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Da Alitalia ad Ita, una storia di rimozioni infinite
Redazione 29 settembre 2021 12:22
Pubblichiamo la relazione tenuta dall'Avv. Carlo Guglielmi (G.D. Roma) al convegno dello scorso 9 settembre organizzato da USB e dal titolo: "Ita, uno stato che nega i diritti"

Sono state da tempo identificate delle cd. "sindromi culturalmente caratterizzate" e cioè patologie psichiche che si verificano proprio in un certo paese con una determinata lingua e cultura, ed a causa di quella cultura. Ebbene queste sindromi, stante la loro matrice sociale, si trovano non solo negli acting out psicotici dei singoli ma prima ancora nelle espressioni collettive di tali gruppi, anche e soprattutto nell’agire di impresa, di governo e nelle stesse leggi. In Italia una di queste sindromi culturali si è sviluppata attorno alla fattispecie della cessione d’azienda non potendosi spiegare ciò che è accaduto, e sta ancora succedendo oggi, con Alitalia, se non sul piano psichiatrico o, meglio, di antropologia medico-giuridica. Ed è quindi su tale piano che proverò a illustrare il quadro legale di riferimento. Tutto comincia nel lontano anno 1942 quando, con la promulgazione del codice civile, all’art. 2112 c.c. si prevedeva che in caso di vendita di un’azienda ai lavoratori si poteva dare la “disdetta”. Sì, disdetta, proprio questo termine usava il codice, come fosse l’abbonamento a Sky quando il calcio passa a Dazn. E così l’acquirente si comprava l’azienda vuota dai lavoratori e sceglieva lui chi assumere ed a quali condizioni. Ebbene questa norma, lungi dall’essere un oggetto di antiquariato da mercatino dei residuati bellici e fascisti (ripeto è del 1942), in realtà incarnava ed incarna tutt’ora il desiderio profondo dell’imprenditoria nazionale nonché il punto di equilibrio delle forze politiche che la sostengono. Ma questa non è una mia illazione essendovene prova certa ricavabile dopo che la Comunità Europea il giorno di San Valentino del 1977 promulgava la Direttiva 187 con cui affermava che in caso di cessione d’azienda o di suo ramo, il rapporto di lavoro deve passare dal venditore all’acquirente, sempre salva —si intende— la liberta dell’acquirente di licenziare se ne ricorrono i motivi, per carità. Insomma una previsione di puro buon senso ma talmente perturbante per la sindrome italiana che l’inconscio politico giuridico del paese la rimuoveva nella speranza che, ignorandola, scomparisse da sola. Ma come ci insegna la psicanalisi, il rimosso prima o poi ritorna ed ecco che 9 anni dopo, il 10 luglio 1986, la Corte di Giustizia condannava l’Italia per mancata attuazione della Direttiva. Beh e a questo punto cosa ha fatto l’Italia? Nulla per ben altri quattro anni, e cioè sino al 29 dicembre 1990 quando, schiacciata dal rischio della procedura di infrazione, capitolava riformulando con la Legge 428 l’art. 2112 c.c. ed affermando finalmente che in caso di cessione d’azienda il rapporto dei lavoratori prosegue con l’acquirente. Ma attenzione, si trattava solo di una ritirata strategica. E infatti i nostalgici della “disdetta” si acquartieravano sul fronte dell’azienda in crisi (che non hanno più mollato) aggiungendo all’art. 47 il co. 4-bis, con la previsione per cui in caso di vendita di un’azienda in stato di crisi (senza distinguere tra la più lieve e cioè quella accertata in sede ministeriale per la concessione della cassa integrazione sino alla più definitiva quale il fallimento) se è “stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile”. La questione ovviamente tornava subito alla Corte di Giustizia che si pronunciava con svariate sentenze, tutte dello stesso tenore. La prima era la sentenza D’Urso (del 25 luglio 1991, Causa C-362/89), e si occupava proprio di un’azienda ceduta da una società in amministrazione straordinaria che continuava l’attività, esattamente come l’Alitalia oggi. E cosa dice la Corte in tale sentenza del 1991? Dice che la procedura di amministrazione straordinaria non implica necessariamente variazioni sul piano dell’occupazione e quindi permane il diritto del lavoratore a passare automaticamente alle dipendenze dell’acquirente fin quando (leggo testualmente) c’è “il proseguimento dell'attività dell'impresa” (ma si veda poi anche la più nota sentenza Spano del 7 dicembre 1995 causa C-462/93 Spano e a.). E allora cosa fa l’Italia? Risposta pressoché scontata: nulla! Ma talmente nulla che, questa volta, addirittura la Commissione decideva che se alcuni paesi membri proprio non volevano capire ciò che dice la giurisprudenza della Corte di Giustizia era opportuno un suo intervento. Ed emanava la Direttiva n. 23 del 2001 affermando al punto 7 della premessa che "detta direttiva è stata …. modificata alla luce … della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee", in quanto “la sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento”. Insomma hanno preso le sentenze di cui abbiamo parlato, e “pari pari” le hanno riportate al nuovo articolo 5 della Direttiva, che ribadisce come:

- o la società che vende l’azienda è in una “bankruptcy proceeding” è cioè in una procedura riservata alle società fallite, chiuse, morte, in bancarotta, allora chi compra può non assumere gli ex dipendenti di chi vende;

- oppure, se invece è un’attività che si trova in una “insolvency proceeding” ovverosia in una procedura aperta per una crisi più lieve che consente —pur sotto il controllo dell’autorità amministrativa o giudiziaria— di proseguire l’attività, allora si può, con l’accordo sindacale, modificare in peggio le condizioni di lavoro ma permane comunque il diritto dei lavoratori di proseguire l’attività alle dipendenze di chi acquista.

Beh, ora che oltre che la Corte lo dice anche una direttiva l’Italia si sarà adeguata, si sarà portati a pensare. E invece no. L’Italia continua a non fare nulla, tanto che la Commissione nuovamente, con lettera del 23 marzo 2007, invitava la Repubblica italiana ad ottemperare alla direttiva 2001/23 e ad adeguare il proprio diritto interno nel senso che nei casi di mera “insolvency”, come certamente è l’amministrazione straordinaria in continuità, fosse riconosciuto il diritto di tutti i lavoratori all’applicazione dell’art. 2112 c.c. con prosecuzione del rapporto. Ebbene, questa volta l’Italia qualcosa fa, e vi chiedo di prestare attenzione Ed infatti l’Italia decide di attivarsi con decreto legge (segnare sul quadernetto degli appunti) e farlo a un mese dalla prima cessione di Alitalia (un mese prima, segnare anche questo). E cosa dice questo decreto, forse che si applica l’art. 2112 c.c.? No: il Governo (allora presieduto dall’On. Silvio Berlusconi e con importanti elementi di continuità anche simbolici con quello attuale, ad esempio Brunetta ministro ora come allora), con il decreto legge 185 del 29 novembre 2008 prevedeva che per le aziende in amministrazione straordinaria (cito testualmente) le operazioni di “cessione dei complessi aziendali … non costituiscono comunque trasferimento di azienda ... agli effetti previsti dall’art. 2112 c.c.”. E oplà, la Cai si sceglieva chi assumere lasciando gli altri nella bad company da cui 4 anni dopo venivano licenziati in blocco. Intanto la Commissione perdeva ovviamente la pazienza rivolgendosi nuovamente alla Corte di Giustizia che con la sentenza, n. 561/07 dell’11 giugno 2009 condannava l’Italia proprio perché non applicava l’art. 2112 c.c. ai casi di crisi più lieve. Ma questa volta la sentenza era direttamente contro il nostro paese e la inottemperanza avrebbe portato a sanzioni pesanti e quindi finalmente con la legge 20 novembre 2009, n. 166, “al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee”, si introduceva un comma 4-bis al predetto articolo 47 della L. 428/90: la distinzione tra i casi di bankruptcy, e cioè di morte dell’azienda, in cui non si applica l’art. 2112 c.c., (quali il fallimento, l’omologazione di concordato preventivo con cessione dei beni, o anche l’amministrazione straordinaria senza continuazione dell’attività). E precisando come invece per tutte le altre crisi più lievi, anche e soprattutto per “l’amministrazione straordinaria …. in caso di continuazione … dell’attività … l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione”, aggiungendosi però poi: “nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo sindacale”. Frasetta apparentemente innocua dato che —come ho detto— l’art. 5 della Direttiva 23 del 2001 prevedeva proprio che era possibile con accordo sindacale operare (cito testualmente) “modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali”. E però c’era un aspetto della sindrome italiana che avevamo sottovalutato, e cioè il gusto (oltre che per i decreti legge ad Alitaliam emessi a un mese dalla cessione) anche per lo sfottò, per il gioco di parole irridente insomma. Ed allora in occasione della seconda cessione da Cai ad Etihad, succedeva che compratore ed alienante facevano finta che con rinvio fatto dalla legge all'”accordo sindacale” con cui si dovevano applicare l’art.2112 e la Direttiva Europea, si poteva in realtà fare tutto, anche disapplicare l’art. 2112 e la Direttiva europea. E con accordo sindacale redigevano una lista di coloro che proseguivano e scartavano gli altri che venivano licenziati, come nella prima cessione. Ma questa volta non occorreva neanche andare a Bruxelles, era sufficiente andare a piazza Cavour, incaricandosi la Cassazione di precisare con molte sentenze del 2020 che “in caso di trasferimento che riguardi aziende … per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività … l'accordo sindacale … può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario”. Oh, finalmente dopo 43 anni si allineavano tutti i pianeti: legislazione comunitaria, giurisprudenza comunitaria, legislazione nazionale, giurisprudenza nazionale! Tutti d’accordo a dire che quando c’è una società in amministrazione straordinaria con continuazione si applica l’art. 2112 per quanto attiene al diritto di tutto il personale di proseguire il rapporto. E quindi, ingenuamente, pensavamo che nella terza cessione Alitalia almeno questo problema, dopo due direttive, due sentenze di condanna della Corte di Giustizia (e svariate altre interpretative), una novella di adeguamento alla legislazione comunitaria e alcune decine di pronunce della Cassazione, era smarcato. Ma avevamo nuovamente sottovalutato la sindrome italiana e i nostalgici della disdetta del 1942. E infatti, nel verbale di accordo non firmato da tutte le organizzazioni sindacali, alla lettera B si “esclude l’applicazione dell’art. 2112 c.c.”. Ancora? Sì, ancora. E come è possibile? Lo è grazie al gusto tutto italiano per Decreti legge ad Alitaliam ad un mese dalla cessione e per i giochi di parole irridenti. Ed ecco infatti che nel corso della trattativa con i sindacati, ad un mese dall’avvio dell’attività di Ita, giungeva puntuale il Decreto legge, in particolare il cd. Decreto infrastrutture del 2 settembre scorso, che all’art. 7 procede con il solito gioco di parole e cioè dice che quello che Ita comprerà e Alitalia venderà non si chiama più “azienda” ma si chiama da ora in poi “singoli beni” ancorché organizzati tra loro e acquisiti dallo stesso venditore nello stesso momento. E così è possibile il miracolo: fino al Decreto ciò che veniva venduto era un’azienda e si doveva applicare l’art.2112 c.c., dopo il 2 settembre ciò che viene venduto (che è ovviamente sempre lo stesso compendio) si chiama pluralità di “singoli beni” e così si può disapplicare ancora una volta il diritto alla prosecuzione del rapporto. C’è anche una sola possibilità che questo sia conforme al diritto nazionale e comunitario? La risposta viene da sola, mi permetto qui solo di ricordarvi come la Corte di Giustizia abbia già chiarito la distinzione tra singoli beni e azienda proprio nel trasporto aereo con la Sentenza Ferreira da Silva del 9 settembre 2015 (in Causa C-160/14). In quel caso c’era, leggo testualmente, “un’impresa attiva nel mercato dei voli charter” che è stata “liquidata” e un’altra compagnia aerea (e cioè la portoghese Tap) che ha provveduto a “riassume(re) i contratti di locazione di aerei e i contratti di voli charter in vigore, svolge(re) l’attività precedentemente svolta dalla società liquidata, riassume(re) alcuni dipendenti fino a quel momento operanti per tale società e riprende(re) piccole apparecchiature di detta società”. Ebbene la CGE ha detto che non sono singoli beni ma è un’azienda, in quanto ciò che conta non è “il mantenimento … della struttura organizzativa specifica imposta (precedentemente) … ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l’elemento rilevante per determinare la conservazione dell’identità dell’entità trasferita”. Insomma in quel caso non è stato direttamente acquistato neppure un aereo (ma solo i contratti di leasing), non sono passati gli slot, non è passato il brand, ed il tutto è stato integrato in una compagnia già esistete ed assai più grande senza la quale il servizio non sarebbe stato reso; cionnondimeno, la Corte di Giustizia Europea ha rinvenuto la “continuità”. Ora, proviamo a fare una fotografia mentale di cosa accadrà il 16 ottobre: non solo ovviamente saranno di Alitalia tutti gli aerei, tutti gli slot e ovviamente pressoché tutto il personale di volo, ma ad oggi non c’è neppure il tempo per ordinare le divise e quindi o piloti e assistenti si presenteranno a bordo in tuta da ginnastica oppure terranno addosso la stessa divisa con cui hanno lavorato sino al giorno precedente, tanto che un passeggero che avesse volato con Alitalia a New York il 15 ottobre e dovesse tornare a Roma il 17 con Ita non sarebbe in grado in percepire nessuna novità, presumibilmente cioè sullo stesso aereo gli verrebbe riofferta dagli stessi assistenti la medesima bottiglietta d’acqua che aveva rifiutato all’andata! Insomma, tutto questo per dirvi che il neo amministratore di Ita Alfredo Altavilla ieri ha diramato un comunicato con cui ha addossato la responsabilità della rottura delle trattative a “pregiudiziali puramente formali che nulla hanno a che fare con il merito e la bontà del progetto relativo alla nascita di ITA e che rispecchiano consuetudini e linguaggi non più attuali”. La verità inoppugnabile è che ciò è del tutto vero, ma a rispecchiare in modo impressionantemente fedele “consuetudini e linguaggi non più attuali” sono proprio il suo progetto e le sue modalità di conduzione della trattativa. Ed infatti la prima vera discontinuità che si chiedeva al Governo ed ai vertici di Ita, e che ad oggi è stata drammaticamente fallita, era ed è di farla finita con la propensione italiana al trucchetto, all’elusione, alle leggi ad personam, alle scorciatoie, alla cultura dell’oggi facciamo così poi si vedrà tanto sarà qualcun altro a gestire il fallimento, e con lo scaricamento sulla magistratura di tutto il peso del rispetto delle normative nazionali e comunitarie. Ma, non neghiamocelo, c’era e c’è certamente l’esigenza anche di una seconda discontinuità, e cioè quella dai privilegi e dai piccoli e grandi potentati opachi, anche di natura sindacale. Ma questa discontinuità, caro Presidente Draghi e Ministro Franco, non si fa con l’uomo solo al comando (che anzi necessariamente delega e ripropone automaticamente arbitrio e favoritismi), bensì con la legalità e la democrazia sindacale. È troppo tardi? No, non lo è. Vi rivelo infatti un segreto che gli amanti dei decreti ad aziendam e dei giochi di parole ignorano: il diritto si distingue dalla magia anche perché non è necessario pronunciare parole magiche. Anche se non si vuole dire (per motivi cabalistici) il numero 2112 è possibile attuare nei fatti l’art. 5 della direttiva europea 2001/23 con un buon accordo sindacale che preveda una ragionevole tempistica di assorbimento scaglionato del personale che nell’attesa del passaggio dovrà godere di adeguati ammortizzatori, e che preveda condizioni economiche e normative che consentano ad Ita un avvio più lieve per poi tornare progressivamente a regime in un tempo ragionevole. Questo consentirebbe una rinnovata alleanza tra lavoratori, cittadini e la loro ritrovata compagnia aerea nazionale, garantirebbe un avvio efficiente e con basso costo del lavoro, consentirebbe di evitare il disastro sociale e la disperazione di massa, blinderebbe giuridicamente l’avvio evitando migliaia di cause, e segnerebbe un possibile nuovo inizio di cui questo paese ha disperatamente bisogno.

Carlo Guglielmi