La sicurezza tra artifici e raggiri. Contributo dell’Avv. Giuseppe Romano sul decreto Sicurezza 26

La sicurezza tra artifici e raggiri. Contributo dell’Avv. Giuseppe Romano sul decreto Sicurezza 26

Nel codice penale la condotta necessaria per truffare è decritta con due azioni: l’artifizio (parola un po’ desueta) si ha quando si cerca di far apparire come vero ciò che non lo è ed il raggiro che crea nella psiche altrui un falso convincimento. Ebbene il nostro governo ha appena sfornato con il decreto Sicurezza 26 un plastico esempio di questa condotta delittuosa il cui profitto è costituito dal lucro elettorale.

Sapevate che oggi il motivo di allarme sociale in Italia è costituito dalle troppe indagini contro i funzionari di Polizia che adempiono correttamente il proprio dovere? Si delinea un quadro in cui i Pubblici Ministeri fanno a gara per incolpare ingiustamente i difensori dell’ordine così da poter creare per loro uno scudo che imponga di non iscriverli subito come indagati. Eppure la realtà vede, per questo tipo di indagini, un approdo tipico nell’archiviazione. In line teorica l’agente non ha nemmeno necessità dell’avvocato potendo aspettare gli esiti delle indagini quando sia ‘evidente’ che il fatto è giustificato. Se ci fosse la necessità di un legale lo stato – grazie all’ultima legge sicurezza 2025 – paga già il suo difensore anche nella fase di indagini ( e con un compenso più alto dei massimi delle tabelle ministeriali previste arrivando fino a 10.000 euro ). Non solo, la nuova legge estende ora il compenso anche in caso di iscrizione a questo nuovo fantomatico registro dei non indagati ( il cui senso dovrebbe essere all’opposto di non necessitare di difesa per la prossimità dell’archiviazione) . La realtà ci racconta invece scandali di senso opposto ed è fin troppo facile citare l’attualità milanese della incredibile vicenda del bosco di Rogoredo. Eppure, su quel caso, in diretta televisiva un deputato (quello che a carnevale indeciso tra zorro e arlecchino si vestiva da gerarca nazista- Galeazzo Bignami-) oltre a difendere senza se e senza ma l’agente che ora pare abbia falsificato tutto il racconto, ha precisato che il poliziotto non è stato nemmeno sospeso. Quindi: non serve l’avvocato, se serve lo paghiamo noi, non c’ è automatismo tra iscrizione indagato e sospensione attività.

Perché allora il decreto urgente per questo cambiamento del codice? Truffa e altro tributo al penale dell’amico? L’artifizio ora visto è tanto più sfacciato se si pensa all’attuale scenario di scandali delle forze dell’ordine: Verona, Piacenza, Milano per non parlare dei 17 procedimenti in corso contro la penitenziaria accusata di torture sui detenuti nei principali carceri italiani.

Il decreto sicurezza però doveva restare fedele allo schema in cui il penale dell’amico si alterna a quello del nemico ed ancora una volta troviamo i manifestanti al centro dell’interesse governativo.

E’ prevista la possibilità di trattenere per 12 ore l’attivista che ‘appaia’ pericoloso per l’evento pubblico. Anche qui il raggiro. Gli agenti avevano già questa possibilità di fermo dei sospetti e la realtà ci insegna che in prossimità delle manifestazioni interi pullman di persone vengono trattenuti anche con la sola scusa dell’identificazione. Questo è stato fatto, per altro, da governi di vario colore politico ma nessuno si era premurato di cristallizzarlo in una norma non conforme al dato costituzionale e che potrebbe portare a ricerche di casa in casa il giorno delle manifestazioni stile ‘800. Il punto relativo al fermo così come delineato nel testo ha la sua gravità insita nella continua implementazione degli strumenti amministrativi punitivi in capo alle diramazioni governative tese a distruggere il dissenso bypassando il controllo giudiziario indispensabile quando si verte sui diritti di libertà. Nella norma ora introdotta è solo accennato un mero obbligo di avviso al pubblico ministero che, stante le pluralità delle segnalazioni e il caos del momento, ben difficilmente potrà avere tempo e modo di correttamente interagire con l’amministrazione nei momenti della privazione della libertà del manifestante. 

L’operazione di inutile cosmesi prosegue ovunque nel provvedimento con vere e proprie sciocchezze. Si introduce il reato di fuga pericolosa (la norma Rami) quando già la giurisprudenza era granitica sul punto incriminando per resistenza/violenza a P.U. chi pone in pericolo gli agenti con le sue modalità di fuga.

Il bizzarro decreto introduce una sanzione per chi durante una manifestazione ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico, aggiungendo poi la chicca: salvo che il fatto costituisca reato: cioè sempre…

Va segnalato poi un altro corto circuito cerebrale.

Nello scorso decreto sicurezza ci avevano spiegato che doveva diventare reato il sit in pacifico (blocco stradale) essendo il bene da difendere meritevole di up grading sanzionatorio. Ora depenalizzano la condotta di chi non comunica previamente una manifestazione pubblica. La ratio di quel reato secolare era di punire gli organizzatori di manifestazioni che- non consentendo allo stato di predisporre gli opportuni accorgimenti- mettevano a rischio   l’ordine pubblico. Il tema dovrebbe essere di interesse per l’attuale governo che -invece- depenalizza. L’operazione di disinvolto approccio nasconde nuovamente il raggiro. Evidente il fine: togliere ai difensori la possibilità di avere un contraddittorio processuale trasferendo il tutto dal magistrato agli amici prefetti con ogni conseguente menomazione difensiva e con previsioni di condanne per migliaia di euro anche in caso di mera deviazione del corteo previamente comunicato.

C’è poi il capitolo coltelli. Qui non parliamo di artifizi. La tragica realtà del porto d’arma nel tessuto sociale specialmente giovanile è palese.  Tuttavia, questa parte della normativa ci offre plasticamente di nuovo l’esempio di come il diritto penale viene piegato a logiche di inutile manifesto ed ancora in raggiro della razionalità. La normativa c’era già  (1975) ed è chiarissima : “senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona.”

Tra l’altro, a dimostrazione della non utilità concreta delle continue maschere normative, va evidenziato che già col decreto Caivano due anni fa il governo era intervenuto su questo tema ed i risultati delle cronache odierne testimoniano quanto diabolico sia il perseverare nell’errata impostazione.

A Mestre Giacomo Gobbato (Jack) è stato ucciso con un coltello da cucina: pensare che chi esce di casa mettendo in conto di uccidere sia dissuaso da ritocchi normativi è del tutto illusorio come ritenere che il pensiero di una multa di 200 euro al genitore possa fungere da deterrente per il minore che occulta una lama.

In conclusione sarebbe (a dir poco) giunto il momento in cui il penale non sia più stressato quotidianamente e ritrovi la sua vocazione a norme con un respiro lungo scritte da persone competenti. Charles Baudelaire amava ‘ciò che c’è di eterno nel transitorio’. Non chiediamo di poter guardare all’attualità normativa con l’incanto riservato ad un’antica cattedrale. Né pare che i tempi siano quelli delle scritture legislative importanti e capaci di resistere nei secoli; basterebbe, tuttavia un dignitoso silenzio … non truffaldino.    

Avv. Giuseppe Romano. Giuristi Democratici

Reazioni nel fediverso