No alla guerra contro l’Irak

No alla guerra contro l’Irak

Il Coordinamento nazionale giuristi democratici ha da tempo evidenziato come la guerra che si sta preparando contro l’Irak non sarebbe solo illecita ai sensi del diritto internazionale vigente, violando in particolare in modo palese l’art. 2, comma 4, della Carta delle Nazioni Unite, ma costituirebbe altresì un grave crimine i cui responsabili andrebbero penalmente perseguiti secondo tutte le procedure legali, interne e internazionali, possibili. Abbiamo altresì chiarito come neanche un’eventuale autorizzazione del Consiglio di Sicurezza potrebbe sanare tale evidente illiceità e criminosità della guerra. La partecipazione italiana, sotto qualsiasi forma, anche la mera messa a disposizione di basi ed apparati logistici, a tale guerra, costituirebbe sicuramente una complicità nell’illiceità e nel crimine, violando altresì l’art. 11 della Costituzione repubblicana. Con questo spirito abbiamo promosso un autonomo appello e sottoscritto vari appelli internazionali, di giuristi, da quello dei docenti di diritto internazionale promosso dall’Università libera di Bruxelles, a quello promosso dal Tribunale internazionale dei popoli, a quello promosso dall’Associazione internazionale dei giuristi contro le armi nucleari ed abbiamo organizzato, insieme a Magistratura democratica, il convegno “Justice notwar” che ha visto la partecipazione di giuristi europei, statunitensi ed iracheni. Con questo spirito saremo presenti alla manifestazione del 15 febbraio, riaffermando che la pace e il diritto devono prevalere sulla guerra e la sopraffazione criminale.

Roma, 7 febbraio 2003

Coordinamento nazionale dei giuristi democratici

Commenti

Una risposta a “No alla guerra contro l’Irak”

  1. Avatar Redazione
    Redazione

    Il Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici

    RILEVATO
    che la guerra, come tale, e con esclusione della guerra di difesa, non è
    consentita né dai principi del diritto internazionale, né dalla Carta dell’ONU
    (art. 1 comma 1 e art. 2 comma 4), né dal Trattato NATO (art. 1), né, infine,
    dalla Costituzione italiana che, come è noto, all’art. 11 ripudia espressamente
    la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
    di risoluzione delle controversie internazionali;

    CONSIDERATO
    che, in ogni caso, lo stato di guerra deve essere espressamente deliberato
    dalle Camere che conferiscono al Governo i poteri necessari (art. 78 Cost.) e
    che detto stato di guerra deve essere dichiarato dal Presidente della
    Repubblica (art. 87 Cost.);

    RILEVATO
    che nulla di ciò è avvenuto, essendosi unicamente svolto un dibattito
    parlamentare sulla questione Iraq e che, dunque, lo stato di guerra non è stato
    deliberato;

    PRESO ATTO
    che, invece, sono stati accertati ingenti spostamenti di armi e di materiale
    bellico, probabilmente di proprietà USA, che paiono circolare liberamente sul
    territorio italiano, in base, secondo quanto comunicato dal Ministro della
    Difesa nella Commissione Difesa del Senato, in data 14/02/03, ad un
    provvedimento del Ministero della Difesa, allo stato ignoto non solo agli
    scriventi, ma anche alle forze politiche;

    che detto eventuale provvedimento autorizzativo della circolazione di armi e di
    materiale bellico apparirebbe illegittimo, in quanto anticipatorio di una
    decisione (la deliberazione dello stato di guerra) di competenza del Parlamento
    ed emesso in violazione della Legge 185/90 che prevede, all’art. 1, che il
    transito di detto materiale possa avvenire solo nel rispetto dei principi di
    cui all’art. 11 Cost.;

    CONSIDERATO, PERTANTO
    che un provvedimento ministeriale, eventualmente emesso in violazione di
    principi costituzionali, può essere disapplicato da quel cittadino cui sia
    richiesta un’attivazione per la realizzazione della libera circolazione delle
    armi;

    che, per altro verso, la circolazione delle armi, in assenza di un
    provvedimento autorizzativo, cozzerebbe direttamente contro il disposto della
    L. 185/90, oltre che della Costituzione;

    che, dunque, il comportamento di non collaborazione, non violenta, da parte di
    tutti coloro cui sia richiesta un’espressa attivazione potrebbe risultare
    legittimo, in quanto fondato non solo sul diritto alla pace, ma anche sulla
    predetta illegittimità del provvedimento ministeriale autorizzativo della
    circolazione delle armi;

    che, sotto un profilo strettamente giuridico, diversa dalla situazione sopra
    descritta di chi disubbidisce ad un ordine a lui impartito é quella di chi
    protesta, pacificamente, contro il passaggio del materiale bellico sul
    territorio italiano, considerandolo già come propedeutico alla guerra;

    che, in quest’ultimo caso, a fronte dell’apertura di un procedimento penale per
    blocco ferroviario e/o per interruzione di pubblico servizio, le persone
    eventualmente coinvolte potrebbero far valere le esimenti dello stato di
    necessità (art. 54 c.p.) o della legittima difesa (art. 52 c.p.), o ancora
    dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), esimenti sostenibili e che la
    giurisprudenza ha, in casi assimilabili a quello in esame, già riconosciuto in
    passato;

    che la scelta di disobbedienza e/o quella di opposizione non violenta alla
    circolazione del materiale bellico può, in ipotesi, rientrare tra i
    diritti-doveri del cittadino alla pace ed alla coesistenza pacifica, ma deve
    trattarsi di scelta politica, consapevole delle conseguenze giudiziarie che può
    produrre.

    Tutto ciò premesso, il Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici

    RIBADISCE

    a.. l’illegittimità della guerra;

    b.. l’illegittimità di uno stato di guerra strisciante;

    c.. l’illegittimità della libera circolazione delle armi in violazione dei
    principi di cui all’art. 11 Cost.;

    ed a tal fine

    PROPONE
    l’impugnazione del predetto provvedimento ministeriale, qualora esistente,
    avanti il competente Tribunale Amministrativo

    AFFERMA
    il diritto-dovere di ogni cittadino italiano di protestare pacificamente contro
    la predetta, illegittima circolazione, in base al principio, di diritto
    naturale, oltre che di diritto positivo, del ripudio della guerra, previsto
    dall’art. 11 Cost..

    25 febbraio 2003

    Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici