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L'arbitrato in materia di lavoro
Redazione 13 aprile 2010 19:20
Pubblichiamo in allegato le note dell'intervento di Marina Paparo al convegno tenutosi a Napoli il 22 marzo 2010 sul c.d. collegato lavoro

L'articolo 31 del DDL 1167 quater b riscrive interamente l’articolo 412 c.p.c. e la nuova formulazione, al primo comma, perseverando nella tendenza a confondere conciliazione ed arbitrato, indotta dalla contiguità delle discipline e dall’essere entrambi visti come tipici strumenti deflattivi del contenzioso, prevede la possibilità della conciliazione anche parziale, ovvero la possibilità che le parti, in qualunque fase, ovvero all’esito negativo del tentativo di conciliazione, si accordino per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
La disposizione prosegue prevedendo che le parti, nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale, debbano indicare:
1) il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, termine oltre il quale l’incarico deve intendersi revocato;
2) le norme invocate a sostegno delle rispettive pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile ed ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 cpc, a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell’articolo 825cpc.
Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter, anche in deroga all’articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.
Le novità rispetto alla vigente disciplina sono davvero rilevanti ed il legislatore collega ancora più strettamente arbitrato e conciliazione, al punto che l’uno sembra poter derivare spontaneamente dall’altra, allorché le parti concordino su alcuni aspetti della controversia (ad esempio sull’an debeatur) e rimettano alla decisione della commissione la definizione di altri (ad es. il quantum).
In materia, però, quel che più preoccupa è la possibilità che gli arbitri siano autorizzati a decidere secondo equità, ancorché, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento (precisazione, questa, tanto superflua, quanto sospetta!).
......... (continua nel file allegato)