L’Associazione Comma2 – Lavoro è Dignità in ricordo del noto giuslavorista Mario Fezzi ha organizzato venerdì 23 gennaio 2026 presso la Camera del Lavoro di Milano una riflessione sulla difesa dei più deboli intitolata “La legge del più forte versus il diritto dell’oppresso”.
Al Convegno, tra gli altri, ha portato il suo contributo l’Avvocato Roberto Lamacchia, Copresidente dell’Associazione Giuristi Democratici.
Di seguito l’intervento dell’Avv. Roberto Lamacchia
Ho molto apprezzato la scelta di svolgere questo incontro in ricordo di Mario Fezzi a Milano, su un profilo raramente sottolineato e trattato, quello dell’esistenza di uno schieramento divisorio tra i deboli, gli oppressi, i meno tutelati da un lato e il potere, nelle sue varie accezioni, dall’altro; l’esistenza di una simile contrapposizione attraversa i vari profili della vita sociale ed il tentativo ambizioso che anima questo convegno mi pare proprio quello di creare un “luogo” onnicomprensivo in cui far convogliare le violazioni dei diritti, gli abusi compiuti dal patronato, dallo Stato nei vari settori della vita, dal diritto del lavoro, alla repressione penale, all’immigrazione, alle questioni di genere.
Prima di affrontare il tema specifico, vorrei ricordare come il processo e il diritto del lavoro abbiano avuto una decadenza clamorosa sotto il profilo della tutela dei diritti dei cittadini.
Sarà perché ho cominciato la professione a cavallo tra l’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori e del processo del lavoro, ma io sono rimasto affezionato a quella costruzione ed interpretazione del diritto: processi che si svolgevano in aula pubblica, partecipazione massiccia di lavoratori che assistevano alle vertenze presentate o subite da loro colleghi, celerità del processo, utilizzo da parte del Giudice dei poteri officiosi attribuitigli dalla legge, interpretazione pro lavoratore nei casi più dubbi, al fine di superare quella situazione di disuguaglianza che rendeva e rende il lavoratore in posizione di debolezza nei confronti del datore di lavoro, gratuità dell’accesso alla giustizia, compensazione delle spese di lite in caso di sconfitta del lavoratore, salvo situazioni anomale, accesso del Giudice sul luogo di lavoro per meglio accertare le dinamiche della vertenza.
Questo era il processo del lavoro ed il diritto del lavoro aveva assunto una sua peculiarità.
Con queste due norme, Statuto e processo del lavoro, una di diritto in buona parte sostanziale ed una di diritto processuale, si era realizzata una situazione di favore per i lavoratori, considerati l’anello debole e dunque da tutelare, del rapporto di lavoro e dunque la legge del più forte faticava a reprimere il diritto degli oppressi.
Il 20 maggio scorso sono decorsi cinquantacinque anni dall’approvazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori che, non a caso, si intitolava “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro”. L’oggetto principale della legge riguardava proprio la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e della libertà dell’attività sindacale. Con esso, la
Costituzione riuscì a superare lo steccato dei poteri privati e a penetrare in territori dai quali era stata lungamente e tenacemente esclusa.
Lo Statuto si rivolgeva al settore principale dell’universo del lavoro, quello del lavoro subordinato, però poneva dei principi che superavano tale ambito, costituiva un punto di orientamento nei rapporti economico sociali mirante al riconoscimento della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art.35Cost), quale espressione della centralità della persona umana. Insomma il valore insuperabile dell’elemento umano che rende il lavoro un fattore di produzione non assimilabile ad una merce.
Non si trattò di una riforma indolore: essa incise con il bisturi sul bubbone di pratiche discriminatrici dure a morire e segnò l’avvento di una stagione di maggiori diritti, maggiori protezioni, migliori condizioni di vita per l’homofaber.
Da molto tempo questa stagione si è rovesciata per vicende relative alle modalità di sviluppo della globalizzazione, incentrata su un insensato modello di competizione al ribasso fra gli ordinamenti. La libertà di circolazione dei capitali, la delocalizzazione delle attività produttive alla ricerca delle condizioni ambientali di miglior favore per gli investitori, l’utilizzo esasperato della tecnologia per sostituire il lavoro umano, l’eliminazione progressiva dei vincoli che la politica utilizzava per mediare il conflitto economico-sociale, le privatizzazioni e l’affermazione della incontestabile egemonia del mercato sulla società, hanno portato ad una progressiva mortificazione dell’elemento umano.
Da quel momento, tutto si è modificato, nel campo del diritto del lavoro ma anche nel restante mondo del diritto: pensiamo solo, ad esempio, alla Legge Gozzini sull’ordinamento penitenziario che aveva aperto ai diritti dei detenuti ed aveva fatto sperare in una prospettiva di una nuova visione del carcere e delle misure alternative e paragoniamola con l’attuale situazione con un super affollamento delle carceri, giunto al 138% rispetto ai posti disponibili.
La responsabilità di questa drammatica inversione di tendenza è stata determinata dalla capacità della destra di mettere in campo un’azione di sottile convincimento dei cittadini, in assenza di una reazione del centro-sinistra che, addirittura, quando ha governato, ha sovente assunto iniziative proprie della destra, ammantandole dietro lo slogan “Ma noi le riforme le facciamo meglio”! Solo per citare qualche esempio va ricordata l’introduzione dell’art. 111 della Costituzione propagandata come un’importante riforma democratica ed oggi utilizzata dal centro-destra per ottenere la separazione delle carriere, in nome di una parità delle parti nel processo penale. Oppure l’accettazione, in linea di principio, del principio della flessibilità nel mondo del lavoro, che, una volta accettato, ha portato allo sfacelo dell’intero sistema del rapporto di lavoro nel quale la regola era rappresentata dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, divenuto oggi quasi un’eccezione!
La sinistra non ha compreso l’abile lavoro portato avanti dalla destra, né la peculiarità di alcuni settori e principi.
Ricordo, ad esempio, che in preparazione delle elezioni del 2006, si svolsero nell’ambito della sinistra, numerosi incontri sul programma elettorale da presentare ed in uno di questi, tenutosi a Fiesole, si formarono gruppi di lavoro sui singoli settori di intervento: io cercavo affannosamente il gruppo sul diritto del lavoro, …ma non lo trovai! Chiesi spiegazioni e mi fu detto che era inserito nel gruppo di diritto civile: insomma, non si era capito, nemmeno nella sinistra, la peculiarità del diritto del lavoro!
Si è giunti, così, all’entrata in vigore di norme che hanno indebolito la posizione dei lavoratori, che oggi si trovano privati tendenzialmente di molti dei loro diritti; ciò è avvenuto principalmente con l’approvazione del Collegato Lavoro, della Legge Fornero e del Jobs Act e di molte altre innovazioni normative.
La sostanziale modifica dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, invocata da anni dal centro-destra e dal mondo dell’imprenditoria e respinta in passato dalla dura opposizione dell’opinione pubblica, si è infine realizzata proprio grazie all’azione di un governo di centro-sinistra.
Non possiamo e non dobbiamo arrenderci di fronte a questa situazione.
Dobbiamo, cioè, impedire, e mi richiamo al titolo di questo convegno, che si affermi in maniera globale la legge del più forte e che prevalga sui diritti degli oppressi e degli sfruttati.
E’ evidente, poi, che una simile capitis deminutio del diritto del lavoro ha portato conseguenze anche sul piano della repressione penale, con un attacco al diritto di sciopero trasformato in violenza privata, resistenza o violenza a P.U., sino a giungere ai casi di colpevolizzazione non solo dei singoli lavoratori, partecipanti alle manifestazioni di sciopero, ma anche le Organizzazioni Sindacali che quegli scioperi avevano indetto.
A ciò, ovviamente, si devono aggiungere quelle parti dei Decreti Sicurezza che vanno a colpire le manifestazioni di piazza, i cortei con l’incredibile tentativo di penalizzare anche la stessa resistenza passiva, per la quale, come una sorta di ballon d’essai, si è introdotta una norma allo stato valida solo per le proteste all’interno del carcere, ma destinata, in tutta evidenza, ad essere estesa alle manifestazioni pubbliche, tra le quali i cortei dei lavoratori.
D’altronde, l’introduzione del reato di invasione arbitraria di edifici e terreni, con la sua ambigua formulazione, consente la configurazione del reato anche per l’occupazione di scuole, università, ma anche fabbriche.
E tutto ciò si svolge nel quadro fosco di una asserita paura dei cittadini, della quale il Potere approfitta, esercitando il suo dominio con tutte le forze di cui dispone. Ecco allora, il Daspo e i fogli di via e le misure di prevenzione e poi le multe e i risarcimenti e le zone rosse che reprimono l’azione di chiunque, soggetto individuale o collettivo, sia portatore di una richiesta di giustizia, di verità o di dissenso.
Essere dalla parte dei più deboli e dei meno tutelati, dunque, vuol dire non solo battersi per un ritorno del diritto del lavoro e del suo processo alla rilevanza e dignità del passato, ma anche opporsi con determinazione alla trasformazione in reati di comportamenti volti a difendere quei diritti, non solo dei lavoratori, oggi messi in forte dubbio.
È un diritto penale del nemico, che sceglie come bersagli della repressione penale quanti vivono nel disagio sociale, gli irregolari, i dissenzienti, i protestatari, gli alternativi, e, naturalmente, i migranti. Assumendo una posizione di rigore estremo nei confronti della marginalità sociale, dei reati di strada e di tutte le forme di azione politica e sociale che fuoriescono dai binari della più stretta legalità formale.
Dunque, non è solo contro i meno tutelati nel campo del diritto del lavoro che si muove l’azione demolitrice dei diritti del Governo: con la Legge Sicurezza, ex DDL 1660, si sono introdotte altre gravi violazioni dei diritti degli ultimi.
Siamo di fronte ad una ipercriminalizzazione o panpenalismo che dir si voglia, che costituisce vera espressione della normazione per “tipo di autore”, che va, cioè, a colpire determinati soggetti ( attivisti, occupanti, migranti, rom); si veda, ad esempio, la possibilità di incarcerazione di donne in gravidanza o con un neonato.
Significativa in proposito è la trasformazione dell’illecito amministrativo del blocco stradale, che a volte si può verificare nei casi di sciopero, in reato commesso da chi con il proprio corpo ostruisce una strada, con la surreale divisione tra chi commette il reato da solo, con il proprio corpo (come se ciò fosse possibile o, comunque, avvenga normalmente) per il quale è prevista una pena massima di un mese e chi, invece, ed è ovviamente l’ipotesi concreta ed effettiva che si vuol colpire, commette il fatto in più persone (con una pena che può arrivare a due anni di reclusione): questa norma è la prova provata che la normativa risponde proprio a quel tipo di autore di cui parlavo poc’anzi.
Ed ancora: pensate alla gratuita crudeltà della norma che vieta il rilascio di carte telefoniche al cittadino extracomunitario non in possesso di regolare documento di identità e noi sappiamo come, sovente, quel cittadino non abbia alcun documento di identità!
Alla categoria del diritto penale del nemico, viene ora ad aggiungersi quella del diritto penale dell’amico reso evidente dalla volontà di porre le forze di polizia al di sopra di tutto e di tutti, prevedendo una sorta di immunità funzionale: già se ne ravvisavano i presupposti nei precedenti Decreti Sicurezza (porto di pistola non di ordinanza consentito, Aggravamenti delle pene per fatti commessi contro il P.U.), ma ora, nel nuovo pacchetto sicurezza sembra che sia inserita espressamente la norma per cui il nominativo del P.U. che abbia commesso un fatto di reato, non venga nemmeno rubricato qualora si possa presumere che abbia agito in stato di legittima difesa.
La repressione penale, fatta nei confronti dei più deboli e meno abbienti che compiano resistenze o proteste, potrebbe addirittura finire per criminalizzare l’inadempimento civile! Insomma, si rischia di tornare al carcere per debiti, con tanti saluti al Patto internazionale sui diritti civili e politici, risalente al 16 dicembre 1966 nel quale si vietava agli Stati di prevedere il carcere per chi non può adempiere un’obbligazione.
Ed infine, la parte più significativa del disegno eversivo nel rapporto tra potere e cittadino lo si vede realizzato nei confronti dei soggetti detenuti. Come ho già detto, è stato introdotto il reato di rivolta carceraria attuabile anche solo con la resistenza passiva, con il che eliminando ogni possibile manifestazione, anche pacifica e non violenta, di dissenso.
In definitiva, la legge del più forte tende sempre più ad annullare il diritto dei più deboli, meno tutelati ed oppressi, dal mondo del lavoro al carcere.
Milano, 23 gennaio 2026
Roberto Lamacchia





