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Referendum per l'abrogazione dellla legge elettorale "Italicum" - I quesiti
Redazione 4 novembre 2015 18:07
Presentiamo qui i testi dei quesiti referendari, depositati in Corte di Cassazione dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, contro la legge elettorale n. 52/15 (c.d. "Italicum").

Il primo quesito è teso ad abrogare le norme che consentono la presentazione di liste bloccate ed in particolare il privilegio previsto per il capolista "bloccato" di presentare candidature a deputato plurime o comunque multiple; il secondo ha come obiettivo l'eliminazione del premio di maggioranza e l'eventuale ballottaggio.

Quesito n. 1

Abrogazione dei capilista a voto bloccato e delle candidature plurime

Volete voi che siano abrogati:

la legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: “i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione”; nonché alle parole: “salvo i capolista nel limite di dieci collegi”;

articolo 1, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “tra quelli che non sono capolista”;

articolo 1, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole: “dapprima, i capolista nei collegi, quindi”;

nonché il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 4, comma 2, come sostituito dall’articolo 2, comma 4, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “e il nominativo del candidato capolista”;

articolo 18-bis, comma 3, come modificato dall’articolo 2, comma 10, lettera c), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “da un candidato capolista e”; nonché alle parole: “A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all’unità più prossima”;

articolo 19, comma 1, primo periodo, come sostituito dall'articolo 2, comma 11, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “con diversi contrassegni nello stesso o”;  nonché alle parole “e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali”;

articolo 22, primo comma, numero 3), come modificato dall'articolo 2, comma 14, lettera a), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “e al quarto”;

articolo 31, comma 2, come sostituito dall'articolo 2, comma 17, lettera b), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale”;

articolo 59-bis, comma 1, inserito dall'articolo 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alla parola “capolista”;

articolo 59-bis, comma 5, inserito dall'articolo 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alla parola “capolista”;

articolo 84, comma 1, come modificato dall'articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati” limitatamente alle parole: “a partire dal candidato capolista e successivamente”;

articolo 84, comma 2, primo periodo, come modificato dall'articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “a partire dal candidato capolista e successivamente”;

articolo 84, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “a partire dal candidato capolista e successivamente”?

 

Quesito n. 2

Abrogazione del premio di maggioranza e del ballottaggio

Volete voi che siano abrogati:

la legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 1, lettera f);

nonché il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 2, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83»;

Art. 11, comma aggiunto in fine dall’art. 2, comma 5, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”;

Art. 31, comma 2 bis, aggiunto dall’art. 2, comma 17, lett. c), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”;

Art. 83, comma 1, numero 2, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”;

Art. 83, comma 1, numero 5, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”;

Art. 83, comma 1, numero 6, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”;

Art. 83, comma 1, numero 7, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”;

Art. 83, comma 2, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”;

Art. 83, comma 3, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”;

Art. 83, comma 4, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”;

Art. 83, comma 5, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”;

Art. 83, comma 6, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole “per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5)”;

Art. 83 bis, comma 1, numero 1, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”;

Art. 83 bis, comma 1, numero 2, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”;

Art. 83 bis, comma 1, numero 3, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”;

Art. 83 bis, comma 1, numero 3, primo periodo, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole “L’ufficio procede quindi all’attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza”;

Art. 83 bis, comma 1, numero 3, secondo periodo, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole “del gruppo di liste di minoranza”; nonché alle parole “che compongono il gruppo”; nonché alle parole “al gruppo stesso”;

Art. 83 bis, comma 1, numero 3, quarto periodo, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole

“del gruppo”;

Art. 83 bis, comma 1, numero 5, come sostituito dall’art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”;

Art. 92, primo comma, numero 1 bis, primo periodo, come inserito dall’art. 2, comma 30, lett. a), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole “e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale”;

Art. 92, primo comma, numero 1 bis, terzo periodo, come inserito dall’art. 2, comma 30, lett. a), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”;

Art. 93, comma 2, lett. c), come inserito dall’art. 2, comma 31, lett. b) della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole “La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale”;

Art. 93 bis, comma 1, terzo periodo, come aggiunto dall’art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole “e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale”;

Art. 93 bis, comma 1, quinto periodo, come aggiunto dall’art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole “I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto”;

Art. 93 ter, comma 3, come aggiunto dall’art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”,

Art. 93 quater, comma 4, come aggiunto dall’art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”,

Art. 93 quater, comma 6, primo periodo, come aggiunto dall’art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole “Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7),”; nonché alle parole “ricevutane comunicazione”;

Art. 93 quater, comma 7, come aggiunto dall’art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”?

 

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