Appello per Leyla Zana

Appello per Leyla Zana

Ai giuristi, magistrati, avvocati italiani

APPELLO per il RIFACIMENTO del PROCESSO contro LEYLA ZANA

e gli altri parlamentari turchi con lei incarcerati

L’8 dicembre 1994 Leyla Zana, parlamentare turca di etnia kurda, perseguitata

per aver auspicato in Parlamento la fratellanza tra il popolo kurdo ed il

popolo turco, con affermazione proferita sia in turco che in kurdo, è stata

condannata in Turchia a 15 anni di carcere da una sentenza notoriamente iniqua

(ed è tuttora in carcere).

Il 17 luglio 2001, dopo sei anni e mezzo di carcere, la Corte europea dei

diritti umani ha decretato l’iniquità di tale sentenza.

La sentenza della Corte europea è reperibile su internet all’indirizzo:

http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot.asp?Item=33&Action=Html&X=916124233&Notice=0&Noticemode=&RelatedMode=1

L’irregolarità procedurale del processo rilevata dalla Corte europea è

flagrante (tra l’altro: l’imputazione decisiva, cioè la falsa accusa di

appartenenza al PKK, è stata formulata solo all’udienza finale, precludendo

quindi ogni possibilità di difesa; gli avvocati difensori hanno chiesto la

comparizione dei testi d’accusa, ma ciò è stato rifiutato, violando il diritti

più elementare della difesa: ascoltare i testi, i quali tra l’altro erano in

parte noti criminali conniventi con gli apparati di polizia).

La Corte europea dei diritti umani è organo del Consiglio d’Europa, di cui la

Turchia fa parte, e di cui ha firmato le convenzioni.

Il Consiglio d’Europa, nella sua espressione politica (non la Corte, ma il

Comitato dei Ministri) può e deve obbligare la Turchia a RIFARE l’iniquo

processo del 1994.

La sentenza della Corte europea del 17 luglio 2001 è un banco di prova

ineludibile dell’autenticità della vantata democraticità dell’Europa.

A cominciare dal suo principale organo politico, il Parlamento europeo, sino ai

Parlamenti e ai governi dei singoli paesei, l’Europa non può sottrarsi alla

coerenza con i propri principi e le proprie stesse deliberazioni.

In modo particolare, questa circostanza, che mette in discussione la stessa

natura di “stato di diritto” della Comunità europea (visti i progressi che

l’ingresso della Turchia in Europa continua nonostante tutto ad effettuare),

chiama ad un intervento esplicito e incisivo quei soggetti che sono i

protagonisti dell’azione giuridica: i magistrati e gli avvocati (a partire dal

loro associazionismo organizzato).

E’ a loro quindi, oltre che ovviamente alla intera cittadinanza ed

all’associazionismo democratico, che è indirizzato in particolare questo

appello affinché facciano sentire la loro voce.

27 novembre 2001

Commenti

4 risposte a “Appello per Leyla Zana”

  1. Avatar Redazione
    Redazione

    Risoluzione (B5-0769/01COMPR)
    del Parlamento Europeo
    su Aung San Suu Kyi e Leyla Zana,
    vincitrici del premio Sakharov
    approvata all’unanimità, a Strasburgo, il 13 dicembre 2001

    Risoluzione del Parlamento europeo Aung San Suu Kyi e Leyla Zana, vincitrici
    del premio Sakharov

    Il Parlamento europeo,

    A. considerando che il trattato sull’Unione europea cita lo sviluppo e il
    rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto nonché il rispetto dei
    diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali tra i principali obiettivi della
    politica estera e di sicurezza comune,

    B. considerando che dal 1988 il premio Sakharov viene attribuito a personalità
    o organizzazioni che nei rispettivi paesi hanno contribuito in modo decisivo
    alla lotta a favore dei diritti dell’uomo e delle libertà,

    I. Aung San Suu Kyi

    A. considerando che Aung San Suu Kyi ha ricevuto il premio Sakharov nel 1990,

    B. considerando che Aung San Suu Kyi, che nel 1990 ha vinto le elezioni in
    Birmania, è tuttora detenuta agli arresti domiciliari dal regime militare di
    Rangoon e che sono detenuti circa 1.600 prigionieri politici,

    1. chiede l’immediata liberazione della signora Aung San Suu Kyi e chiede che
    le sia garantito il pieno esercizio dei suoi diritti;

    2. ritiene che Aung San Suu Kyi sia prigioniera di coscienza, perseguita per
    avere espresso convinzioni pacifiche;

    3. chiede l’immediata liberazione di tutti gli altri prigionieri politici in
    Birmania;

    4. chiede al Consiglio e alla Commissione di seguire attentamente la situazione
    dei diritti umani in Birmania, indagando in particolare presso le autorità del
    suo governo sulla situazione personale di Aung San Suu Kyi, vincitrice del
    premio Sakharov;

    5. chiede alla sua Presidente di testimoniare nuovamente alla signora Aung San
    Suu Kyi la solidarietà di tutto il Parlamento europeo;

    6. ritiene che Aung San Suu Kyi sia il solo capo legittimo eletto dal popolo
    birmano e chiede urgentemente che il regime birmano manifesti la sua volontà di
    ripristinare la democrazia e assicurare la riconciliazione nazionale avviando
    un ampio dialogo politico e liberando rapidamente i prigionieri politici;

    7. esige che venga garantita la totale libertà di organizzazione e di attività
    politica alla Lega nazionale per la democrazia (NLD) diretta dalla signora Aung
    San Suu Kyi e chiede che vengano abolite tutte le restrizioni imposte alla sua
    libertà di movimento;

    II. Leyla Zana

    A. considerando che Leyla Zana ha ricevuto il premio Sakharov nel 1995,

    B. considerando che Leyla Zana è ancora detenuta in Turchia, benché la Corte
    europea dei diritti dell’uomo abbia concluso all’unanimità, nel quadro della
    sua decisione del 17 luglio 2001 concernente la causa “Sadak, Zana, Dicle e
    Dogan” , che la procedura giuridica sfociata in una condanna a 15 anni di
    prigione per Leyla Zana non rispettava il diritto fondamentale ad un processo
    equo, quale previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
    dell’uomo e delle libertà fondamentali,

    1. chiede l’immediata liberazione della signora Leyla Zana;

    2. ritiene che Leyla Zana sia prigioniera di coscienza, perseguita per avere
    espresso convinzioni pacifiche;

    3. chiede l’immediata liberazione di tutti gli altri prigionieri politici in
    Turchia, in particolare di Selim Sadak, Hatip Dicle e Orhan Dogan, gli altri
    tre ex deputati turchi di origine curda condannati insieme a Leyla Zana;

    4. chiede al Consiglio e alla Commissione di seguire attentamente la situazione
    dei diritti umani in Turchia, indagando in particolare presso le autorità del
    suo governo sulla situazione personale di Leyla Zana, vincitrice del premio
    Sakharov;

    5. chiede alla sua Presidente di testimoniare nuovamente alla signora Leyla
    Zana la solidarietà di tutto il Parlamento europeo;

    6. chiede alla Turchia di mettere in pratica tutte le indicazioni contenute
    nella sentenza sulla causa “Sadak e altri” , in particolare di procedere
    all’abrogazione della legislazione antiterrorismo, su cui si basano pesanti
    violazioni dei diritti umani, e di riformare alla base il codice penale turco
    in conformità con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
    dell’uomo e delle libertà fondamentali, che è stata ratificata dalla Turchia;

    7. chiede alla sua Presidente, alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai
    parlamenti degli Stati membri di intervenire presso il comitato dei ministri
    del Consiglio d’Europa per garantire che in Turchia venga attuato lo spirito e
    la lettera della sentenza sulla causa “Sadak e altri” , come già è stato fatto
    da numerose personalità;

    III. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla
    Commissione e al Consiglio nonché al Parlamento e al governo della Turchia e
    alla giunta militare della Birmania.

  2. Avatar Redazione
    Redazione

    RESTA ANCORA IN CARCERE LEYLA ZANA

    Ankara, 25 aprile 2003
    Si e’ celebrata oggi la seconda udienza del processo a Leyla Zana e agli altri
    tre deputati Kurdi condannati dalla Corte di sicurezza dello Stato di Ankara l’
    8 dicembre 1994 a 15 anni di reclusione per alto tradimento, separatismo ed
    altri reati collegati alla loro attivita’ politica in difesa dei diritti del
    popolo Kurdo.
    La sentenza di condanna per ben due volte e’ stata dichiarata contraria alla
    convenzione europea per i diritti dell’uomo dalla Corte Europea di Strasburgo.
    Ha ritenuto infatti la Corte Europea che i quattro deputati eletti nel partito
    Dap furono ingiustamente privati dell’immunita’ parlamentare in quanto la
    decadenza dalla carica elettiva cosi dichiarata e’ incompatibile con il potere
    sovrano dell’elettorato. Ha altresi’ ritenuto la Corte Europea che la condanna
    inflitta ai 4 parlamentari sia avvenuta all’esito di un processo non giusto nel
    quale il diritto di difesa fu del tutto negato (gli imputati non poterono
    neppure presentare testi a discarico), e che fu inoltre condotto da un organo
    giudiziario non imparziale per la presenza di giudici militari. Per adeguarsi
    alla pronuncia della Corte Europea la Turchia ha scelto di celebrare nuovamente
    il processo davanti ad una Corte la cui composizione non prevede piu’ giudici
    militari.
    Purtroppo la speranza di rivedere Leyla Zana e i suoi tre compagni di
    detenzione liberi e’ andata ancora una volta delusa. Dopo una udienza fiume,
    cominciata alle 10.00 e trascinatasi fino alle 18.00, la Corte di Sicurezza di
    Ankara non ha accolto la richiesta di scarcerazione avanzata dai difensori e ha
    rinviato il processo al 23 maggio. In verita’ l’andamento del processo aveva
    acceso qualche speranza tra gli avvocati ed anche tra il numeroso pubblico che
    affollava la grande aula della Corte. Innanzi ai tre giudici si sono succeduti
    ben 19 testi dell’accusa e le sorprese non sono mancate. In mattinata ben due
    testi dell’accusa hanno dichiarato che nel 1994 erano stati torturati per
    accusare i 4 deputati dell’allora partito Dep. Nel pomeriggio altri testi,
    tutti membri delle milizie paramilitari e filogovernative note come “guardie di
    villaggio” si sono piu’ volte contraddetti rispondendo alle domande che a
    fatica la difesa é riuscita a porre, dopo accese polemiche con una corte che
    invece tendeva a far semplicemente confermare ai testi le dichiarazioni rese
    nel 1994. E’ chiaramente emerso dalla udienza di oggi che non vengono seguite
    le indicazioni della sentenza della Corte Europea che, tra l’ altro, aveva
    dichiarato illegittimo il primo processo proprio per la violazione dei diritti
    della difesa. Cio’ nonostante, ancora nell’attuale processo la difesa stenta ad
    avere uno spazio adeguato. Gli imputati hanno reso lunghe dichiarazioni,
    denunciando l’impossibilita’ di difendersi in modo pieno ed evidenziando il
    carattere politico del processo, definito come una occasione per la Turchia di
    dimostrare la reale intenzione di percorrere la strada della democratizzazione.
    E’ presente ad Ankara anche una delegazione ufficiale del parlamento europeo
    che assiste al processo. I parlamentari europei hanno incontrato vari esponenti
    delle istituzioni turche, tra cui il ministro di Giustizia e il presidente
    della commissione giustizia del parlamento.Sono presenti in aula i
    rappresentanti dei giuristi democratici italiani, Desi Bruno e Carmine
    Malinconico, che in precedenza avevano incontrato il difensore di Leyla Zana,
    avvocato Yussuf Alatas, con il quale hanno affrontato i principali temi
    giuridici e politici connessi al delicato processo
    Tra il pubblico erano presenti i piu’ noti sostenitori dei diritti umani in
    Turchia, da Akin Birdal a Eren Keskin, ai dirigenti del disciolto partito
    Hadep. Il processo potrebbe durare, a giudizio dei difensori, ancora qualche
    mese.
    Desi Bruno e Carmine Malinconico

  3. Avatar Redazione
    Redazione

    Commissione Internazionale
    dei Giuristi (ICJ)
    Centro per l’ Indipendenza
    dei Giudici ed Avvocati
    (CIJL)

    Turchia – Relazione del rifacimento del processo di Leyla Zana e degli altri
    tre ex deputati kurdi di fronte alla Corte di Sicurezza di Stato di Ankara N 1 del 23 maggio, 20 giugno, 18 luglio, 15 agosto, 15 settembre 2003

    29 settembre 2003

    Questa e’ la relazione definitiva delle udienze di fronte alla Corte di
    Sicurezza di Stato di Ankara nel rifacimento del processo di Leyla Zana e
    degli altri tre altri imputati che ebbe luogo il 23 maggio, 20 giugno, 18
    luglio, 15 agosto, 15 settembre 2003. La ICJ/CIJL ritiene che i diritti
    degli imputati ad un tribunale imparziale, come pure i loro diritti alla
    liberta’ ed alla sicurezza, sono stati violati.

    RELAZIONE DEL RIFACIMENTO DEL PROCESSO DI LEYLA ZANA E DEGLI ALTRI TRE EX
    DEPUTATI KURDI DI FRONTE ALLA
    CORTE DI SICUREZZA DI STATO DI ANKARA IL 23 MAGGIO, 20 GIUGNO, 18 LUGLIO, 15
    AGOSTO, 15 SETTEMBRE 2003.

    15 settembre 2003

    Una relazione pubblicata dalla International Commission of Jurists’ (ICJ)
    Centre for the Independence of Judges and Lawyers (CIJL)

    Ginevra, Svizzera

    I. Sommario esecutivo

    Il rifacimento del processo di Leyla Zana, Selim Sadak, Hatip Dicle e Orhan
    Dogan, tutti ex deputati kurdi, e’ proseguito di fronte alla Corte di
    Sicurezza di Stato di Ankara n. 1 il 23 maggio, 20 giugno, 18 luglio, 15
    agosto, 15 settembre 2003. Il Centre for the Independence of Judges and
    Lawyers (CIJL) della International Commission of Jurists (ICJ) invio’ degli
    osservatori, il Signor Paul Richmond, un avvocato (d’alto grado: “barrister
    ) di Inghilterra e Galles per l’udienza del 3 maggio, la signora. Linda
    Besharaty-Movaed, consulente legale del CIJL/ICJ per l’udienza del 20 giugno
    il Signor Stuart Kerr, un avvocato (d’alto grado: “barrister”) di
    Inghilterra e Galles, per le udienze del 20 giugno, 15 agosto e 15 settemre,
    e il dott. Patrick Vella, un ex giudice alla Corte di Malta, per l’udienza
    del 18 luglio, per osservare e riferire a proposito del rifacimento del
    processo.

    Leyla Zana ed i suoi co-imputati erano stati dichiarati colpevoli di
    appartenenza a banda armata” in violazione dell’articolo 168 del Codice
    Penale Turco l’8 dicembre 1994 da parte della Corte di Sicurezza di Stato di
    Ankara, ed erano stati condannati ciascuno a un periodo di 15 anni di
    carcere. Tuttavia, il 17 luglio 2001 la Corte Europea dei Diritti Umani
    (ECHR) delibero’ che tali quattro ex parlamentari non avevano ricevuto un
    processo equo di fronte alla Corte di Sicurezza di Stato di Ankara, la quale
    all’epoca del processo includeva un giudice militare [1]. La Corte Europea
    ritenne che la Corte di Sicurezza di Stato di Ankara, cosi’ come composta
    allora, non era un “tribunale indipendente ed imparziale secondo l’accezione
    dell’articolo 6 della Convenzione” [2]. In seguito a tale decisione, Leyla
    Zana e i suoi tre co-imputati sono ora riprocessati ed otto udienze sono
    state tenute davanti alla Corte di Sicurezza di Stato di Ankara. Le udienze
    ebbero luogo il 23 maggio, 20 giugno, 18 luglio, 15 agosto, ed il 15
    settembre 2003.

    Sulla base dell’osservazione delle udienze da parte dei sopra menzionati
    osservatori processuali, la ICJ/CIJL esprime la sua soddisfazione per le
    prassi che indicano che taluni aspetti del diritto ad un processo equo sono
    stati rispettati. La ICJ/CIJL e’ soddisfatto del fatto che durante ciascuna
    delle udienze agli imputati non e’ stato vietato l’intervento ai
    procedimenti, ed essi sono stati pienamente in grado di ascoltare le
    argomentazioni legali e le deposizioni dei testi. Nessuna limitazione e’
    stata posta alla presenza alle udienze ne’ del pubblico ne’ di alcuno degli
    avvocati che costituiscono il collegio di difesa degli imputati nell
    esercizio dei propri doveri professionali, guidato dal principale avvocato
    difensore, Il Signor Yusuf Alatas dell’Ordine degli Avvocati di Ankara.

    Tuttavia, la ICJ/CIJL ritiene che, per quanto concerne i principi di parita’
    delle opportunita’ tra l’accusa e la difesa, e l’indipendenza ed
    imparzialita’ del tribunale, e la presunzione di innocenza, continuano a
    persistere significativi difetti [3]. In sintesi, la ICL/CIJL ritiene che l
    assetto della Corte, la disparita’ dell’atteggiamento della Corte di fronte
    ai testimoni, agli avvocati ed alle prove, a seconda che fossero della
    difesa o dell’accusa, l’omissione di richiedere all’accusa di produrre prove
    rilevanti, la mancanza di continuita’ della composizione della commissione
    giudicante e seri indizi del fatto che il principio fondamentale della
    presunzione di innocenza non e’ stato rispettato, sono fattori che hanno
    condotto alla conclusione che agli imputati non e’ stato garantito un equo
    processo.
    Di conseguenza, la ICJ/CIJL rinnova la propria esortazione al governo turco
    di riconoscere che la parita’ delle opportunita’ tra le parti di fronte alla
    Corte e’ essenziale e di importanza fondamentale per la nozione di equo
    processo secondo la Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani
    e delle Liberta’ Fondamentali (ECHR). Essa percio’, ancora una volta, esorta
    il governo turco ad assicurare che alle future udienze nel rifacimento del
    processo tutto cio’ che e’ previsto dall’articolo 6 della Convenzione
    Europea della Corte Europea di cui la Turchia e’ membro,, siano pienamente
    rispettati ed implementati.

    Inoltre, la ICJ/CIJL esprime le sue preoccupazioni per il fatto che gli
    imputati continuano ad essere detenuti in circostanze in cui: (1) la Corte
    continua a ritenere che la condanna del 1994 era ancora valida , nonostante
    la decisione della Corte Europea, (2) e’ stato riferito che il Giudice che
    presiede la Corte ha commentato che gli imputati sono colpevoli dei reati
    per cui sono stati processati, e (3) il processo sta continuando al ritmo di
    un solo giorno al mese, violando l’obbligo della Corte di procedere in modo
    spedito nei casi in cui la liberta’ provvisoria viene rifiutata. La ICJ/CIJL
    e’ inoltre preoccupata per il fatto che il diritto alla liberta’ ed alla
    sicurezza degli imputati e’ parimenti stato violato.
    Inoltre, ICJ/CIJL osserva che durante l’udienza del 15 agosto, per protesta
    contro le continue violazioni del diritto ad un equo processo, la difesa
    scelse di ritirarsi dalla partecipazione attiva al processo. A differenza
    delle precedenti udienze, nessuna richiesta procedurale fu fatta alla Corte,
    nessuna prova e nessun testimone per la difesa furono chiamati, ne’ vi fu
    alcuna richiesta affinche’ gli imputati venissero rilasciati in liberta’
    provvisoria. Contrariamente alle prercedenti udienze, gli imputati stessi
    scelsero di non partecipare al processo, e non fecero nessuna dichiarazione
    alla Corte.

    La ICJ/CIJL e’ inoltre estremamente preoccupata a proposito della
    affermazione fatta da due degli imputati, Orhan Dogan e Hatip Dicle, all
    udienza del 15 settembre, che essi sono stati trattati in modo disumano e
    degradante dalle forze di sicurezza quando venivano trasferiti alla Corte.
    Mentre la ICJ/CIJL e’ soddisfatta che il giudice che presiede la Corte ha
    annotato la lagnanza agli atti processuali, preoccupazioni rimangono ancora,
    poiche’ e’ stato evidente agli occhi dell’osservatore che non vi e’ stato
    alcuno sforzo da parte dell’accusa per indagare le affermazioni rese, ne’ i
    giudici richiedettero una qualche investigazione sull’incidente. L
    osservatore che l’omissione di mettere in atto alcuna indagine in modo che i
    presunti colpevoli potessero almeno essere messi in guardia in merito alla
    loro condotta, non e’ una normale procedura. Se queste affermazioni sono
    vere, la ICJ/CIJL ritiene che cio’ dimostra un significativo e
    indesiderabile sforzo da parte delle forze di sicurezza di intimidire gli
    imputati in modo tale da limitare la loro facolta’ di partecipare
    effettivamente al processo.
    La ICJ/CIJL richiede ai giudici ed all’accusa di sollecitare immediatamente
    un’indagine sull’incidente, e, se le affermazioni risulteranno vere, di
    adottare conseguentemente adeguate sanzioni contro i colpevoli.

    II. Introduzione

    L’accusa di “appartenenza a banda armata” contro Leyla Zana ed i suoi
    co-imputati procede dall’articolo 168 del Codice Penale Turco. L’articolo
    168 recita come segue:

    “Qualsiasi persona che, con l’intenzione di commettere i reati definiti nell
    articolo 125 [4] … forma una banda od organizzazione armata o assume la
    leadership … o il comando di tale banda od organizzazione o assume qualche
    speciale responsibilita’ in essa dovra’ essere condannato a non meno di
    quindici anni di prigione.

    Gli altri membri della banda od organizzazione dovra’ essere condannato a
    non meno di cinque anni e non piu’ di quindici anni di prigione”.

    La tesi d’accusa e’ basato, in primo luogo, sulle attivita’ che Leyla Zana
    ed i suoi co-imputati sono presunti aver svolto a favore del Partito dei
    Lavoratori del Kurdistan (PKK) (dando ricetto ai militanti, conducendo
    negoziati con leaders locali e minacciandoli per costringerli ad aiutare il
    PKK a stanziarsi nelle loro regioni). In secondo luogo, la tesi d’accusa e’
    basato sul contenuto di affermazioni orali e scritte fatte dagli imputati in
    difesa dei diritti kurdi, nelle quali si sostiene che essi espressero
    sostegno per le attivita’ del PKK.

    La tesi della difesa e’ che Leyla Zana ed i suoi co-imputati non hanno mai
    rivendicato la formazione di uno Stato separato kurdo tramite la azione
    armata. Semmai, attraverso i loro discorsi e scritti, essi hanno cercato di
    creare una soluzione pacifica e democratica al conflitto tra il governo
    turco e la minoranza kurda della sua popolazione, una soluzione nella quale
    i diritti fondamentali e la distinta identita’ culturale dei kurdi della
    Turchia venissero riconosciuti dalle autorita’ dello Stato turco. La difesa
    asserisce che i leader politici connessi alla causa kurda vengono perseguiti
    unicamente per mettere a tacere persone che hanno cercato di criticare il
    governo turco.
    Nelle precedenti udienze che hanno avuto luogo il 21 febbraio 2003, il 28
    marzo 2003 ed il 25 aprile 2003, la Corte ha ascoltato un totale di 21
    testimoni a favore dell’accusa. Tuttavia, vari gruppi di tutela dei diritti
    umani hanno espresso la preoccupazione che il processo possa essere condotto
    non nel rispetto delle garanzie internazionali dell’equo processo. Secondo
    il Kurdish Human Rights Project di Londra, all’udienza del 28 marzo 2003,
    la Corte ha negato la richieste formulate dagli avvocati difensori che i
    parlamentari incarcerati venissero rilasciati fino alla conclusione del
    rifacimento del processo; e che un magistrato venisse rimosso a causa del
    suo precedente coinvolgimento nel caso, implicante preoccupazioni a
    proposito dell’imparzialita’” [5]. La International Federation for Human
    Rights (FIDH) e la World Organisation Against Torture (OMCT), dopo aver
    osservato l’udienza del 25 aprile 2003, hanno commentato che erano
    allarmate dai ripetuti rinvii delle audizioni dei testi in questo processo,
    in quanto manifeste violazioni dei diritti della difesa, che forniscono la
    prova del perdurante malfunzionamento del sistema giudiziario in Turchia
    nonostante le recenti riforme legali adottate dalla Turchia nel contesto
    dell’ingresso in Europa. L’osservatore anzi rilevo’ restrizioni frapposte
    alla facolta’ degli avvocati di interrogare i testimoni durante l’udienza”
    [6].

    In base al suo monitoraggio di tutte le successive udienze nel rifacimento
    del processo, e precisamente da maggio a settembre, la ICJ/CIJL ritiene che
    le preoccupazioni relative al diritto ad un equo processo da parte di un
    tribunale indipendente e imparziale restano rilevanti.

    III. Il contesto legale

    La Corte Europea dei Diritti Umani e’ il principale strumento regionale
    vincolante che e’ stato ratificato dalla Turchia. In aggiunta, rilevanti
    standards persuasivi e non aventi status di trattati includono la Universal
    Declaration of Human Rights del 1948 (UDHR), gli UN Basic Principles on the
    Independence of the Judiciary del 1985 [7] e gli UN Basic Principles on the
    Role of Lawyers of 1990 [8].

    In base all’articolo 90 della Costituzione turca, gli strumenti sopra citati
    formano parte integrante della legislazione nazionale turca.
    L’articolo 6 della Corte Europea dei Diritti Umani garantisce il diritto ad
    un equo processo nei procedimenti penali. L’oggetto ed il proposito del
    provvedimento e’ “proteggere il fondamentale principio del ruolo della legge
    [9]. Il principio che vi deve essere parita’ di opportunita’ tra le parti
    di fronte alla Corte e’ di fondamentale importanza per la nozione di un equo
    processo secondo questo articolo. Ciascuna parte in giudizio deve avere una
    ragionevole possibilita’ di presentare la propria tesi alla Corte in
    condizioni che non collochino tale parte in un sostanziale svantaggio di
    fronte al suo avversario [10].

    Il principio della parita’ di opportunita’ necessita che vi sia parita’ di
    condizioni per l’esame dei testimoni. L’articolo 6 inoltre afferma che
    ciascuno e
    ha diritto ad un equo e pubblico processo da parte di “un tribunale
    indipendente ed imparziale stabilito dalla legge”.
    L’articolo 5 della Corte Europea dei Diritti Umani garantisce il diritto
    alla liberta’ ed alla sicurezza della persona. Nel caso in cui una persona e
    detenuta con lo scopo di portarla di fronte alla Corte per il processo su
    di una imputazione penale, tale persona deve essere portata rapidamente di
    fronte ad un giudice o ad un ufficio competente autorizzato ad esercitare
    poteri giudiziari per la decisone se rilasciare quella persona in liberta’
    provvisoria o se proseguire la detenzione [11].

    IV. Violazione del Diritto a un equo processo

    Parecchie irregolarità’ osservate durante il corso delle udienze provano il
    fatto che le parti non sono state trattate in maniera tale da assicurare la
    loro uguale posizione procedurale durante il corso del processo:

    (1) Presunzione di innocenza

    La ICJ/CIJL e’ profondamente turbata per l’eventualita’ che il presidente
    della Corte nel caso di Leyla Zana e dei suoi co-imputati possa non essere
    imparziale. Secondo Il Signor Yusuf Alatas, un avvocato difensore altamente
    rispettato, in consonanza con la legislazione nazionale, la difesa doveva
    fare formale richiesta alla Corte per un rifacimento del processo [12]. In
    tale occasione, i due magistrati membri del seggio acconsentirono ad
    accordare un rifacimento del processo, ma il presidente della Corte rifiuto’
    Secondo Il Signor Alatas, nel respingere la richiesta per un rifacimento
    del processo il presidente della Corte ha commentato in presenza della Corte
    che “le imperfezioni e gli errori messi in luce dalla Corte Europea dei
    Diritti Umani non cambieranno la colpevolezza degli accusati”. Secondo l
    opinione dell’osservatore, questo commento pre-processuale ora riferito non
    puo’ non gettare un serio dubbio sull’imparzialita’ del presidente della
    Corte. Se e’ vero, esso dimostra che prima dell’inizio del processo il
    presidente della Corte ha formulato una opinione preconcetta in merito alla
    colpevolezza degli accusati, e che tale opinione e’ tale da pesare sulla sua
    ultima decisione indipendentemente dalle prove che gli vengono poste
    dinnanzi. L’osservatore comprende che alla luce del commento pregiudizievole
    la difesa abbia richiesto che il presidente della Corte venisse rimosso;
    tuttavia, tale richiesta e’ stata respinta.

    In aggiunta, l’osservatore e’ stato informato dall’interprete e dal
    consiglio di difesa che nel rifacimento del processo l’accusa e i giudici
    hanno sovente fatto riferimento agli imputati con l’appellativo di “i
    condannati” (“hükümlü”). La ICJ/CIJL ritiene che l’uso di tale terminologia
    fornisce un’ulteriore prova che i giudici hanno effettivamente formulato o
    almeno danno l’impressione di aver formulato una visione preconcetta della
    colpevolezza degli imputati.

    Inoltre, alla conclusione dell’udienza del 20 giugno 2003, il consiglio di
    difesa ha fatto una richiesta affinche’ ciascuno degli imputati venisse
    rilasciato. L’accusa ha fatto obiezione al rilascio e la richiesta e’ stata
    respinta. La motivazione fornita per rifiutare la richiesta e’ stata che la
    Corte ha conservato la sua convinzione che la condanna comminata nel 1994
    fosse valida nonostante il fatto che la Corte Europea dei Diritti Umani
    avesse sentenziato il contrario.

    Questo ragionamento, letto assieme all’uso del termine “i condannati” per
    fare riferimento agli imputati, e l’affermazione che e’ stato riferito che
    venne pronunciata dal presidente della Corte, cioe’ che il giudice Orhan
    Karadeniz aveva commentato sulla colpevolezza degli imputati durante una
    richiesta pre-processuale [13], conduce la ICJ/CIJL a concludere che c’e’
    stata una violazione della presunzione di innocenza tutelata dall’articolo 6
    (2) della Corte Europea dei Diritti Umani [14]. Laddove un giudice esprime
    un’opinione che suggerisce che egli ha concepito una prematura impressione
    di colpevolezza, cio’ e’ stato valutato come violazione della dottrina della
    presunzione di innocenza [15].

    Inoltre, poiche’ questo rifacimento del processo deve essere considerato
    come un nuovo processo con lo scopo di rimediare i difetti contenuti nel
    processo del 1994 dove gli imputati vennero condannati ciascuno al periodo
    di 15 anni di carcere, ne consegue che una estrema cautela deve essere
    adoperata nelle prossime udienze per assicurare che il processo sara’ equo
    ed in conformita’ agli obblighi internazionali della Turchia.

    (2) L’assetto della Corte

    In ciascuna udienza nel rifacimento del processo di Leyla Zana e dei suoi
    co-imputati, all’inizio delle udienze, e dopo ogni aggiornamento, l’accusa e
    i giudici sonno entrati contemporaneamente nell’aula della Corte dalla
    stessa porta, mentre il collegio di difesa e’ entrato nell’aula della Corte
    da una porta laterale assieme al pubblico. Quando i giudici si sono alzati
    per discutere nelle stanze la richiesta fatta dalla difesa per il rilascio
    degli imputati, l’accusa si e’ ritirata anch’essa con i giudici ed ha
    lasciato l’aula della Corte assieme ad essi attraverso la stessa porta d
    uscita.

    Inoltre, durante l’udienza, l’accusa e’ seduta su di una piattaforma
    soprelevata, allo stesso livello dei giudici ed accanto ad essi, ed alquanto
    vicino al giudice seduto alla sinistra dell’accusa. D’altro canto, gli
    avvocati della difesa sedettero ad un banco al livello del pavimento, lo
    stesso livello del pubblico e degli imputati. Gli avvocati della difesa sono
    pure stati posti ad una certa distanza dagli imputati, in modo tale che
    nessuna comunicazione tra di loro fosse possibile durante l’udienza. L
    osservatore della ICJ/CIJL e’ stato informato dall’avvocato del collegio di
    difesa Alatas che nessuna comunicazione ha avuto luogo tra gli avvocati
    difensori e gli imputati ne’ durante il processo ne’ durante gli intervalli
    di aggiornamento della sessione. Egli ha affermato che il solo momento in
    cui egli puo’ comunicare con i suoi clienti e’ nella prigione ove essi sono
    tenuti.

    Riguardo la sistemazione a sedere degli imputati, essi sedettero in un luogo
    espressamente riservato ad essi come in ogni procedimento penale, di fronte
    alla Corte e tra il pubblico e la Corte. Durante l’intero processo, gli
    imputati sono stati circondati da circa sei soldati armati di fucili
    automatici. Poliziotti armati sono stati pure posti in diversi luoghi
    attorno all’aula della Corte.

    L’assetto della Corte e la vicinanze dei giudici e dell’accusa che sono
    tutti fisicamente lontani dal collegio di difesa, da’ origine a legittimo
    fondamento per temere che il tribunale e’ sottomesso ad influenza e
    pressione esterna e, di conseguenza, non e’ indipendente o imparziale.
    Inoltre, il fatto che l’accusa siede cosi’ vicino ai giudici ed allo stesso
    loro livello indubbiamente indica che in Turchia all’accusa e’ conferita
    maggior importanza ed essa e’ tenuta in piu’ alta considerazione che non gli
    avvocati della difesa. A dimostrare ulteriormente tale circostanza, l’accusa
    come i giudici, e’ stata fornita di un computer e di un terminale che la
    pone in grado di vedere gli atti processuali non appena esse vengono immesse
    dallo stenografo della Corte o dal segretario amministrativo. Il fatto che
    la difesa non sia stata parimenti messa in grado di usufruire di siffatte
    opportunita’ tecnologiche e sia stata posta sul livello del pavimento al di
    sotto dei giudici e dell’accusa, allo stesso livello del pubblico, e lontano
    dagli imputati e dai giudici, conduce la ICJ/CIJL a concludere che c’e’
    stata, ancora una volta, una chiara violazione del principio della parita’
    di opportunita’ tra l’accusa e la difesa in quanto quest’ultima e’ stata
    posta in un sostanziale svantaggio.

    Si puo’ inoltre ragionevolmente sospettare che l’assetto della Corte di
    Sicurezza di Stato di Ankara n. 1, ed il fatto che i giudici e l’accusa sono
    entrati ed usciti dalla Corte simultaneamente e dalla stessa porta,
    facilitando la comunicazione tra loro a proposito del processo, sia nelle
    stanze che nell’aula della Corte, nell’assoluta assenza della difesa,
    fornisce un quadro di un’assenza di equita’ ed una sensazione che la Corte
    non e’ certo indipendente o imparziale con un’accusa che le sta cosi’
    appresso. Il 20 giugno, quando i giudici si sono alzati per discutere una
    richiesta della difesa che aveva ricevuto obiezione da parte dell’accusa, e’
    stato possibile dalla zona del pubblico vedere l’accusa conversare con uno
    del collegio giudicante, durante le deliberazioni. In un’altra occasione,
    due giudici sono entrati nell’aula della Corte mentre l’accusa e il
    presidente della Corte stavano dietro ed entrarono poi pochi minuti dopo. Il
    15 agosto il presidente della Corte ha dato inizio al procedimento
    informando la Corte che uno dei testimoni dell’accusa che avrebbe dovuto
    essere presente per rendere testimonianza non era presente per rendere
    testimonianza. Questa informazione giunse direttamente dal presidente della
    Corte, e non, come l’osservatore si sarebbe aspettato, dall’accusa. La
    conclusione tratta da cio’ e’ stata che il giudice era stato messo al
    corrente di tale informazione direttamente dall’accusa fuori della Corte. Il
    giudice informo’ le parti che la testimonianza del teste assente sarebbe
    stata ascoltata alla prossima udienza in settembre.

    Leggendo cio’ in connessione con le recenti osservazioni e’ emerso
    chiaramente come (1) l’assetto della Corte e (2) il comportamento dell
    accusa e dei giudici di ritirarsi nella stessa anticamera per discutere
    qualsiasi richiesta, ha reso evidente che l’accusa ha avuto accesso alla
    possibilita’ di comunicare con il collegio giudicante fuori della Corte
    nella piu’ assoluta esclusione degli avvocati della difesa.

    nella stessa aula della Corte, l’osservatore ha notato il 20 giugno che l
    accusa sedette abbastanza vicino al membro di sinistra del collegio
    giudicante in modo tale che un documento poteva passare tra di loro – di
    nuovo senza riferimento alla difesa.

    Inoltre, la ICJ/CIJL e’ preoccupata del fatto che la ampia aula della Corte
    non era equipaggiata da un sistema di pubblico ascolto tale per cui
    qualsiasi cosa veniva detta in questo processo aperto e pubblico potesse
    facilmente essere udita e seguita da parte di tutti i presenti, incluso il
    pubblico comune. L’interprete ha confermato che era talvolta abbastanza
    difficile udire e comprendere cosa i testimoni stavano dichiarando, e, in
    particolare, cosa il presidente della Corte stava dicendo o dettando, poiche
    egli assai sovente parlava con voce assai tenue e sommessa, rendendo
    estremamente difficile seguire ed udire tutto quanto diceva.
    E’ piuttosto inconcepibile il modo in cui un simile sistema e’ carente al
    giorno d’oggi ed in questa epoca, specialmente quando la medesima aula della
    Corte e’ equipaggiata con altri moderni impianti tecnologici, come computers
    un sistema di registrazione diretta, aria condizionata, etc. Si spera che l
    assenza di un sistema di pubblico ascolto sia stato solo di natura
    temporanea e che esso verra’ installato abbastanza presto per il beneficio
    di tutti gli interessati. Il fatto che non vi sia un sistema di pubblico
    ascolto e’ motivo di grande preoccupazione quando si pensi al fatto che il
    processo, in accordo agli standards enunciati dalla Corte Europea dei
    Diritti Umani, deve essere un’udienza aperta e pubblica, e conseguentemente
    deve essere un processo trasparente che non lasci sorgere dubbi e sospetti.
    Il processo deve essere tale che chiunque e’ presente possa chiaramente
    vedere, udire e seguire tutto quanto sta accadendo senza nessun ostacolo di
    qualsiasi sorta. L’osservatore della ICJ/CIJL e l’interprete sedettero
    proprio sul primo banco direttamente dietro gli imputati e tuttavia
    dovettero fare una estrema attenzione per udire cio’ che il presidente della
    Corte stava dicendo.

    Per tutte queste ragioni, la ICJ/CIJL conclude che l’assetto della Corte, la
    disparita’ nel trattamento della difesa e dell’accusa, e la effettiva e
    rilevata facolta’ dell’accusa di avere contatto con i giudici ha dato
    origine ad un grave timore che il principio di parita’ di opportunita’ non
    viene rispettato e che il tribunale non e’ ne’ imparziale ne’ indipendente.

    (3) Esame dei testimoni della difesa

    Alla conclusione della tesi dell’accusa il 23 maggio, gli avvocati della
    difesa richiesero alla Corte di chiamare testimoni a beneficio della difesa
    [16] . L’accusa fece opposizione alla richiesta sulla base del fatto che un
    lungo periodo di tempo era trascorso da quando i fatti che diedero origine
    ai presunti reati ebbero luogo, e che i testimoni percio’ non sarebbero
    stati in grado di aiutare la Corte a rinvenire nessuna prova importante. I
    giudici dopo di cio’ respinsero la richiesta della difesa di chiamare ed
    esaminare testi della difesa, citando in sostegno della loro decisione le
    ragioni avanzate dall’accusa. Laddove e’ riconosciuto che la parita’ di
    trattamento tra accusa e difesa non richiede necessariamente la presenza e l
    esame di ogni testimone che la difesa desidera chiamare [17], secondo il
    parere della ICJ/CIJL, e’ dubbio se la decisione della Corte di Sicurezza di
    Stato sia stata compatibile con l’articolo 6 della Corte Europea dei Diritti
    Umani, dato che 1) la decisione e’ stata applicata a tutti i potenziali
    testi della difesa senza eccezione, 2) gli imputati vanno incontro ad una
    sentenza di 15 anni di carcere per gravi reati e 3) la testimonianza dei
    testi procurera’ alla difesa i suoi soli mezzi di provare diversi punti
    disputati. Inoltre, secondo l’opinione della ICJ/CIJL, le motivazioni
    indicate dalla Corte per negare alla difesa la possibilita’ di chiamare ed
    esaminare testi in sostegno della tesi della difesa puo’ potenzialmente
    violare l’articolo 6. E’ evidente che le motivazioni avanzate per non
    permettere la presenza e l’esame dei testi della difesa (cioe’ che un lungo
    periodo di tempo era trascorso da quando i fatti che diedero origine ai
    presunti reati ebbero luogo, e che i testimoni percio’ non sarebbero stati
    in grado di aiutare la Corte a rinvenire nessuna prova importante) si
    applicano ugualmente ai testimoni dell’accusa come ai testi proposti dalla
    difesa. Ancora, la Corte era pronta ad ascoltare testimonianze orali da
    parte di non meno di 26 testi d’accusa. La decisione della Corte di
    Sicurezza di Stato di non permettere alla difesa di chiamare ed esaminare
    testi in sostegno della propria tesi sottopone la difesa ad una posizione
    procedurale inferiore di fronte all’accusa in contravvenzione del principio
    di parita’ di opportunita’.

    Tuttavia, la ICJ/CIJL esprime la sua soddisfazione per il fatto che all
    udienza del 20 giugno, contrariamente alle precedenti decisioni in cui alla
    difesa non era stato permesso di chiamare nessun teste, a 4 testi per la
    difesa e’ stato concesso di essere chiamati a rendere testimonianza di
    persona. La ICJ/CIJL e’ inoltre soddisfatta che durante l’udienza del 18
    luglio alla difesa e’ stato concesso di chiamare 6 altri testi per sostenere
    la sua tesi.

    Tuttavia, nonostante il fatto che ai testi della difesa sia stato concesso
    di testimoniare, e’ ragione di grande preoccupazione il fatto che la normale
    procedura nei processi penali in Turchia preclude alla difesa di esaminare i
    testi. Piuttosto, come nel caso presente, e’ il presidente della Corte che
    esamina i testimoni. Nel caso presente, dopo aver esposto le sue domande ai
    testi, il presidente della Corte ha semplicemente riassunto quanto egli
    riteneva che ciascuno dei testi avesse detto, e quindi ha dettato il proprio
    riassunto allo stenografo della Corte, dopo che la difesa e l’accusa avevano
    chiarito alcuni punti cosi’ come essi erano stati riassunti dal giudice, o
    indicato che essi non avevano nulla da aggiungere a quanto il giudice aveva
    chiesto.

    Il fatto che i testi della difesa fossero esaminati solo dal presidente
    della Corte, e non direttamente dalla difesa che li aveva chiamati, e’
    preoccupante, e la ICJ/CIJL crede che questa procedura potrebbe facilmente
    essere migliorata e portata in linea con i requisiti richiesti dalla Corte
    Europea dei Diritti Umani riguardo l’esame dei testi. Nulla puo’ essere piu’
    fondamentale per assicurare un equo processo che l’avere, trascritto parola
    per parola negli atti processuali, tutto quanto un testimone abbia
    dichiarato. Questo e’ l’unico modo di esaminare i testi che non dia origine
    a dubbi e sospetti in merito a cio’ che realmente un testimone abbia
    dichiarato. Raramente, durante la testimonianza resa da ciascuno dei testi
    della difesa, veniva preso qualche appunto, ed il presidente della Corte
    sembrava fare ampio affidamento alla propria memoria in merito a quanto
    ciascun teste avesse detto in replica alle sue domande. Questo sistema di
    esaminare i testi in Turchia inevitabilmente lascia spazio a dubbi sulla
    veridicita’ o accuratezza degli atti processuali, in quanto basati solamente
    sul riporto e riassunto delle dichiarazioni dei testi della difesa da parte
    del presidente della Corte.

    L’esame dei testi dell’accusa fu, comunque, radicalmente differente in
    quanto tutte le testimonianze rese da questi testi vennero assunte
    direttamente dallo stenografo della Corte e tenute negli atti processuali.

    La ICJ/CIJL percio’ crede che la difesa e’ stata messa in una posizione
    procedurale inferiore di fronte all’accusa in quanto la procedura per
    esaminare i testi e’ stata sostanzialmente diversa tra i testi dell’accusa e
    i testi della difesa.

    (4) Esame incrociato dei testimoni dell’accusa

    E’ stato molto evidente durante ciascuna udienza che e’ mancata la parita’
    di condizioni per l’esame dei testimoni dell’accusa e della difesa. Mentre l
    accusa era in grado di formulare domande direttamente ai testimoni chiamati
    a sostegno della tesi d’accusa, quando la difesa cercava di effettuare l
    esame incrociato di un testimone d’accusa, era richiesto che prima
    sottoponesse le domande al giudice. Questa procedura ebbe luogo nell’ascolto
    dei testi d’accusa. Inoltre le domande della difesa incontravano
    ripetutamente obiezioni da parte dell’accusa ma sia che fosse il caso che
    non lo fosse, il giudice avrebbe proceduto a decidere se avrebbe rivolto o
    no la domanda al teste. Se il giudice decideva di rivolgere la domanda, l
    avrebbe riformulata e posta nei termini che egli riteneva appropriati.

    Questa procedura per l’esame incrociato dei testi d’accusa da parte della
    difesa, che e’ comune in tutti i procedimenti penali in Turchia, impedisce
    alla difesa di mettere effettivamente alla prova i testi portati dall’accusa
    L’esigenza di dover formulare le domande attraverso un giudice mette sull
    avviso un teste potenzialmente inaffidabile del fatto che la sua
    testimonianza sta per essere messa alla prova, e gli fornisce l’opportunita’
    di fabbricarsi una risposta appropriata sebbene falsa. Inoltre, al consiglio
    di difesa e’ impedito di esaminare i testi in termini che siano in
    consonanza con la strategia processuale del collegio di difesa. Per esempio,
    nell’udienza del 23 maggio, la difesa ha cercato di interrogare un teste d
    accusa che parlava kurdo, a proposito dell’identita’ dell’interprete che
    aveva tradotto la sua testimonianza orale in lingua turca allo scopo della
    sua dichiarazione testimoniale. L’accusa si oppose a questa domanda, ed il
    presidente della Corte decise che non era necessario che il teste
    rispondesse alla domanda poiche’ essa non era importante. Secondo l’opinione
    dell’osservatore, la linea di interrogazione della difesa era altamente
    rilevante, nella misura in cui la difesa cercava di addurre prove al fatto
    che l’interprete era in realta’ un agente di gendarmeria e percio’ non
    imparziale.

    La difesa cerco’ anche di interrogare un altro teste d’accusa in merito alla
    sua appartenenza politica. L’accusa si oppose a questa domanda ed il
    presidente della Corte nuovamente decise che non era necessario che il teste
    rispondesse alla domanda poiche’ essa non era importante. Secondo l’opinione
    dell’osservatore, la domanda era rilevante, nella misura in cui la difesa
    cercava di addurre prove al fatto che il teste e’ attivamente impegnato con
    il Partito d’Azione Nazionalista (MHP), un partito ultra-nazionalista il cui
    principale obiettivo e’ di combattere il separatismo kurdo e le aspirazioni
    politiche kurde in Turchia, e percio’ non imparziale. La domanda della
    difesa era percio’ altamente rilevante agli effetti della credibilita’ del
    teste d’accusa.

    Inoltre, a un teste dell’accusa, la cui principale lingua era il kurdo, non
    venne procurato un interprete nell’aula della Corte. Questo teste aveva
    preparato, con l’assistenza di un interprete, una dichiarazione scritta in
    turco. All’udienza del 23 maggio, egli adotto’ questa dichiarazione come la
    sua testimonianza principale al rifacimento del processo. Il teste venne poi
    presentato per l’esame da parte del collegio di difesa, e tuttavia nessun
    interprete venne messo a disposizione. A causa della comprensione
    estremamente limitata del turco (la lingua in cui tutti i processi sono
    condotti in Turchia) da parte del teste, egli fu incapace di intendere
    pienamente molte delle domande postegli dalla difesa, ribadendo in diverse
    occasioni, “Io parlo assai poco il turco”, “il mio turco non e’ molto buono”
    “non capisco”.

    L’osservatore e’ profondamente preoccupato della evidente ineguaglianza di
    opportunita’ nella misura in cui l’accusa e’ stata in grado di beneficiare
    del fatto che il teste desse la sua testimonianza principale (la
    dichiarazione scritta) nel suo linguaggio principale, il kurdo, ma alla
    difesa fu richiesto di effettuare l’esame incrociato del teste in turco,
    lingua della quale egli aveva una comprensione estremamente limitata.
    Secondo l’opinione dell’osservatore, affinche’ all’accusa e alla difesa
    fosse offerta una uguale posizione procedurale, avrebbe dovuto correttamente
    esser procurato un interprete kurdo-turco per l’esame incrociato del teste.
    In assenza dell’interprete, la Corte avrebbe dovuto correttamente aggiornare
    la testimonianza del teste ad ulteriore data provvedendo affinche’ un
    interprete fosse presente in tale occasione.

    E’ percio’ opinione della ICJ/CIJL che tale disparita’ e’ incompatibile con
    il principio della pari opportunita’.

    (5) Alla difesa venne impedito di addurre prove rilevanti

    Sia nell udienza osservata il 23 maggio che nelle precedenti udienze,
    diversi testi d’accusa resero testimonianze in riferimento alla distanza tra
    un caffe’ dove si afferma che gli imputati avessero avuto un incontro in
    sostegno del PKK, e una stazione di gendarmeria. La testimonianza dei
    testimoni d’accusa oscillava tra 60 metri e 700 metri. In tale udienza, il
    collegio di difesa chiese alla Corte di avere un esaminatore indipendente
    incaricato di effettuare una misurazione ufficiale della distanza tra il
    caffe’ e la stazione di gendarmeria. L’accusa si oppose alla richiesta e la
    Corte rifiuto’ di adempiere alla richiesta della difesa.

    La decisione della Corte di rifiutare di adempiere alla richiesta della
    difesa fornisce un’ulteriore prova che la difesa e’ stata sostanzialmente
    svantaggiata di fronte all’accusa. La prova di misurazione, che secondo la
    legge turca avrebbe potuto essere ottenuta solo da parte di un esaminatore
    indipendente incaricato dalla Corte, sarebbe stata altamente provante della
    credibilita’ o meno dei testi d’accusa. L’omissione da parte della Corte di
    richiedere che tale prova fosse ottenuta nega alla difesa una effettiva
    possibilita’ di mettere alla prova la tesi d’accusa e di proporre realmente
    la propria tesi e getta dubbi sulla volonta’ della Corte di sottoporre le
    testimonianze dei testi d’accusa a qualsiasi dettagliato esame. La ICJ/CIJL
    ribadisce che la parita’ di opportunita’ impone alle autorita’ accusatrici
    ed investigatrici l’obbligo di rivelare qualsiasi materiale in loro possesso
    o a cui essi possano avere accesso, che possa aiutare l’accusato a
    discolparsi.

    (6) L’accusa ha omesso di rivelare prove rilevanti contro gli
    accusati

    Durante l’udienza osservata il 23 maggio, un teste d’accusa ha fornito una
    audio cassetta che egli affermava contenere la registrazione di una
    conversazione che egli aveva avuto con gli imputati in cui essi avevano
    espresso sostegno per il PKK. Questa cassetta non era stata rivelata alla
    difesa prima del processo, e percio’ alla difesa era stata preclusa la
    possibilita’ di averne conoscenza e commentare la prova rilevante fornita
    dall’accusa. Risulto’ che la audio cassetta originale conteneva la
    registrazione di una conversazione tenuta in kurdo, ma che essa era poi
    stata tradotta in turco e la cassetta fornita dall’accusa in realta’
    conteneva la traduzione turca. In seguito ad una richiesta della difesa, l
    accusa acconsenti’ a rivelare la versione turca ma non la versione originale
    kurda. Una richiesta della difesa affinche’ la versione originale kurda
    venisse rivelata fu respinta dal presidente della Corte.

    L’omissione dell’accusa di rivelare sia la versione turca che quella kurda
    dell’audiocassetta prima del processo deve aver inevitabilmente influenzato
    le condizioni in cui l’esame incrociato della difesa ha avuto luogo. Alla
    difesa e” stato negata l’opportunita’ di familiarizzarsi con la
    testimonianza prima dell’udienza e di commentarne l’esistenza, il contenuto
    e l’autenticita’. Forse pero’ ancor piu’ preoccupante e’ la decisione del
    giudice di non ordinare la rivelazione della cassetta che si affermava
    contenesse la registrazione della conversazione originale in kurdo. Senza
    una copia della conversazione originale in kurdo, la difesa e’ stata
    danneggiata in due punti chiave. In primo luogo, non ha avuto mezzi per
    verificare l’affermazione del teste d’accusa che le voci sulla cassetta
    erano effettivamente quelle degli imputati; e in secondo luogo, non c’e’
    nessun mezzo per verificare se la traduzione della conversazione kurda in
    turco che e’ stata ammessa nella testimonianza e’ realmente una traduzione
    precisa.

    (7) La trascrizione agli atti delle proposte legali della difesa e
    delle dichiarazioni degli imputati

    La ICJ/CIJL e’ preoccupata che il principio delle pari opportunita’ non e’
    stato rispettato nella misura in cui le proposte alla Corte dell’accusa sono
    state immesse direttamente negli atti processuali nelle loro stesse parole,
    mentre gli avvocati difensori e gli imputati sono stati impediti di dettare
    proposte della difesa e discorsi direttamente negli atti. Invece, la difesa
    ha dovuto affidarsi al giudice che riassumeva (anziche’ ripetere
    testualmente) le proposte della difesa prima che esse venissero immesse
    negli atti processuali. La ICJ/CIJL considera che questa procedura, che e’
    comune in tutti i processi penali in Turchia, non soddisfa il principio
    delle pari opportunita’ nella misura in cui essa colloca la difesa in un
    sostanziale svantaggio di fronte all’accusa.

    La ICJ/CIJL e’ preoccupata che la procedura per trascrivere le proposte
    della difesa in Turchia indebolisce potenzialmente gli imputati in tre
    aspetti chiave. In primo luogo, durante il processo essa crea l’impressione
    che le proposte della difesa non sono parimenti importanti che quelle fatte
    dall’accusa. In secondo luogo, essa puo’ impedire agli imputati di discutere
    in fase di appello argomenti esposti a loro beneficio durante il loro
    processo. In terzo luogo, la procedura cosi’ come attualmente seguita si puo
    affermare che priva la Corte d’appello, il cui ruolo e’ di controllare l
    equita’ del procedimento processuale, di qualsiasi esatta trascrizione delle
    procedure nella Corte inferiore. Questi fatti percio’ servono a porre gli
    imputati in un sostanziale svantaggio di fronte all’accusa durante i
    processi penali in Turchia.

    La ICJ/CIJL comprende che sebbene durante l’udienza la difesa puo’ obiettare
    al riassunto del giudice, l’accettazione di queste obiezioni e’ a
    discrezione del giudice. Dopo che l’udienza e’ terminata, gli avvocati
    difensori non hanno diritto di obiettare come le loro argomentazioni sono
    state riassunte negli atti. Nella udienza osservata, il collegio della
    difesa ha cercato di mettere alla prova il riassunto del giudice in almeno
    due occasioni. In entrambe le occasioni il giudice ha corretto il proprio
    riassunto.

    Inoltre, in ogni udienza, a ciascuno degli imputati e’ stata concessa l
    opportunita’ di fare una dichiarazione a sostegno della propria difesa.
    Tuttavia, gli osservatori hanno rilevato che, cosi’ come le proposte della
    difesa, le dichiarazioni fatte dagli imputati alla Corte non sono state ne’
    trascritte testualmente negli atti processuali da parte dello stenografo
    della Corte, ne’ riassunte dal giudice per essere incluse negli atti
    processuali.

    In alcune occasioni gli imputati hanno fornito copie delle loro
    dichiarazioni alla Corte ma il 20 giugno Orhan Dogan ha fatto la sua
    dichiarazione sulla base di appunti, e di conseguenza non ha fornito una
    copia della sua dichiarazione alla Corte. Nessuna trascrizione della sua
    dichiarazione e’ stata inclusa negli atti processuali da parte dello
    stenografo della Corte ne’ in forma integrale ne’ in riassunto da parte del
    giudice. La ICJ/CIJL e’ dell’opinione che questa procedura fornisce l
    impressione che alle proposte della difesa cosi’ come a quelle degli stessi
    imputati non viene data la considerazione appropriata.

    Cosi’, il modo diseguale in cui le testimonianze e le proposte sono assunte
    conduce ad una violazione del diritto ad un equo processo ed e’ un altro
    chiaro esempio di ineguaglianza di opportunita’ tra accusa e difesa, poiche’
    alla prima viene offerta una posizione piu’ vantaggiosa che alla seconda.

    (8) Continuita’ del collegio giudicante

    L’osservatore presente all’udienza del 15 agosto ha notato che all’udienza
    il collegio giudicante era composto in modo differente rispetto alla
    procedura che il medesimo osservatore aveva monitorato il 20 giugno. Un
    membro collaterale del collegio di giugno presiedeva il 15 agosto, e i
    membri collaterali erano, nella misura in cui l’osservatore era in grado di
    accertarsi, interamente nuovi al procedimento.

    Inoltre, il 15 settembre, l’osservatore ha rilevato che il collegio
    giudicante era stato di nuovo ulteriormente ricomposto. Il presidente della
    Corte del 15 agosto era ritornato nel suo ruolo di membro collaterale,
    mentre un altro membro collaterale del 20 giugno presiedeva in settembre.

    Letto in connessione con le precedenti osservazioni che, (1) le proposte
    degli avvocati della difesa sono riassunte per gli atti processuali, (2) le
    testimonianze rese dai testimoni della difesa sono riassunte dal presidente
    della Corte per gli atti processuali, e (3) i testi d’accusa non sono
    sottoposti in modo diretto ad esame incrociato ma sono interrogati tramite
    il giudice il quale poi riassume una linea di interrogazione, la ICJ/CIJL e’
    profondamente preoccupata che la mancanza di continuita’ del collegio
    giudicante esacerbi i problemi gia’ riferiti nelle precedenti relazioni. In
    particolare, il potenziale margine di inconsistenza da’ ulteriormente
    origine all’impressione che le argomentazioni e prove della difesa non sono
    importanti.

    Inoltre, la ICJ/CIJL e’ preoccupata che il cambiamento nella composizione
    giudiziaria abbia un grave impatto sulla capacita’ della Corte di fornire un
    verdetto equo sulla base della totalita’ delle testimonianze. La ICJ/CIJL
    ritiene che e’ un compito irrealizzabile raggiungere un verdetto quando i
    giudici che prendono la decisione non hanno ascoltato tutte le testimonianze
    e percio’ dovranno affidarsi agli atti processuali, i quali, come gia’ e’
    stato osservato, sono anch’essi una fonte di preoccupazione, in
    considerazione del modo in cui gli atti vengono trascritti. La ICJ/CIJL e’
    dell’opinione, percio’, che la mancanza di continuita’ nel collegio
    giudicante ha un significativo impatto sull’equita’ del processo.

    (9) Presunto maltrattamento degli imputati

    All’udienza del 15 settembre, era stata fatta una affermazione da parte di
    due degli imputati, Orhan Dogan e Hatip Dicle, secondo cui le forze di
    sicurezza li avevano trattati in modo inumano e degradante mentre essi
    venivano trasferiti alla Corte. Il signor Dogan ed il signor Dicle hanno
    informato la Corte del presunto maltrattamento quando essi hanno fatto la
    loro dichiarazione alla Corte. Dettagli del presunto maltrattamento,
    comunque, non sono stati forniti. Quando il giudice e’ venuto a riassumere i
    discorsi per la trascrizione agli atti, e’ stato necessario che la difesa
    gli ricordasse di includere nel suo riassunto il riferimento a tali
    informazioni. Tuttavia, la Corte non ha richiesto nessuna indagine su tali
    affermazioni, ne’ l’accusa ha indicato che avrebbe effettuato qualche sforzo
    per indagare su tale affermazione, ne’ ha richiesto che le forze di
    sicurezza venissero dissuase da tale comportamento. L’osservatore e’ stato
    informato dal collegio di difesa che l’omissione di promuovere alcuna
    indagine sui presunti maltrattamenti in modo tale che i presunti
    responsabili potessero almeno essere messi in guardia sulla loro condotta,
    non e’ una procedura normale.

    Mentre la ICJ/CIJL esprime la sua soddisfazione per il fatto che il
    presidente della Corte ha annotato la lagnanza per gli atti processuali,
    preoccupazioni rimangono ancora sull’eventualita’ che una qualche futura
    azione verra’ intrapresa dal giudice o dall’accusa. Se le affermazioni degli
    imputati sono vere, la ICJ/CIJL ritiene che cio’ dimostra un significativo
    ed indesiderabile sforzo da parte delle forze di sicurezza di intimidire gli
    imputati prima del processo, limitando in tal modo la loro capacita’ di
    partecipare effettivamente alla procedura. L’omissione di indagare sull
    incidente in ultima analisi conduce ad una percezione di complicita’ tra la
    Corte e le forze di sicurezza che contamina ulteriormente il processo.

    (10) Processo da parte di un tribunale indipendente e imparziale

    La ICJ/CIJL nutre inoltre apprensioni in relazione alla misura in cui si puo
    riscontrare indipendenza ed imparzialita’ della magistratura. Sebbene la
    Costituzione turca proibisce alle autorita’ statali di impartire ordini o
    raccomandazioni concernenti l’esercizio del potere giudiziario, e’
    ampiamente riportato che in pratica, il governo ed il Consiglio di Sicurezza
    Nazionale, un potente organo consultivo verso il governo, composto di
    leaders civili di governo e di anziani comandanti militari, emette
    periodicamente comunicazioni o direttive a proposito di minacce allo Stato,
    che possono essere interpretate come ordini alla magistratura.

    Inoltre, l’organismo di governo della magistratura, il Consiglio Superiore
    della Magistratura, ha il potere di esercitare indebite pressioni sui membri
    della magistratura. Stabilito dall’articolo 159 della Costituzione, il
    Consiglio Superiore e’ responsabile per la nomina, il trasferimento, la
    promozione, i provvedimenti disciplinari e la revoca dei giudici. Il
    Consiglio Superiore e’ presieduto dal ministro della Giustizia, da un
    sottosegretario del ministro della Giustizia e cinque giudici scelti dal
    presidente. Il ministro della Giustizia e il sottosegretario del ministro
    della Giustizia detengono, ciascuno, diritto di voto nel Consiglio Superiore
    e percio’ c’e’ influenza diretta dell’esecutivo nelle procedure di nomina,
    trasferimento, promozione, provvedimenti disciplinari. Inoltre, le decisioni
    del Consiglio non sono aperte alla revisione giudiziaria [18]. La ICJ/CIJL e
    preoccupata che il Consiglio di Sicurezza Nazionale, un gruppo onnipotente
    in seno al governo, possa essere in grado di influenzare il Consiglio
    Superiore il quale, a suo turno, puo’ esercitare pressioni sui giudici della
    Corte di Sicurezza di Stato nel caso qui in oggetto, altamente politicizzato
    [19].

    V. Violazione del diritto alla liberta’

    (1) La perdurante detenzione degli imputati

    Gli imputati sono rimasti in stato detentivo sin dal loro arresto nel 1994 e
    successivo processo da parte della Corte di Sicurezza di Stato in tale anno.
    La Corte di Sicurezza di Stato ha concesso agli imputati un rifacimento del
    processo nel febbraio 2003 in seguito alle modifiche legislative (il secondo
    “Pacchetto di Armonizzazione”) che garantiscono il diritto all’automatico
    rifacimento del processo per coloro che la Corte Europea dei Diritti Umani
    avesse sentenziato che non hanno ricevuto un equo processo [20]. Nonostante
    questo rifacimento del processo, gli imputati continuano a rimanere in stato
    di detenzione e reiterate richieste da parte del collegio di difesa per il
    loro rilascio vengono respinte. La ICJ/CIJL e’ preoccupata che la perdurante
    detenzione degli imputati costituisca una violazione del loro diritto alla
    liberta’ e sicurezza in ottemperanza all’articolo 5 della Corte Europea dei
    Diritti Umani.

    Come e’ gia’ apparso evidente nelle prime sedute, alla conclusione dell
    udienza del 18 luglio, tutti i membri del collegio di difesa hanno fatto
    proposte verbali affinche’ ciascuno dei quattro imputati venisse rilasciato.
    Mentre gli avvocati della difesa hanno presentato varie proposte ed
    argomentazioni legali per dare fondamento alla loro richiesta per il
    rilascio degli imputati, le loro proposte, tuttavia, non sono state assunte
    testualmente da parte dello stenografo della Corte, ma meramente e assai
    concisamente riassunte da parte del giudice della Corte. L’accusa ha
    semplicemente fatto opposizione al rilascio degli imputati senza fornire
    alcuna motivazione per dare fondamento alla propria obiezione. A differenza
    della proposta della difesa, l’opposizione dell’accusa e’ stata testualmente
    trascritta da parte dello stenografo della Corte.

    Dopo un breve intervallo di una decina di minuti deciso affinche’ il gruppo
    di tre giudici, assieme all’accusa, discutessero nelle stanze la richiesta
    del rilascio degli imputati sottoposta dal collegio di difesa, la Corte fece
    ritorno, e il presidente della Corte lesse pubblicamente la decisione della
    Corte di respingere la richiesta per il rilascio degli imputati. L
    osservatore venne informato dall’interprete che la ragione fornita dalla
    Corte per rifiutare tale richiesta fu che c’erano ancora altri testimoni da
    udire nelle future udienze di questo caso. E’ riconosciuto che cio’ puo’
    costituire una valida ragione per rifiutare una richiesta di liberta’
    provvisoria, allo scopo di prevenire gli imputati dall’interferire con il
    corso della giustizia (cioe’, commettendo un reato o fuggendo dopo averlo
    commesso). Tuttavia, non venne argomentato da parte dell’accusa che ci fosse
    un timore o sospetto che gli imputati avrebbero effettivamente interferito
    con il corso della giustizia, ne’ il presidente della Corte sentenzio’ che
    un timore o sospetto di interferenza con il corso della giustizia era la
    motivazione per cui lo stato detentivo doveva perdurare. E’ percio’ opinione
    della ICJ/CIJL che le ragioni fornite per il perdurante stato di detenzione
    degli imputati – e precisamente il fatto che essi rimangano in stato
    detentivo finche’ restano dei testimoni da ascoltare – sono insufficienti.

    Il 15 settembre, la difesa fece una ulteriore richiesta per il rilascio
    degli imputati, seguendo la stessa procedura che nell’udienza di luglio. Il
    giudice di presidenza informo’ la Corte che la richiesta era stata respinta
    ma non forni’ alcuna ragione per la sua decisione.

    Il processo e’ durato, finora, otto giorni di udienza, al ritmo di un giorno
    al mese. Ci si aspetta che ci siano almeno due ulteriori udienze in ottobre
    ed in novembre. La ICJ/CIJL teme che il protrarsi del procedimento
    processuale possa dare origine ad una violazione dell’articolo 5 della Corte
    Europea dei Diritti Umani. Ove una persona e’ trattenuta in stato detentivo
    durante la definizione di una imputazione penale, tale persona puo’
    aspettarsi una particolare diligenza da parte delle autorita’ competenti per
    raggiungere tale definizione di colpevolezza o di innocenza con rapidita’.
    La ICJ/CIJL considera che i periodo di inattivita’ nel processo sono
    inaccettabili e percio’ che l’obbligo di procedere in modo spedito e’ stato
    violato [21].

    Percio’, il dilazionamento nel raggiungere una conclusione del processo,
    letto in connessione con il fatto che: (1) gli imputati sono gia’ stati in
    carcere per quasi nove anni, (2) nessun fondamento logico e’ stato fornito
    per la continuazione della detenzione degli imputati, (3) c’e’ la
    presunzione da parte della Corte che la condanna del 1994 sia stata valida
    nonostante la decisione in contrario della Corte Europea dei Diritti Umani,
    e (4) il presidente della Corte aveva presumibilmente gia’ commentato sulla
    colpevolezza degli imputati durante una richiesta pre-processuale [22] sono
    fattori che non costituiscono fondamenti legali sufficienti per continuare
    la detenzione degli imputati.

    E’ opinione della ICJ/CIJL che come naturale e legale conseguenza della
    decisione della Corte Europea dei Diritti Umani del 17 luglio 2001, l
    attuale rifacimento del processo deve essere considerato come un processo
    completamente nuovo, ed effettivamente lo e’, con lo scopo di rimediare ai
    difetti che esistevano nel primo processo. Percio’, estrema cura e cautela
    deve essere usata per assicurare che i diritti degli imputati ad un processo
    equo ed alla liberta’ personale siano rispettati in conformita’ con la Corte
    Europea dei Diritti Umani e con le obbligazioni internazionali della Turchia
    che scaturiscono da tale della Corte Europea dei Diritti Umani. Allo stato
    attuale, il diritto degli imputati alla liberta’ ed alla sicurezza della
    persona non sono stati rispettati.

    VI. Conclusione

    E’ spiacevole che la Corte di Sicurezza di Stato non abbia posto rimedio ai
    difetti identificati della Corte Europea dei Diritti Umani nel 2001.
    Nonostante alcune positive decisioni della Corte di Sicurezza di Stato, la
    ICJ/CIJL ritiene che, per gli aspetti principali, il fondamentale principio
    e diritto ad un equo processo non sia stato pienamente rispettato ed
    implementato cosi’ come richiesto dalla Corte Europea dei Diritti Umani. In
    particolare, la violazione del principio della parita’ di opportunita’ tra l
    accusa e la difesa, la violazione del diritto alla liberta’ a causa della
    perdurante detenzione dei quattro imputati, la violazione della presunzione
    di innocenza dovuta alle insufficienti valide motivazioni fornite per tale
    situazione, e il ragionevole sospetto che la Corte non e’ un tribunale
    indipendente ed imparziale per le ragioni sopra esposte, prevalgono tuttora
    attualmente. Queste mancanze, associate al fatto che il Consiglio di
    Sicurezza Nazionale attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura, si
    trova in posizione tale da esercitare pressioni sui giudici, indica che la
    Corte di Sicurezza di Stato di Ankara n. 1 non e’ stata ne’ indipendente ne’
    imparziale quando ha trattato in udienza il caso di Leyla Zana e dei tre
    altri ex deputati parlamentari kurdi.

    La ICJ/CIJL sollecita il governo ad assicurare che alla prossima udienza,
    che e’ stata fissata per il 17 ottobre 2003, i difetti sopra descritti siano
    rimediati in linea con gli obblighi internazionali della Turchia.

    VI. Informazioni retrospettive

    Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Dogan e Selim Sadak erano ex membri della
    Assemblea Nazionale Turca e del Partito della Democrazia (DEP) [23]. Il 2
    marzo 1994 l’Assemblea Nazionale Turca, sulla base di ripetute richieste
    effettuate durante il corso dei tre anni precedenti da parte della Corte di
    Sicurezza di Stato di Ankara, tolse l’immunita’ parlamentare agli imputati.
    poco tempo dopo, gli imputati vennero posti in custodia cautelare. Il 16
    giugno 1994 la Corte Costituzionale dissolse il DEP ed ordino’ ai
    parlamentari di tale partito di lasciare liberi i propri seggi parlamentari.

    Gli imputati vennero inizialmente incolpati di “tradimento contro l
    integrita’ dello Stato”, un reato che secondo l’articolo 125 del Codice
    Penale prevedeva la pena capitale. Tale imputazione venne piu’ tardi
    cambiata in “appartenenza a banda armata” in base all’articolo 168 del
    Codice Penale.

    Nella sua sentenza dell’8 dicembre 1994, Corte di Sicurezza di Stato di
    Ankara condanno’ gli imputati a 15 anni di carcere nell’ambito dell’articolo
    168. La Corte respinse l’imputazione in base all’articolo 125. Essa ritenne,
    in breve, che gli imputati erano stati impegnati in una intensa attivita’
    separatista” sotto le direttive del PKK – un gruppo armato separatista che
    cercava di fondare uno stato kurdo nel sud est ed est della Turchia.

    Il 17 gennaio 1996 gli ex parlamentari depositarono una richiesta alla
    Commissione Europea dei Diritti Umani di allora, sostenendo, in riferimento
    agli articoli 6 e 10 della Corte Europea dei Diritti Umani, che ad essi non
    era stato concesso un processo equo da parte di un tribunale indipendente ed
    imparziale e che la loro liberta’ di espressione era stata violata.

    Il 17 luglio 2001 la Corte Europea dei Diritti Umani sentenzio’ che gli ex
    membri del Parlamento turco non avevano ricevuto un processo equo. La Corte
    sentenzio’ che vi era stata violazione dell’articolo 6 poiche’ la Corte di
    Sicurezza di Stato di Ankara, che all’epoca del processo includeva un
    giudice militare, non era “un tribunale indipendente ed imparziale”. La
    Corte inoltre ritenne all’unanimita’ che i diritti degli imputati in base
    agli articoli 6 (3) (a) e (b) erano stati violati nella misura in cui c’era
    stato un cambiamento nella caratterizzazione del reato durante l’ultima
    udienza, e agli imputati non era stato concesso il tempo aggiuntivo per
    preparare la loro difesa contro la nuova imputazione, ed inoltre agli
    imputati era stata negata la possibilita’ di esaminare o di far esaminare
    testi chiave dell’accusa [24].

    Il 3 febbraio 2003 il presidente turco, Ahmet Necdet Sezer, ratifico’ la piu
    recente “legge d’Armonizzazione”, mirante a portare il Paese piu’ vicino ad
    incontrare i requisiti di appartenenza all’Unione Europea pertinenti ai
    diritti umani. Secondo la nuova legge, quando la Corte Europea ha
    sentenziato che ad una persona e’ stato negato un processo equo in accordo
    con l’articolo 6, tale persona deve avere il diritto ad un rifacimento del
    processo. Il 4 febbraio 2003, gli ex parlamentari hanno ufficialmente
    depositato una richiesta per un rifacimento del processo in base alla nuova
    legge adottata dal Parlamento turco.

    VII. Metodologia

    Gli osservatori hanno effettuato il monitoraggio delle udienze processuali
    alla Corte di Sicurezza di Stato di Ankara n. 1 il 23 maggio 2003, il 20
    giugno 2003, il 18 luglio 2003, e il 15 settembre 2003. Essi sono stati
    molto efficacemente assistiti da un interprete che ha tradotto con
    competenza i procrdimenti. Essi hanno osservato che diversi altri
    osservatori da differenti organizzazioni ed enti erano pure presenti nell
    aula della Corte durante le udienze, cosi’ come rappresentanti di alcune
    ambasciate straniere e del Parlamento Europeo.
    Dopo l’udienza del 20 giugno, gli osservatori hanno richiesto di incontrare
    brevemente l’accusa per chiarire questioni procedurali. Tuttavia, dopo
    essere stati presentati, l’accusa rifiuto’ di rispondere a qualsiasi domanda
    Similmente, gli osservatori tentarono di incontrare il presidente della
    Corte, il giudice Orhan Karadeniz, ma fu impedito loro di farlo da parte
    della polizia.

    Dopo ogni udienza, gli osservatori, assieme all’interprete ed altri
    osservatori, incontrarono l’avvocato della difesa signor Yusuf Alatas nel
    suo ufficio di avvocato. Ivi l’avvocato della difesa rispose a tutte le
    domande che gli osservatori ed altri gli posero per chiarire argomenti di
    procedura e certi aspetti della legislazione turca rilevanti per il caso in
    oggetto, aspetti che sono stati incorporati in questa relazione.

    I seguenti documenti sono disponibili:

    Report of the Re-trial of Leyla Zana and Three other Kurdish Former
    Parliamentarians Before No. 1 Ankara State Security Court on 23 May, 20 June
    18 July, 15 August 2003, 15 September 2003 (PDF format)

    Note :

    [1] Sadak and Others v. Turkey (no.1) (App. Nos. 29900/96, 29901/96,
    29902/96 and 29903/96), para.40.

    [2] Ibid.

    [3] Per una completa analisi di ogni argomento, cfr. la Sezione IV di questa
    relazione.

    [4] L’articolo 125 del Codice Penale Turco recitava:
    “Deve essere un reato punibile con la morte il commettere qualsiasi atto con
    lo scopo di assoggettare lo Stato o parte dello Stato ad una dominazione di
    uno Stato straniero, diminuire l’indipendenza dello Stato, rompere la sua
    unita’ o rimuovere parte del territorio della nazione dal controllo dello
    Stato”.

    [5] European Court Orders Turkey to Grant Retrial for Leyla Zana and Others,
    Newsline Issue 21 Spring 2002 p.10.

    [6] Dichiarazione di stampa congiunta di FIDH e OMCT: “Turkey: Release
    jailed Kurdish deputies” del 29 aprile 2003.

    [7] “Basic Principles on the Independence of the Judiciary”, adottato dal
    Settimo Congresso delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine ed il
    Trattamento dei Colpevoli, Milano 1985, appoggiato dalla Risoluzione 40/32
    del 29 novembre 1985 della Assemblea Generale, e dalla Risoluzione 40/146
    del 13 dicembre 1985. Cfr G.A. Res. 40/32, UN GAOR, 40th Sess., Supp. No. 53
    al 204, UN Doc. A/40/53 (1985); Res. 40/146, UN GAOR, 40th Sess., Supp. No.
    53, al 254, UN Doc. A/40/53 (1985).

    [8] “Basic Principles on the Role of Lawyers”, adottati dall’Ottavo
    Congresso delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine ed il
    Trattamento dei Colpevoli, tenuto all’Avana nel 1990, e salutato co9n
    soddisfazione dalla Assemblea Generale nella Risoluzione 45/121 del 14
    dicembre 1990. G.A. Res. 45/121, 45th Sess.

    [9] Salabiaku v. France (1991) 13 EHRR 379

    [10] Kaufman v. Belgium (1986) 50 DR 98, EcmHR 15.

    [11] Abdoella v The Netherlands (1992)20 EHRR 585.

    [12] Amnesty International, “Concerns in Europe and Central Asia, Turkey”,
    gennaio – giugno 2003 afferma, “Un secondo ‘Pacchetto di Adeguamento’ che
    entro’ in vigore il 4 febbraio [2003] ha garantito il diritto ad un
    automatico rifacimento del processo per coloro che la Corte Europea dei
    Diritti Umani (ECHR) avesse sentenziato che hanno subito una violazione
    della Convenzione dei Diritti Umani coma risultato del giudizio di una Corte
    in Turchia. Cio’ ha aperto la strada per un rifacimento del processo dei
    quattro deputati incarcerati del Partito della Democrazia (DEP) – Leyla Zana
    Hatip Dicle, Orhan Dogan e Selim Sadak – i quali, secondo la sentenza ECHR,
    erano stati ritenuti non avere ricevuto un equo processo nel 1994” – pag. 2

    [13] Cfr., ICJ/CIJL “Report of the Re-Trial of Leyla Zana and Three Other
    Kurdish Former Parliamentarians before No. 1 Ankara State Security Court”
    del 23 maggio 2003.

    [14] L’articolo 6 (2) dell’ ECHR afferma, “chiunque sia incolpato di un
    reato penale deve essere presunto innocente finche’ non sia stato dimostrato
    colpevole conformemente alla legge”.

    [15] Ferantelli e Santangelo v. Italia (1996) 23 EHRR 288, paragrafi 59-60.

    [16] Il consiglio di difesa ha informato l’osservatore che i testimoni della
    difesa avrebbero incluso nuovi testi la cui testimonianza non era stata
    ascoltata al primo processo.

    [17] Engel ed Altri v. Netherlands (1979-80) 1 EHRR 647 al par. 91; Bricmont
    v Belgium (1990) 12 EHRR 217 al par. 89

    [18] per una dettagliata discussione cfr. il capitolo VII di: “The
    Independence of Judges and Lawyers in the Republic of Turkey: Report of a
    Mission”, 1999, pubblicato dal “Centre for the Independence of Judges and
    Lawyers”, Ginevra, Svizzera.

    [19] All’udienza del 15 settembre, Orhan Dogan ha affermato che il Consiglio
    di Sicurezza Nazionale aveva in realta’ denominato i quattro imputati (ed
    altri) come persone “nocive allo Stato”, in un documento che era stato
    distribuito alle principali istituzioni, incluso il ministero della
    Giustizia.

    [20] Cfr. nota 13.

    [21] Abdoella v The Netherlands (1992)20 EHRR 585, paragrafo 24

    [22] Cfr., ICJ/CIJL “Report of the Re-Trial of Leyla Zana and Three other
    Kurdish Former Parliamentarians before the No.1 Ankara State Security Court”
    del 23 maggio 2003.

    [23] Per tutte le informazioni citate sui fatti accaduti, cfr. Sadak and
    Others v. Turkey (no. 1) (App. Nos. 29900/96, 29901/96, 29902/96 and
    29903/96).

    [24] Ibid.

    ————————————————————————

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    Redazione

    L’intervento di Leyla Zana

    Ankara, 15 settembre 2003
    Intervento dell’imputata Leyla Zana nella settima udienza del processo

    La giustizia, cosi’ inizia, viene rappresentata da una donna, perche’ si
    vuole esprimere una purezza di intenzioni. Gli occhi di questa donna sono
    coperti da una benda, perche’ si vuole esprimere l’imparzialita’ del
    giudizio. La bilancia nelle mani di questa donna simboleggia
    l’eguaglianza dinanzi alla legge. E la spada simboleggia la forza del
    diritto, perche’ appoggiato dallo stato.

    La giustizia oggi in Turchia se vuole rispettare questi simboli deve
    diventare il rifiuto di cio’ che e’ stata e continua a essere. La giustizia deve
    tornare in Turchia libera dal potere politico, deve tornare a essere
    indipendente, deve tornare a rifarsi ai principi universali del diritto. Nel
    nostro paese alla giustizia e’ stata tolta a suo tempo la benda, cosi’ essa
    e’ diventata parziale, mentre la spada che ha in mano non e’ la sua,
    potrebbe essere quella di un generale o di un capo della mafia o di un
    aspirante alla dittatura personale o di un qualsiasi altro tipo di potere
    dispotico. La giustizia in Turchia quando nel 1980 ci fu il colpo di stato si
    pose al servizio dello stato autoritario. Sorsero tribunali speciali, nuovi
    tribunali dell’Inquisizione – le Corti per la Sicurezza dello Stato – che si
    scagliarono e continuano a scagliarsi contro chiunque critichi il potere.

    In ogni paese dove tutto questo e’ accaduto ne sono sempre derivate
    cose molto negative.

    Veniamo da un secolo di barbarie, ci sono state due guerre mondiali e
    massacri terribili. In queste guerre e in questi massacri sono morte molte
    donne e molte altre hanno curato i feriti. Cosi’ alla fine di questo secolo le
    donne si sono trovate molto forti. Hanno quindi cominciato a spezzare le
    loro catene e a giocare un loro ruolo importante nei cambiamenti sociali.
    Le donne sono diventate alla fine di questo secolo simbolo di lotta per la
    pace, la liberta’ e la democrazia. Offendendo la dea della giustizia in
    Turchia si e’ voluto percio’ colpire in primo luogo le donne.

    La nostra lotta e’ la lotta del nuovo contro il vecchio, della luce contro il
    buio. C’e’ un’immensa differenza tra noi e i nostri avversari. E’ per questa
    natura totalmente vecchia e buia dei nostri avversari che in Turchia e’ cosi’
    difficile il cambiamento.

    Il Primo ministro Erdogan ha presentato all’Unione Europea l’elenco delle
    riforme in cantiere e ha dichiarato che l’80% della popolazione turca e’ a
    favore dell’ingresso nell’Unione Europea. Il Ministro della Giustizia ha
    accettato, a sua volta, il rifacimento del nostro processo. Persino il capo
    dell’esercito ha lanciato un messaggio di cambiamento, dichiarando che
    il potere deve fondarsi sulla saggezza, non sulla forza delle armi e sullo
    spargimento di sangue. Abbiamo cosi’ sperato che la giustizia venisse
    liberata, che le riforme progredissero davvero, che cadessero i tabu’ nei
    confronti dei diritti dei curdi. Abbiamo lanciato messaggi di pace e di
    fraternita’ con cuore sincero. D’altro canto noi siamo innocenti di quanto ci
    si accusa.

    Tuttavia successivamente e’ accaduto che stiamo arretrando. Erdogan ha
    affermato che i curdi non esistono come popolo, quindi che non esiste
    una questione curda in Turchia. Anche lui come me ha subito una
    condanna per avere dissentito dal governo in carica; pero’ oggi sostiene
    solamente le riforme che gli convengono. E a sua volta questa Corte
    continua a rifiutarsi come tribunale imparziale. Nella scorsa udienza non
    abbiamo voluto intervenire proprio per protesta contro il carattere
    illegittimo di questo processo.

    La questione curda pero’ esiste lo stesso; esisteva ieri, esiste oggi,
    continuera’ a esistere se non si giungera’ a dare una risposta
    democratica alla domanda da parte dei curdi di riconoscimento dei loro
    diritti.

    Dopo il colpo di stato del 12 settembre 1980 mio marito (Mehdi Zana era
    sindaco a Diyarbakir) venne arrestato. Quando andai trovarlo in carcere
    vidi che era stato torturato. Non sapevo parlare in turco e gli chiesi “come
    stai” in curdo. Le guardie che mi accompagnavano mi dissero che il
    curdo era vietato e che dovevo parlare a mio marito guardandolo in faccia.
    Dovetti quindi rimanere in silenzio. In quel momento capii la mia realta’.
    Signori giudici, io come voi sono un prodotto del colpo di stato del 12
    settembre 1980. Ero una donna di casa, non appartenevo a nessuna
    tribu’ e non avevo nessun sostegno, dopo le torture a mio marito mi sono
    trasformata in una donna sensibile alle questioni della societa’. Ho
    scoperto che tante persone erano state picchiate davanti alle Corti per la
    Sicurezza dello Stato mentre protestavano contro la repressione e mi
    sono aperta al loro dolore. Ho poi conosciuto direttamente la violenza
    dello stato. Nel 1990 la questione curda era piu’ che mai terreno minato,
    per questo siamo stati arrestati e condannati a 15 anni di carcere. Con
    questa condanna venne praticata la condanna di un intero popolo. Una
    guerra sporca scatenata in quegli stessi anni contro questo popolo si
    prefiggeva di cancellarne definitivamente l’identita’.

    Invece i protagonisti del potere di allora oggi non contano piu’ nulla.
    Diyarbakir e’ di nuovo il cuore della cultura curda. Gli intellettuali curdi
    sono oggi impegnati in una lotta per la democratizzazione che attraversa
    tutta la Turchia e che riguarda la Turchia come tale.

    Signori giudici, io e voi apparteniamo alla stessa generazione. Mentre io
    ho lottato per la pace, la solidarieta’ tra i popoli della Turchia e la
    liberta’,
    voi avete lottato per il contrario, e continuate a farlo. Voi continuate a voler
    ribaltare il corso della storia. Non capite che la societa’ oggi chiede
    cambiamenti, che non vuole piu’ la guerra civile, che ha in se’ un profondo
    desiderio di pacificazione, di fraternita’, di fiducia tra tutte le sue
    componenti. Voi giudici vi ostinate a negare l’esistenza di un popolo e i
    suoi diritti piu’ elementari. E avete in mano in questo momento una
    grande responsabilita’: quella di determinare l’andamento della lotta in
    Turchia tra il vecchio e il nuovo. Se imporrete una decisione di questo
    processo a partire dalle vostre posizioni la Turchia subira’ una sconfitta
    grave. Se la resistenza al cambiamento prevarra’, a partire da questo
    processo, piu’ in generale nella realta’ della Turchia, ancora molto
    sangue verra’ versato, e alla fine lo stato si disintegrera’. E le vostre
    coscienze non potranno piu’ essere tranquille: pensateci.

    La sentenza di questo processo probabilmente e’ gia’ stata emessa.
    Avevamo sperato che ci fosse un passo in avanti, pare che ci siamo
    sbagliati. Comunque la vostra decisione per noi personalmente non e’
    molto importante. Una nostra nuova condanna sara’ invece una
    condanna definitiva delle Corti per la Sicurezza dello Stato dinanzi alla
    storia. Il nostro impegno per una Turchia democratica continuera’
    ugualmente, e alla fine ce la faremo, anche contro queste Corti.
    …………………………………………………………..

    NB.: Per l’intero resoconto dettagliato di tutte le udienze del processo, e,
    in particolare, per gli interventi degli altri parlamentari kurdi nella
    medesima udienza del 15 settembre (tutti di grande interesse) cfr. :
    http://www.ranchdeiviandanti.it/LeylaZana/Retrial/it.html