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Vittima del reato, questa sconosciuta - atti convegno 9.6.2001
Redazione 3 aprile 2002 12:20
Nell'allegato gli atti del convegno organizzato a Torino dai Giuristi Democratici il 9 giugno 2001

LA VITTIMA DEL REATO
QUESTA SCONOSCIUTA

Torino 9 Giugno 2001
Istituto Sociale - C.so Siracusa n. 10

INDICE SOMMARIO

Introduzione
Documento programmatico, 3.4.2001, pagg. I-V

Relazioni ed interventi
Prof. Massimo PAVARINI, pag. 1 (relazione)
Avv. Gian Paolo ZANCAN, pag.12 (intervento)
Dott. Franco GIORDANA, pag. 16 (intervento)
Dott. Livio PEPINO, pag. 18 (relazione*)
Avv. Laura D'AMICO, pag. 24 (relazione)
Avv. Antonio ROSSOMANDO, pag. 36 (intervento)
Avv. Rudolf SCHALLER, pag. 41 (intervento)
Avv. Desi BRUNO, pag. 43 (relazione*)
Prof. Duccio SCATOLERO, pag. 48 (relazione)
Avv. Angelo CUTOLO, pag. 58 (relazione)
Dott. Libero MANCUSO, pag. 66 (relazione*)
* testo predisposto dal relatore



Mozione conclusiva del convegno
Abbiamo iniziato in modo provocatorio il documento facendoci carico di una critica che la destra, soprattutto negli ultimi anni, ha portato alle politiche sulla sicurezza, accusando la sinistra di essere stata troppo comprensiva dei meccanismi veri o presunti di produzione della criminalità, usando una sorta di giustificazionismo nei confronti degli imputati a discapito delle vittime dei reati ed in particolare di quelli che creano da tempo particolare allarme sociale, reati contro il patrimonio soprattutto se accompagnati da violenza, invasione dell'ambito domiciliare, ecc.
Sicuramente esiste una domanda sociale di sicurezza dalla criminalità, riflesso di insicurezze soggettive, a prescindere dal collegamento a oggettive situazioni di insicurezza, la cui tutela appare oggi del tutto inadeguata.
Le ragioni: aumento di una criminalità di strada che appare più minacciosa perché proveniente dal diverso, senza che appaia praticabile alcuna via di uscita, lo stato sociale in crisi impedisce di utilizzare quella rete di protezione che consentiva al cittadino di sentirsi meno in pericolo e meno solo, la complessità delle trasformazioni sociali che incidono anche nelle modalità di offesa ai beni costituzionalmente protetti, si pensi all'offesa alla sfera di riservatezza o, d'altra parte, alle modalità di aggressione all'integrità psico-fisica di donne e minori e soggetti deboli.
Il diffondersi del panico sociale comporta sempre di più la valorizzazione del sistema penale in dimensione simbolica e la richiesta di spazi sempre più privati di tutela, sottratti al pubblico.
Crediamo che la critica debba essere diversificata.
Da una parte la sinistra di opposizione ha concorso nella enfatizzazione del valore simbolico dello strumento penale, pur avendo compiuto anche importanti interventi normativi che poi velocemente vedremo.
Le ultime modifiche legislative (pacchetto sicurezza) la dicono lunga su questo tema, dall'altra, specularmente, ha disinvestito risorse importanti dal potenziamento di meccanismi di controllo sociale (stato sociale, partiti,ecc.).
Esiste anche una parte del pensiero giuridico politico di sinistra che in effetti ha privilegiato fino in fondo una visione antagonista al sistema repressivo, secondo la quale l'imputato era la prima vittima di condizioni socio-economiche avverse o comunque di un sistema di repressione che lo poneva in un ruolo di vittima tale per cui ogni altra vittima diventava secondaria o comunque etero- determinata da condizioni di produzioni della devianza non imputabili o non fino in fondo imputabili a chi risultava autore del reato.
L'atteggiamento nei confronti delle parti offese dal reato si diversificava inoltre a seconda delle condizioni economiche, dell'attività svolta, della funzione e così via.
Molto ha inciso la stagione dell'emergenza, i seimila processi celebrati, l'assenza di garanzie, ma oggi sulla base di una analisi più complessa che prende atto dell'esistente, pur non rinunciando ad una analisi che parte dalle condizioni materiali e dai meccanismi di produzione della devianza e dell'insicurezza, vogliamo riprendere anche in ambito giuridico un discorso sulle vittime che possa incidere sui meccanismi di produzione dell'insicurezza. E lo facciamo ben sapendo che si tratta di un apporto modesto, ma nella consapevolezza che va di molto ridimensionato il valore simbolico dello strumento penale nella risposta alla richiesta di sicurezza sociale e che va rivisto il sistema repressivo allo stato esistente, in quanto la sicurezza individuale e collettiva non possono coincidere con l'ordine pubblico (anche se ricompare nella definizione del bene oggetto di tutela nei progetti di riforma del codice penale).
L'impegno è quello di formulare proposte che sottraggano il tema del risarcimento ad una concezione primitiva che costringe la vittima ad agire in contrasto diretto con il reo, e sempre che sia lo stesso identificabile, per ricondurre invece la titolarità del risarcimento allo stato come espressione di solidarietà della intera comunità nazionale.
Il che dovrebbe anche poter incidere, al di là delle riforme del codice penale, sull'atteggiamento del giudice, spesso animato da un intendimento punitivo che tiene conto della mancata soddisfazione della vittima.
La prima proposta è quella di estendere la ammissione al gratuito patrocinio a tutte le parti offese, indipendentemente dalle condizioni reddituali.
Sul gratuito patrocinio (l. 134/2001) si devono considerare le possibili obiezioni alla parificazione delle vittime del reato, nel senso che esiste invece una diversa realtà economica sia oggettiva che soggettiva (e del resto in questo senso si è mosso ulteriormente il legislatore). Va ricordato che il Tribunale di Bologna ebbe a rigettare la questione di legittimità in ordine alla disparità di trattamento tra diverse parti offese in rapporto alla complessità del procedimento.
La percezione dell'offensività della condotta criminosa dipende da una serie di variabili legate al territorio, estrazione sociale e culturale, condizione economica, ecc..
E' giusto prevedere un meccanismo di equiparazione di tutte le vittime da reato, senza distinguere a secondo del grado di maggiore o minore disvalore del fatto e diversità di condizione economica, ed assicurare comunque anche a quelle abbienti la difesa in giudizio gratuita? Forse questa innovazione le renderebbe più uguali davanti alla legge, tenuto anche conto delle discriminazioni insite nella distinzione reddittuale e risolverebbe anche il problema, che spesso si pone, di parti offese che non possono beneficiare dell'ammissione al patrocinio e devono rapportarsi a complesse vicende (salva la possibilità poi di recupero nei confronti del condannato). Proporre la estensione della gratuità del giudizio o meglio della ammissione generalizzata al patrocinio a spese dello Stato per tutte le parti offese da reato sia in sede penale che in sede civile.
Ricordare il dibattito in materia di violenza sessuale l. 66/96.
A questo si ricollega la possibilità in concreto si effettuare indagini difensive, a volte diverse e non sempre coincidenti con quelle del pubblico ministero a cui la parte offesa può indirizzare memorie.
E' fuori di dubbio che le indagini difensive ex lege 397/2000 si estendano a tutte le parti (art. 327bis).
Resta il problema degli enti collettivi ex art. 92 e 93, che possono intervenire nel processo se c'è gradimento della persona offesa per la tutela degli interessi lesi dal reato.
Va ricordato che di recente è stata emanata una specifica disciplina delle associazioni di promozione sociale (l.383/200) che all'art. 27 legittima alla ad intervenire nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione.
Va ricordato che anche la legge in tema di usura n. 108/96 aveva già previsto all'art. 15 le fondazioni e le associazioni che si occupano del problema della prevenzione dell'usura.
L'attenzione al tema della tutela degli interessi diffusi potrebbe tradursi nella estensione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato anche agli enti in questione, che andrebbe incontro alla visione solidaristica di cui sopra.

Un'altra proposta riguarda la possibilità che la magistratura giudicante ponga in essere uno sforzo perché si arrivi alla effettiva liquidazione del danno in sede penale, senza rinvio al giudice civile, facile scappatoia per non appesantire i processi (il che comporta anche uno sforzo dei difensori di provare l'entità del danno) e comunque procedere sempre alla liquidazione del danno morale, che darebbe il senso di una solidarietà del tutto assente.
Sui meccanismi di effettività del risarcimento del danno si può pensare ad un fondo di garanzia (in tema di usura è previsto un fondo che si surroga alla parte offesa ed addirittura può erogare somme prima ancora dell'esercizio dell' azione penale).
Il coordinamento ha redatto una proposta di legge che prevede l'istituzione di un fondo di garanzia per il risarcimento del danno morale entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza o entro quattro mesi dall'ultimo atto esecutivo mobiliare fruttuoso o infruttuoso.
Se risulta chiaro lo stato di insolvenza del condannato la parte civile può chiedere al giudice di essere esonerato dalla procedura esecutiva e procedere a determinare direttamente il danno.
La legge 154/ 2001 prevede la possibilità di disporre l'allontanamento dalla casa familiare e l'adozione di misure patrimoniali a tutela della parte offesa nel caso la stessa rimanga priva di mezzi di sostentamento (l. n. 154 del 2001). La tutela della parte offesa passa ovviamente anche attraverso la celebrazione del processo in tempi rapidi (fallimento del nuovo codice improntato a principi di tipo utilitaristico).
La tutela della parte offesa rispetto alla Convenzione Europea (bisogna vedere la effettiva utilizzazione della legge 8 marzo 2001 sull'equo risarcimento per violazione del termine ragionevole del processo).
Credo che questa legge possa e debba essere utilizzata anche per tutelare quelle vittime che difficilmente emergono come tali, perché vittime di soprusi o perché denunciano potenti.

Purtroppo l'abbandono del principio della obbligatorietà dell'azione penale, di fatto, senza depenalizzazione e senza revisione della gerarchia dei valori costituzionalmente rilevanti, comporta un sacrificio delle parti offese (si veda l'art. 227 del dl.51/98).

Il patteggiamento: riteniamo che si debba pensare ad un diverso meccanismo: l'obbligo di sentire la parte offesa potrebbe essere uno stimolo tutte le volte che ci sono situazioni di reale capacità economica (responsabile civile, imprenditori, ecc.).
Solo in questo senso vale la pena introdurre un correttivo, non certo per subordinare dei benefici ad un perdonismo a cui credo non possa vincolarsi la risoluzione dei processi.
La subordinazione al risarcimento è un argomento difficile, perché si può creare un meccanismo di ineguaglianza (si può pensare a forme risarcitorie come il lavoro socialmente utile ovviamente volontario per gli imputati non abbienti).
Non si può pensare ad un meccanismo come quello ipotizzato nel progetto Flick di riparazione ulteriore rispetto al risarcimento del danno nei delitti contro la pubblica amministrazione.
Il trattamento delle persone offese: possiamo dire che la tutela non può essere solo strumentale, v. art. 18 Testo unico sull'immigrazione.

Il Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici