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Commento sulla sentenza della Corte costituzionale in materia elettorale - Roberto Lamacchia
Redazione 20 gennaio 2014 18:07
Pubblichiamo l'intervento di Roberto Lamacchia, presidente dell'Associazione Nazionale Giuristi Democratici, sulla sentenza della Corte Costituzionale in materia elettorale.

E' incredibile come ci sia l'abitudine, se non il vizio, di snaturare il significato delle sentenze, sia pure magari in buona fede, perché non le si è lette attentamente, ma si esprime un giudizio superficiale, sia invece in aperta mala fede, contando sul fatto che siano gli altri a non leggerle!
Ricordo, per tutte, la sentenza Andreotti, da tutti presentata come assolutoria, laddove, invece, determinava una piena responsabilità del Sen. Andreotti per concorso esterno in associazione mafiosa sino ad un certo anno (credo il 1982), dichiarando, quindi, la prescrizione del reato per il decorso del tempo.
Anche per la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 13 gennaio 2014 in materia di sistema elettorale sta accadendo la stessa cosa: nessuno si preoccupa di leggere la sentenza, ma ci si occupa, invece, di discettare se la stessa possa aver salvato una, o tutte, le proposte sulla legge elettorale avanzate da Matteo Renzi.
Ed allora, proviamo a fare uno sforzo di analisi di quella sentenza. Un elemento salta immediatamente agli occhi: la Corte Costituzionale si è limitata, e non poteva fare in maniera diversa, a dichiarare l'illegittimità della Legge c.d. Porcellum, nelle parti relative al premio di maggioranza e all'assenza della possibilità per il cittadino di esprimere preferenze.
Dunque, una simile sentenza, lungi dal consentire di tornare al voto con la vecchia legge Mattarellum, come va affermando un esponente del Movimento 5 Stelle, lascia in vita l'attuale normativa, proporzionale, privata delle parti dichiarate incostituzionali.
La Corte sa bene che non sarebbe possibile per il Paese che non esistesse, nemmeno per un momento, la possibilità di andare alle urne per l'inesistenza della legge elettorale e, dunque, ribadisce che il sistema proporzionale su cui è fondata la legge n. 270/2005 (c.d. Porcellum) è assolutamente conforme ai principi ispiratori della Carta Costituzionale contenuti nei lavori preparatori; addirittura, la Corte, citando propri precedenti, afferma che vi era, nei Costituenti, un favore per il sistema proporzionale "pur manifestando, con l'approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell'elezione della Camera dei Deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali" (sent. 429/1995) e pertanto è perfettamente coerente con i principi costituzionali andare al voto con l'attuale sistema, depurato delle parti dichiarate incostituzionali.
Questo doveva essere il punto fondamentale della sentenza, cui dare il massimo risalto; se si vuole andare subito al voto, il sistema elettorale già c'è ed è quello proporzionale puro, sia pure con soglia di sbarramento.
A proposito dello sbarramento, poi, occorre rilevare come la Corte abbia in due punti della sua sentenza, rilevato che tale limitazione alla piena corrispondenza tra voto del cittadino e relativa rappresentanza parlamentare non è stata sottoposta al suo scrutinio di legittimità, quasi a suggerire che ben avrebbe potuto essere sollevata la questione di illegittimità costituzionale anche della soglia di sbarramento.
Oggi, Grillo pare essersi accorto di questa possibilità ed ha lanciato, in totale contrasto con quanto affermato in precedenza, l'ipotesi di andare al voto con questo sistema proporzionale, con le depurazioni stabilite dalla Corte Costituzionale. Afferma, infatti, la Corte "la normativa che rimane in vigore stabilisce un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente l'attribuzione di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali che rimangono immutate, sia per la Camera che per il Senato. Ciò che resta, invero, è precisamente il meccanismo in ragione proporzionale delineato dall'art. 1 del DPR n. 361del 1957 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 533 del 1993, depurato dall'attribuzione del premio di maggioranza; e le norme censurate riguardanti l'espressione del voto risultano integrate in modo da consentire un voto di preferenza."
E sì, perché, non dimentichiamolo, la Corte ha, altresì, ritenuto incostituzionale la legge elettorale in questione anche perché non consentiva al cittadino di esprimere il proprio voto di preferenza per un candidato.
Ma se così è, come si può pensare ad un sistema elettorale, come quello dei collegi uninominali, in cui il nome del candidato è imposto ai cittadini dalla scelta del partito? Si vuole, forse, partorire una nuova legge elettorale già incostituzionale in partenza e che, se sottoposta nuovamente al vaglio della Corte, verrebbe dichiarata incostituzionale sulla base degli stessi principi oggi affermati? Il fatto che la Carta Costituzionale non abbia sancito l'obbligo del sistema proporzionale non significa che sia consentito qualsiasi sistema elettorale: deve trattarsi di un sistema che risponda a quelle caratteristiche di produzione di una rappresentanza parlamentare che corrisponda al principio della parità di ogni voto e della possibilità del cittadino di scegliere non solo la lista, ma anche uno o più candidati all'interno di quella lista.
E sul punto la Corte è chiara nell'affermare che "eventuali apparenti inconvenienti....possono essere risolti mediante l'impiego degli ordinari criteri d'interpretazione....non appaiono incompatibili con l'introduzione del voto di preferenza" Aggiunge, poi, la Corte che "eventuali inconvenienti potranno...essere rimossi anche mediante interventi normativi secondari" che consentano l'integrazione dell'attuale scheda elettorale con uno spazio dedicato all'espressione di una preferenza.
Di questi argomenti, tutti volti ad una positiva valutazione del sistema proporzionale, si parla poco, mentre ci si sofferma esclusivamente su quella parte della sentenza nella quale si criticano le liste bloccate che impongono al cittadino "di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa (lista) elencati" candidati che il cittadino nemmeno conosce e si afferma che questo sistema ferisce la logica della rappresentanza voluta dalla Costituzione e rende il sistema incomparabile con altri sistemi che prevedono liste bloccate solo per una parte dei candidati o che sono composte da un ristretto numero di candidati, tale da consentire al cittadino una maggior conoscenza dei candidati stessi.
Da queste considerazioni della Corte nascono, ora, tutte le valutazioni di politici e stampa circa la piena validità di tutte le proposte in materia elettorale avanzate da Matteo Renzi e così facendo si dimentica totalmente il cuore della sentenza che è volta ad affermare la sostanziale preminenza del sistema proporzionale, in quanto l'unico che garantisce la piena corrispondenza della volontà popolare alla rappresentanza parlamentare che scaturisce dal voto; è vero che, poi, la Corte ritiene ammissibile un contemperamento degli interessi in gioco, da un lato la rappresentanza e dall'altro, la governabilità, ma ciò non significa affatto che quest'ultimo aspetto possa impunemente prevalere sull'altro, che invece resta il baluardo su cui si fonda l'intero sistema parlamentare.
Senza dimenticare, poi, che il sistema maggioritario, il Mattarellum ed il Porcellum non hanno dato certamente prova di essere in grado di garantire la governabilità del Paese.
Insomma, mi pare che possa essere giunto il momento di rialzare la testa e di battersi perché venga conservato il sistema elettorale proporzionale, valutando sin da ora la possibilità di eliminazione, in sede parlamentare o a seguito di proposizione di questioni di incostituzionalità della norma, anche della soglia di sbarramento: battaglia difficile, ma stimolante.

Avv. Roberto Lamacchia

Il commento è tratto dal sito dell'Huffington Post e reperibile al seguente indirizzo:

http://www.huffingtonpost.it/../../roberto-lamacchia/primi-commenti-sulla-sentenza-della-corte-costituzionale-in-materia-elettorale_b_4617427.html