Corte Costituzionale e art. 14, comma 5-ter TU immigrazione
Redazione - 15 gennaio 2004 15:24
La sentenza del Giudice delle legge n.5/2004, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), offre interessanti spunti di riflessioni avvallando una interpretazione estensiva della clausola "senza giustificato motivo", in sostanza affermando che tutti i motivi indicati dall'art. 14, comma 1 d.lvo n. 286 del 1998, che impediscono l'immediata espulsione mediante l'accompagnamento alla frontiera, costituiscono "sicuri indici di riconoscimento di situazioni nelle quali può ravvisarsi per lo straniero la sussistenza di giustificati motivi" (in particolare situazione di assoluta indigenza).
Importanti sono poi le indicazioni sull'onere della prova. in particolare la Consulta esclude che la norma imponga una inversione dell'onere della prova, che rimante interamente sull'accusa anche in riferimento all'elemento negativo, ma riconosce un onere di "allegazione" in capo allo straniero di indicare la concreta situazione tale da integrare il "giustificato motivo", "fermo restando il potere-dovere del giudice di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale".
Un particolare ringraziamento per la segnalazione al Dr. R.D. del Tribunale di Rovereto (TN).