Piantedosi oltre Piantedosi

Piantedosi oltre Piantedosi

“ Il diritto di riunione pacifica e senz’armi è garantito dall’art. 17 della Costituzione nell’ambito della parte I concernente i diritti e doveri dei cittadini, titolo I dedicato ai rapporti civili….Tanto il diritto di riunione, quanto quello alla libera manifestazione del pensiero sono parte fondante dell’ordinamento democratico della Repubblica Italiana.

La libertà di riunione trova diretta tutela nelle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che all’art. 11 comma 2 prevede che l’esercizio di tale diritto “non può essere oggetto di altre limitazioni oltre quelle previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei delitti, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri”.

La Corte di Strasburgo (Decisione 12/10/2005 Adali v. Turchia par. 266 e 267) ha avuto modo di affermare  come “ … il diritto alla libertà di riunione è un diritto fondamentale per una società democratica e, non diversamente dal diritto alla libertà di espressione, costituisce uno dei fondamenti di un tale tipo di società. Di conseguenza non può essere soggetto ad un’interpretazione restrittiva….

Inoltre la Corte osserva come sullo Stato non ricade solamente il dovere di garantire il diritto di riunione pacifica ma anche quello di astenersi dall’applicare ad esso restrizioni di tipo indiretto.

Da ultimo la Corte è dell’opinione che, benché precetto essenziale dell’art. 11 sia la protezione del diritto del singolo da interferenze arbitrarie dei pubblici poteri, si possa individuare in aggiunta un obbligo positivo di garantire l’effettivo godimento di tale diritto”.

Queste osservazioni sono l’incipit di una più che nota sentenza, quella emessa il 14/12/2007 dal Tribunale di Genova, II Sezione Penale, all’esito del processo ai manifestanti dell’altrettanto famoso G8 del 2001.

Ebbene, quanto avvenuto e voluto dal Ministro Piantedosi in prima persona, e dalla Questura di Roma in relazione alla manifestazione preavvisata per il 5 ottobre a Roma è l’evidente violazione di questi principi base. Non si può vietare una manifestazione per le parole d’ordine che esprime. Non si può impedire a chi vuole manifestare di raggiungere il luogo dell’evento, tanto più se autorizzato, come nel caso, in forma statica, così come è invece avvenuto a Roma, con i posti di blocco di polizia che hanno costretto centinaia di persone a lasciare la città senza neppure entrarvi, pena l’irrogazione di “fogli di via” (poi in parte emessi nei confronti di decine di aspiranti manifestanti).

E non ci si dica, come è stato purtroppo affermato, che gli incidenti di piazza, per altro limitati al contrasto fra un’esigua minoranza di manifestanti e il cordone di polizia, confermano la giustezza del divieto. Dopo che oltre 10.000 persone che sono riuscite a raggiungere la piazza blindata ci sono rimaste pacificamente per oltre 3 ore? Dopo che è stato impedito ad altre migliaia di manifestare e persino di fare ingresso a Roma? Dopo questa gestione ottusa e autoritaria dello spazio pubblico ?

Quella a cui abbiamo assistito è l’anticipazione —persino superiore alle aspettative— dei principi base del DDL sicurezza: divieto assoluto del dissenso, applicazione concreta della persecuzione del “terrorismo delle idee” nel senso più lato possibile ed immaginabile, impedimento preventivo alla libera circolazione delle persone, arbitrio delle forze dell’ordine.

Questo ci spaventa, questo va impedito, prima che venga rimosso il diritto al dissenso in questo paese.

6 ottobre 2024

ASSICIAZIONE NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI