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Referendum per l'abrogazione dellla legge elettorale "Italicum" - I quesiti
Redazione 4 novembre 2015 18:07
Presentiamo qui i testi dei quesiti referendari, depositati in Corte di Cassazione dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, contro la legge elettorale n. 52/15 (c.d. "Italicum").

Il primo quesito ĆØ teso ad abrogare le norme che consentono la presentazione di liste bloccate ed in particolare il privilegio previsto per il capolista "bloccato" di presentare candidature a deputato plurime o comunque multiple; il secondo ha come obiettivo l'eliminazione del premio di maggioranza e l'eventuale ballottaggio.

Quesito n. 1

Abrogazione dei capilista a voto bloccato e delle candidature plurime

Volete voi che siano abrogati:

la legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: ā€œi capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizioneā€; nonchĆ© alle parole: ā€œsalvo i capolista nel limite di dieci collegiā€;

articolo 1, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: ā€œtra quelli che non sono capolistaā€;

articolo 1, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole: ā€œdapprima, i capolista nei collegi, quindiā€;

nonchĆ© il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ā€œApprovazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 4, comma 2, come sostituito dallā€™articolo 2, comma 4, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole: ā€œe il nominativo del candidato capolistaā€;

articolo 18-bis, comma 3, come modificato dallā€™articolo 2, comma 10, lettera c), della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole: ā€œda un candidato capolista eā€; nonchĆ© alle parole: ā€œA pena di inammissibilitĆ  della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non puĆ² esservi piĆ¹ del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento allā€™unitĆ  piĆ¹ prossimaā€;

articolo 19, comma 1, primo periodo, come sostituito dall'articolo 2, comma 11, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole: ā€œcon diversi contrassegni nello stesso oā€; Ā nonchĆ© alle parole ā€œe un candidato puĆ² essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o piĆ¹ circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominaliā€;

articolo 22, primo comma, numero 3), come modificato dall'articolo 2, comma 14, lettera a), della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole: ā€œe al quartoā€;

articolo 31, comma 2, come sostituito dall'articolo 2, comma 17, lettera b), della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole: ā€œSulle schede sono altresƬ riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominaleā€;

articolo 59-bis, comma 1, inserito dall'articolo 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alla parola ā€œcapolistaā€;

articolo 59-bis, comma 5, inserito dall'articolo 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alla parola ā€œcapolistaā€;

articolo 84, comma 1, come modificato dall'articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€ limitatamente alle parole: ā€œa partire dal candidato capolista e successivamenteā€;

articolo 84, comma 2, primo periodo, come modificato dall'articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole: ā€œa partire dal candidato capolista e successivamenteā€;

articolo 84, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole: ā€œa partire dal candidato capolista e successivamenteā€?

Ā 

Quesito n. 2

Abrogazione del premio di maggioranza e del ballottaggio

Volete voi che siano abrogati:

la legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 1, lettera f);

nonchĆ© il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ā€œApprovazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 2, come sostituito dallā€™articolo 2, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole: ā€œcon l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83Ā»;

Art. 11, comma aggiunto in fine dallā€™art. 2, comma 5, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€;

Art. 31, comma 2 bis, aggiunto dallā€™art. 2, comma 17, lett. c), della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€;

Art. 83, comma 1, numero 2, come sostituito dallā€™art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€;

Art. 83, comma 1, numero 5, come sostituito dallā€™art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€;

Art. 83, comma 1, numero 6, come sostituito dallā€™art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€;

Art. 83, comma 1, numero 7, come sostituito dallā€™art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€;

Art. 83, comma 2, come sostituito dallā€™art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€;

Art. 83, comma 3, come sostituito dallā€™art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€;

Art. 83, comma 4, come sostituito dallā€™art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€;

Art. 83, comma 5, come sostituito dallā€™art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€;

Art. 83, comma 6, come sostituito dallā€™art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole ā€œper l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5)ā€;

Art. 83 bis, comma 1, numero 1, come sostituito dallā€™art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€;

Art. 83 bis, comma 1, numero 2, come sostituito dallā€™art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€;

Art. 83 bis, comma 1, numero 3, come sostituito dallā€™art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€;

Art. 83 bis, comma 1, numero 3, primo periodo, come sostituito dallā€™art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole ā€œLā€™ufficio procede quindi allā€™attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranzaā€;

Art. 83 bis, comma 1, numero 3, secondo periodo, come sostituito dallā€™art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole ā€œdel gruppo di liste di minoranzaā€; nonchĆ© alle parole ā€œche compongono il gruppoā€; nonchĆ© alle parole ā€œal gruppo stessoā€;

Art. 83 bis, comma 1, numero 3, quarto periodo, come sostituito dallā€™art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole

ā€œdel gruppoā€;

Art. 83 bis, comma 1, numero 5, come sostituito dallā€™art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€;

Art. 92, primo comma, numero 1 bis, primo periodo, come inserito dallā€™art. 2, comma 30, lett. a), della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole ā€œe alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionaleā€;

Art. 92, primo comma, numero 1 bis, terzo periodo, come inserito dallā€™art. 2, comma 30, lett. a), della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€;

Art. 93, comma 2, lett. c), come inserito dallā€™art. 2, comma 31, lett. b) della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole ā€œLa scheda per il ballottaggio ĆØ la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionaleā€;

Art. 93 bis, comma 1, terzo periodo, come aggiunto dallā€™art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole ā€œe alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionaleā€;

Art. 93 bis, comma 1, quinto periodo, come aggiunto dallā€™art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole ā€œI seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/SĆ¼dtirol sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale ĆØ contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista ĆØ collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato elettoā€;

Art. 93 ter, comma 3, come aggiunto dallā€™art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€,

Art. 93 quater, comma 4, come aggiunto dallā€™art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€,

Art. 93 quater, comma 6, primo periodo, come aggiunto dallā€™art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€, limitatamente alle parole ā€œQualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7),ā€; nonchĆ© alle parole ā€œricevutane comunicazioneā€;

Art. 93 quater, comma 7, come aggiunto dallā€™art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, ā€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputatiā€?

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