Buon compleanno Sicurezza!

Buon compleanno Sicurezza!

In questi giorni festeggia un anno di vita il DDL poi DL, infine L. Sicurezza ’25.

Come ampiamente pronosticato in soli 12 mesi il neonato ha già trovato una pluralità di Giudici costretti ad inviare gli atti a Roma per molteplici lesioni dei nostri principi costituzionali (seppur nel silenzio generale). Allo stato risultano già trasmessi alla Corte costituzionale almeno 3 argomenti ritenuti non manifestamente infondati dai Giudici territoriali ed oggetto quindi di ordinanze pubblicate in gazzetta ufficiale in attesa di fissazione dell’udienza romana.

Il primo profilo attiene all’evidente mancanza dei requisiti di urgenza che portarono ad emanare il decreto legge e l’eterogeneità dello stesso. Già solo in attesa di questa prima decisione gli operatori del diritto dovrebbero bloccare i processi ove si contestino reati ricavati da quel pacchetto e chiederne il rinvio.

 Il secondo profilo su cui dovrà esprimersi la Corte Costituzionale è relativo alla normativa sulle c.d. droghe leggere.

Il terzo profilo – già passato con ben tre ordinanze di sospetta incostituzionalità – è la previsione di anni due di galera come minimo pena per lesioni anche lievi (anche di un giorno) ad un agente di pubblico servizio. Questa norma ha la capacità di fondere il diritto penale del nemico (sotteso in tutto il pacchetto con l’uso dello strumento penale contro determinate figure ben individuabili) con il diritto penale dell’amico. Questa categoria ha portato l’esecutivo ad agire in nome di una iper-tutela della forza pubblica che partendo dall’inasprimento sproporzionato della pena arriva alle regalie tipo girare con armi senza licenza o l’avvocato pagato fino a 40 mila euro a processo.

Nella foga dell’innalzare sul piedistallo la categoria, il legislatore non si è nemmeno avveduto di aver prodotto anche un vero e proprio pasticcio tecnico non essendo dato intendere se la norma introdotta sia una circostanza aggravante del reato di lesioni oppure un nuovo reato autonomo. Sul punto troviamo decisioni diverse tra vari Giudici tanto che, infine, la Corte di Cassazione ha di recente dovuto bloccare i processi e rimettere la questione avanti alle Sezioni unite. 

La cosa sorprendente del primo anno di vita della normativa è che si è mosso tutto più velocemente del previsto. Per poter sollevare una questione di costituzionalità gli avvocati devono, infatti, attendere che il processo a carico del proprio assistito sia in fase di possibile utilizzo della norma sospetta. Quindi c’è un enorme mole di cause pendenti che sono ancora in fase di indagine o preliminare (reati commessi dopo la data del DL) e che porteranno ad un prevedibile moltiplicazione delle questioni di rilevanza costituzionale. Prova ne sia che (forse per la prima volta) a Torino è stata la stessa procura della repubblica- ancora in fase preliminare- a chiedere al Giudice che sia sollevata questione sull’introduzione del neo-reato di blocco stradale col corpo quale evidente meccanismo di ostruzione alla fruizione di diritti protetti quali libertà di scioperare riunirsi, pensare.

A fronte di molte altre questioni (rivolta carceraria con mera resistenza passiva, aggravante se il reato è su un P.U. anziché un altro, fermi preventivi, non iscrizione nel registro indagati di particolari figure ecc…) per cui serviranno tempi idonei, viene da chiedersi se il legislatore abbia puntato proprio sulla lunghezza dei tempi di reazione all’introduzione di certe norme per costruire il proprio tessuto narrativo.

Se così fosse evidenziamo che il piano non ha svuotato le piazze e non ha intimorito i tecnici del diritto e quindi …. tanti auguri: buon compleanno Sicurezza!

Avv. Giuseppe Romano – Giuristi Democratici e Rete Resistenza Legale

Reazioni nel fediverso