Abstract - Questo lavoro si propone di mostrare lâimportanza che rivestono lâart. 139 della Costituzione (âLa forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionaleâ) e i principi fondamentali che esso richiama, rispetto al voto sul referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. Ă proprio questo art. 139, insieme con lâart. 54 su cui esso si riverbera, che viene violato dal disegno di legge Renzi-Boschi, mentre i cittadini che sono chiamati a pronunciarsi vengono istigati a diventarne complici, attraverso un atto di alienazione della libertĂ e dei propri diritti contrario alla âforma repubblicanaâ, difesa dagli articoli citati. Il senso dellâespressione âforma repubblicanaâ è stato chiarito in modo definitivo dalla Corte Costituzionale nel 1988 e trova il suo fondamento nei lavori dellâAssemblea costituente. Lâespressione definisce lâunitĂ inscindibile che esiste tra i principi presenti nella prima parte della Carta e le istituzioni della seconda parte, che ne traggono la loro forma. La revisione Renzi-Boschi investe in pieno, in modi distruttivi, il principio di eguaglianza che presiede tanto allâesercizio dei diritti politici quanto ai suoi riflessi sulle istituzioni. La loro forma da repubblicana diventa oligarchica. Inoltre, attraverso il controllo asimmetrico esercitato sulla nomina dei giudici costituzionali, questo stravolgimento della forma tende a diventare irreversibile.
Lâart. 139 della Costituzione è rimasto del tutto ignorato non solo dalla discussione parlamentare sulla legge di revisione costituzionale Renzi-Boschi, ma anche dal piĂš ampio dibattito pubblico sui contenuti del relativo referendum. In effetti lâattenzione generale è stata concentrata in modo quasi esclusivo sugli articoli della seconda parte della Costituzione modificati in via formale.
Di conseguenza la tesi sostenuta insistentemente dal presidente del Consiglio, secondo la quale la revisione non toccherebbe nĂŠ i principi fondamentali, nĂŠ la prima parte della Costituzione, non è stata oggetto di esame a livello di sistema, ma al massimo è stata contrastata semplicemente riaffermando ciò che i promotori della legge negavano.[i] Tuttavia, proprio questo modo di porre la questione nasconde i termini reali del problema, lâoggetto principale del tentativo di revisione costituzionale in corso, che è illegittimo in quanto viola proprio lâart. 139, âLa forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionaleâ, e i principi fondamentali che esso richiama.
Ă ovvio il fatto che, per quanto riguarda la seconda parte della Costituzione, si sia molto discusso anche dellâapplicazione dellâart. 138, che stabilisce le forme, le procedure della revisione costituzionale. Ma non si comprende come mai sia rimasto occultato lâarticolo che lo segue e che con esso chiude il sistema, in quanto pone i limiti materiali al potere di revisione. Questi due ultimi articoli costituiscono, insieme con i due commi dellâart. 1, le colonne portanti che non solo sono poste ai limiti della Costituzione, ma anche li fissano in modo definitivo. Vorrei mostrare come esse ne sorreggano lâintero arco e portino al centro, a eguale distanza dagli estremi che qui si incrociano, la chiave dellâart. 70: âLa funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camereâ. Ă un punto che col suo peso mantiene in equilibrio dinamico tutta la simmetria costituzionale, perciò è soprattutto qui che si esercita a non finire la violenza devastatrice, il furore iconoclasta della legge di revisione.
 ..... continua nell'allegato
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[i] Andrea Pertici, La Costituzione spezzata. Su cosa voteremo con il referendum costituzionale, Torino, Lindau, 2016, p. 14-17, osserva, al seguito di Alessandro Pizzorusso, La Costituzione ferita, Roma-Bari, Laterza, 1999, come il problema dellâunitĂ della Costituzione si sia posto soprattutto con la cosiddetta âseconda Repubblicaâ. Mentre per il centro-destra la Costituzione è rivedibile sia nella prima che nella seconda parte, per il centro-sinistra essa lo è solo in questâultima e senza che vi possano essere ripercussioni sulla prima. Pertici rileva invece a ragione il meccanismo di feedback che non solo lega la seconda parte alla prima, ma fa anche dipendere dallâorganizzazione istituzionale âil grado di effettivitĂ e di tutela dei dirittiâ. Poi però, nel corso della sua analisi del progetto di revisione in corso, si sofferma soprattutto sui ârischi di rottura della coerenza interna (âŚ) nellâambito della stessa parte (seconda) e dei singoli titoliâ, tralasciando alquanto la rottura che viene effettuata tra la prima e la seconda parte.