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Violazione dei diritti umani in Iraq
Avv. Nicola Canestrini 31 marzo 2003 20:48

Formulario per denunciare la violazione dei diritti umani nel conflitto iracheno alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Giuristi Democratici Romani)

IL FORMULARIO DI RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO A STRASBURGO CONTRO IL REGNO UNITO RESPONSABILE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI DURANTE L'OCCUPAZIONE MILITARE DELL' IRAQ DEL MARZO/APRILE 2003.

a cura del COORDINAMENTO ROMANO DEI GIURISTI DEMOCRATICI

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
presso il Consiglio d'Europa
STRASBURGO - 67075- FRANCIA
Ricorso ex art. 34 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte
nell'interesse di
HABIB AL-AZIM, cittadino iracheno (sesso maschile) nato in (Iraq) a Baghdad, il 16 maggio 1958, di professione commerciante, residente in (Iraq) a Baghdad, piazza Taym Allah n. 1, ed elettivamente domiciliato ai fini della procedura in oggetto, in Italia (00100) Roma, via AgorĂ , 33 (telefono 003906 ............ telefax 003906.......................... e-mail ............@.......... ) presso lo studio dell' avv. Marco Tullio Cicerone, del foro di Roma (nato a Roma il 28.09.1948) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente ricorso.
- ricorrente
contro
il GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).
***
I) OGGETTO DEL RICORSO:
Violazione dell'art. 2 della Convenzione (diritto alla vita);
violazione dell'articolo 3 della Convenzione (divieto di trattamenti inumani o degradanti),
violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 addizionale alla Convenzione (protezione della proprietà),
violazione dell'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, per il difetto nell'ordinamento giuridico del Regno Unito di un ricorso idoneo a riparare le predette doglianze del ricorrente.
II) ESPOSIZIONE DEI FATTI:
1. Come è notorio, nel marzo 2003 le forze armate alleate degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, in palese assenza di mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, hanno occupato manu militari il territorio dello Stato sovrano dell'Iraq.
2. L'occupazione militare per via terrestre ed i bombardamenti aerei hanno provocato la morte di numerose persone e numerosissimi feriti tra la popolazione civile, anche in conseguenza delle rovine conseguenti alla distruzione di edifici civili (case, scuole, ospedali).
3. Nella notte tra il 10 e l'11 aprile 2003, truppe militari appartenenti al Regno Unito, con carri armati hanno invaso la città di Baghdad, segnatamente la piazza Taym Allah dove era situata la casa del ricorrente ed ivi hanno sparato dei colpi di cannone che hanno distrutto la stessa casa e sotto le cui macerie sono stati feriti gravemente il medesimo ricorrente ed i suoi due figli Marzuq (di 5 anni) e Tamam (di 4 anni). In particolare il piccolo Tamam è deceduto dopo sette giorni, tra strazianti sofferenze.
4. Con tale invasione della cittĂ  i militari occupanti non hanno fatto distinzione tra gli obbiettivi militari e le popolazioni ed i beni a carattere civile.
5. Successivamente alla distruzione della sua casa, il ricorrente è stato condotto in un campo di concentramento da parte dei militari del Regno Unito ed ivi è stato mantenuto rinchiuso per venti giorni. Durante tale periodo il ricorrente è stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, in quanto non ha ricevuto le cure adeguate alle proprie condizioni di malattia conseguenti alle ferite riportate sotto i bombardamenti, non essendo mai stato neppure visitato da un medico.
6. Tale campo di concentramento era organizzato e governato esclusivamente dai militari del Regno Unito.
III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE' DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI. EXPOSÉ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A' L'APPUI . STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND OF RELEVANT ARGUMENTS .
Premesso che il Regno Unito non ha mai notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una deroga ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (deroga in caso di stato d'urgenza).
Premesso che per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione (proibizione della tortura), non è autorizzata alcuna deroga ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
La preliminare questione che si sottopone alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riguarda l'interpretazione dell'articolo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo , con riferimento al riconoscimento dei diritti garantiti dalla stessa Convenzione ad ogni persona sottoposta alla giurisdizione dello Stato contraente e Parte della Convenzione.
Il ricorrente ritiene che, anche se la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ammette solo in via eccezionale la responsabilitĂ  di uno Stato Contraente, al di fuori dei limiti territoriali della sua normale giurisdizione, nel caso di specie l'occupazione militare dello Stato sovrano dell'Iraq, costituisce un comportamento concludente del Regno Unito di voler assoggettare alla propria giurisdizione l'intero Stato dell'Iraq, con lo scopo di volersi sostituire all'attuale regime politico in tale esercizio della giurisdizione.
I fatti sopra denunciati costituiscono:
violazione dell'art. 2 della Convenzione (diritto alla vita), quanto alla morte del figlio del ricorrente Tamam (di 4 anni);
violazione dell'articolo 3 della Convenzione (divieto di trattamenti inumani o degradanti), quanto alle sofferenze ed alle angosce sofferte dopo il bombardamento, anche per le ferite riportate dal ricorrente durante i venti giorni di permanenza nel campo di concentramento;
violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 addizionale alla Convenzione (protezione della proprietà) quanto alla distruzione della casa dove abitava il ricorrente con i suoi due figli;
violazione dell'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, per il difetto nell'ordinamento giuridico del Regno Unito di un ricorso idoneo a riparare le doglianze del ricorrente.
IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION. STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION.
7. Il ricorrente non ha sottoposto il suo caso ad alcuna autorità del Regno Unito, in quanto non è previsto ai sensi dell'art. 13 della Convenzione alcun rimedio interno idoneo a riparare le conseguenze alle violazioni sostanziali precitate.
8. In ogni caso non sono decorsi piĂą di sei mesi dalle violazioni denunciate (dieci/trenta aprile 2003).
Pertanto, il ricorrente si trova nella condizione richiesta dall'art. 35 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, al fine del vaglio di ricevibilitĂ  del presente ricorso davanti a Codesta Corte Europea.
V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN'EQUA SODDISFAZIONE. EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUETE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE. STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION.
L'odierno ricorrente, con il presente ricorso, chiede l'accertamento di tutte le violazioni sopra illustrate ed il risarcimento del danno (materiale e morale) a carico del Governo del Regno Unito, nella misura che il ricorrente si riserva di quantificare nel corso della presente procedura, comunque non inferiore alla somma di EURO CINQUECENTOMILA, ivi compresi i danni morali e patrimoniali.
Il ricorrente chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio per la procedura davanti all'odierna Corte Europea, ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento della stessa Corte.
VI) ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L'AFFAIRE. STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEDINGS.
Il ricorrente non ha sottoposto il suo caso ad alcuna altra autoritĂ  internazionale.
VII) ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI AL RICORSO.
Il ricorrente si riserva di inviare la documentazione che verrĂ  a lui richiesta dalla Corte, compatibilmente con la particolaritĂ  del caso.-
VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.
Il ricorrente, essendo assistito da un avvocato di lingua italiana, richiede di poter far uso di tale lingua italiana in tutti i suoi scritti difensivi e nell'eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché di avere gratuitamente la traduzione in lingua italiana della corrispondenza a lui inviata dalla Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, degli scritti difensivi e delle difese orali del Governo del regno Unito (durante l'eventuale dibattimento) e delle domande che dovessero essere rivolte dai giudici al ricorrente e/o al suo difensore. In via subordinata, la lingua sussidiaria di lavoro può essere il FRANCESE.
DICHIARAZIONE:
Dichiaro in fede e con lealtĂ  che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti.
Baghdad/Roma 30 maggio 2003
Habib AL-Azim
avv. Marco Tullio Cicerone
PROCURA
Il sottoscritto Habib AL-Azim ai fini della procedura in oggetto davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, elegge domicilio in Italia (00100) Roma, via AgorĂ , 33 (telefono 003906 ............ telefax 003906.......................... e-mail ............@.......... ) presso lo studio dell' avv. Marco Tullio Cicerone, del foro di Roma a cui conferisce il piĂą ampio potere di rappresentarlo e difenderlo.
Habib AL-Azim
Baghdad/Roma 30 maggio 2003