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Giuristi Democratici parte civile in un caso di femminicidio
Redazione 19 marzo 2008 19:37
Femminicidio di Barbara Cicioni: ammessa la costituzione dei Giuristi Democratici come parte civile.
Di seguito un commento, l'atto di costituzione di parte civile e l'ordinanza ammissiva.

In data 18 marzo 2008, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Perugia ha ammesso la costituzione dei Giuristi Democratici come parte civile nel processo a carico di Roberto Spaccino, indagato per l’omicidio, in data 24 maggio 2007, della moglie, Barbara Cicioni, incinta di otto mesi e mezzo, commesso “con crudeltà” e “per futili motivi”(consistiti in una discussione famigliare) nonché per i maltrattamenti a carico della moglie (“con continue ingiurie, percosse, violenze psicologiche, nel corso dell’intera vita matrimoniale fino all’avvenuto omicidio”) e dei figli con “violenza psicologica”.

A fondamento della propria costituzione come parte civile nel processo, pur non avendo come unico scopo sociale statutario la specifica difesa dei diritti delle donne, quanto piuttosto quello di “difesa ed attuazione dei principi democratici, di uguaglianza ed antifascisti della Costituzione e delle Convenzioni in difesa dei Diritti Umani”, i Giuristi Democratici hanno rimarcato la loro costante attività per il riconoscimento a livello sociale, normativo ed internazionale della donna come soggetto di diritto, e per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione basata sul genere o sull’orientamento sessuale.
Nello specifico, l’avv. Monica Miserocchi, che rappresentava in giudizio l’Associazione, e la dott.ssa Spinelli Barbara, che collabora al caso, entrambe attive nel gruppo di lavoro “Genere e famiglie” dei Giuristi Democratici, hanno sostenuto che i fatti contestati all’imputato rientrano nell’ipotesi di “femminicidio”, (ogni pratica personale o sociale violenta fisicamente o psicologicamente, che attenta alla integrità, allo sviluppo psico-fisico, alla salute, alla libertà o alla vita della donna, col fine di annientarne l’identità attraverso l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla sottomissione o morte della vittima nei casi peggiori (..) il femminicidio è un fatto sociale: la donna viene uccisa in quanto donna, perché non accetta di ricoprire il ruolo che l’uomo o la società vorrebbero impersonasse) e che, in quanto tali, “hanno provocato una lesione del diritto soggettivo proprio dell’Associazione Nazionale Giuristi Democratici, da intendersi quale lesione dell’interesse concreto alla salvaguardia di situazioni storicamente circostanziate, di esplicita violazione dei diritti fondamentali delle donne e dei bambini riconducibili ad una cultura che non riconosce a tali soggetti la piena dignità di persone, ed in quanto tali assunte dall’associazione per farne oggetto delle proprie cure ai sensi delle finalità statutarie”.

La ammissione della costituzione dei Giuristi Democratici come parte civile in questo processo ha una fortissima valenza, in quanto riconosce che il femminicidio, e nello specifico la violenza domestica, non rappresentano solo una lesione dei diritti della donna, un fatto privato, né tantomeno sono un “fatto di donne”, ma costituiscono una profonda ferita per la società tutta, che, nel momento in cui alla donna non viene riconosciuta la dignità di Persona ed in quanto tale viene fatta oggetto di discriminazioni e violenze, è collettivamente responsabile per l’eliminazione di quella cultura e di quegli stereotipi che ancora oggi minano l’autodeterminazione, la libertà, la vita delle donne ed il sereno sviluppo dei bambini che, in ambito famigliare, assistono a queste violenze e ne subiscono le conseguenze in termini psicologici.
19/03/2008

L'atto di costituzione di parte civile
TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE
DOTT. P. MICHELI
PROC. N. R.G.N.R. 4394/07 – N. 3498/07 R.G. G.I.P.
A CARICO DI SPACCINO ROBERTO
ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

La sottoscritta Avv. Monica Miserocchi del Foro di Ravenna, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della Associazione Nazionale Giuristi Democratici, con sede in Padova, vicolo Michelangelo Buonarroti n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Roberto Lamacchia, ..., ed elett. dom.ta nello studio dell’avv. Valeriano Tascini in ...., come da procura speciale in calce al presente atto
PREMESSO
• che è pendente avanti a questo Tribunale il procedimento penale di cui in epigrafe a carico di SPACCINO ROBERTO, nato a Marsciano (PG) il 15.07.1970, e residente a Campignano di Marsciano (PG) Voc. Montestradella 29, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Terni, difeso dagli Avv. Luca Gentili e Michele Titoli del Foro di Perugia, instauratosi a seguito dei fatti avvenuti a Campignano di Marsciano nel giorno 24 maggio 2007, per i reati di cui al procedimento penale R.G.N.R. N. 4394/07 – N. 3498/07 R.G. G.I.P., pendente innanzi al Tribunale di Perugia, Ufficio del Giudice per l’Udienza Preliminare, Dr. P. Micheli, Udienza Preliminare fissata con decreto del 21.01.08 per il giorno 18 Marzo 2008, come da richiesta di rinvio a giudizio qui integralmente riportata:
- SPACCINO ROBERTO:
A) delitto p.e p. dagli art. 575, 577 1° comma n. 4 in relazione ai nn. 1 e 4 dell’art. 61 (per aver agito per futili motivi e adoperando crudeltà verso la vittima), 577 comma 2 (per aver commesso il fatto in danno del coniuge) cagionando la morte di Barbara Cicioni in stato di gravidanza all’ottavo mese, con reiterate percosse al capo ed al volto, stringendola al collo ed occludendole gli orifizi respiratori, così cagionandole la morte per insufficienza cardio-respiratoria acuta da meccanismo combinato asfittico (ostruzione meccanica violenta delle prime vie respiratorie determinante un quadro di asfissia meccanica da soffocamento e strozzamento) ed inibitorio (compressione delle strutture pascolo-nervose della regione laterale del collo). Con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno del coniuge, per futili motivi (consistiti in una discussione famigliare) e per aver adoperato crudeltà verso la vittima in stato di avanzata gravidanza e dolorante sul letto a causa di esteso gonfiore alle gambe, ritenzione dei liquidi e diabete gravidico e non grado di opporre resistenza alle mortali percosse. Campignano di Marsciano , 24 maggio 2007;
B) delitto p. e. p. dall’art. 572 c.p. per avere maltrattato la propria moglie Cicioni Barbara con continue ingiurie, percosse, violenze psicologiche, nel corso dell’intera vita matrimoniale fino all’avvenuto omicidio di cui al capo A. Campignano di Marsciano, fino al 24 maggio 2007;
C) delitto p. e. p. dall’art. 572 c.p. per avere maltrattato i propri figli minori Nicolò e Filippo con violenza psicologica (costringendo i medesimi ad assistere ai continui soprusi e maltrattamenti nei confronti della madre) e minacce di morte. Campignano di Marsciano, fino al 24 maggio 2007;
D) delitto p. e. p. dagli art. 81, 367, 368, 61 n. 2 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire l’impunità del delitto sub A, con dichiarazioni rese a questo P.M. in data 25.05.2007 (reiterato in data 26.05.2007) falsamente accusato soggetti ignoti di essersi introdotti a scopo di furto nella propria abitazione e di aver commesso il delitto di omicidio in danno di Ciccioni Barbara, pur sapendoli innocenti, nonché per aver simulato all’interno della propria abitazione, dopo avere egli commesso il delitto sub A, tracce tali da fare ritenere consumato il delitto di furto ad opera di ignoti (cassetti aperti ed apparentemente rovistati, cassaforte aperta con le chiavi inserite e vuota, etc.). Campignano di Marsciano, 24, 25, 26 maggio 2007;
E) delitto p.e p. dall’art. 18 commi 1, 2 e 4 L. 194/78 per aver causato l’interruzione della gravidanza di Barbara Cicioni mediante le lesioni mortali descritte sub A. Campignano di Marsciano, 24 maggio 2007;
D) delitto p.e p. dall’art. 368 c.p. per avere, nel corso dell’intero interrogatorio, reso al P.M. in data 15.06.2007, falsamente accusato soggetti ignoti di essersi introdotti a scopo di furto nella propria abitazione ed avere commesso il delitto di omicidio di Cicioni Barbara, pur sapendoli innocenti. Perugia, 15.06.2007;



• che l’imputato, coniuge convivente di Barbara Cicioni, è accusato di avere, per futili motivi, nella notte del 24 maggio 2007, percosso ripetutamente la predetta al capo e al volto, e di averne cagionato la morte, attraverso l’occlusione delle prime vie respiratorie e la compressione del collo, con violenza tale da provocare un arresto cardio-circolatorio;
• che la condotta sopra descritta provocava altresì l’interruzione della gravidanza della vittima, causando la morte del feto di sesso femminile di otto mesi;
• che le indagini poste in essere dalla Pubblico Ministero hanno evidenziato la non occasionalità dei comportamenti violenti posti in essere dallo Spaccino la notte del 24 maggio 2007, quanto piuttosto che questi si inserivano in un contesto relazionale di abituali maltrattamenti fisici e psicologici posti in essere tanto nei confronti della moglie quanto dei figli minori;
• che, nell’immediatezza dei fatti, l’imputato, al fine di conseguire l’impunità per aver provocato la morte della moglie e del feto, simulava all’interno dell’abitazione tracce tali da ritenere consumato il delitto di furto e conseguentemente accusava ignoti del delitto di omicidio in danno di Cicioni Barbara, pur sapendoli innocenti;
• che, anche in sede di interrogatorio davanti al Pubblico Ministero, in data 15.06.2007, il medesimo continuava ad accusare falsamente soggetti ignoti del delitto di furto e di omicidio della moglie.



RAGIONI CHE GIUSTIFICANO LA DOMANDA
Considerato:
• che le finalità dell’Associazione Nazionale Giuristi Democratici, come si ricava dallo Statuto che si produce, sono quelle previste dall’art. 5 qui di seguito riportato:
Art. 5) Le finalità dell’Associazione sono:
a) Promuovere un concreto impegno dei giuristi e dei cittadini tutti, per la difesa ed attuazione dei principi democratici, di uguaglianza ed antifascisti della Costituzione della Repubblica, per la applicazione delle Convenzioni dei Diritti dell’Uomo, per la realizzazione di una Costituzione Europea autenticamente democratica, fondata sul ripudio della guerra, con particolare riguardo ai diritti dei lavoratori, dei meno abbienti e degli emarginati ed ai diritti di associazione, libertà di circolazione, riunione e manifestazione del pensiero.
b) Promuovere e divulgare le esperienze giuridiche italiane, con particolare riferimento a quelle che ampliano gli spazi di democrazia, sia dei soggetti individuali sia dei soggetti collettivi, in una prospettiva di pluralismo istituzionale e culturale; in particolare promuovere l’affermazione e la difesa del principio di uguaglianza, dei diritti dei lavoratori, sia sul posto di lavoro sia nell’ambito di vita associata; dei diritti dei cittadini immigrati, delle minoranze.
c) Promuovere la conoscenza di analoghe realtà in altre nazioni mediante incontri, dibattiti e scambio diretto di esperienze.
d) Promuovere la ricerca nel campo delle scienze giuridiche, per l’affermazione della solidarietà tra i popoli e tra gli uomini e per la costruzione di rapporti interpersonali e sociali basati sul ripudio della guerra, sulla non violenza, sulla libertà, sull’eguaglianza, le pari opportunità.
e) Sostenere ogni azione in difesa dei diritti dell’uomo, della libertà dei popoli, del rispetto della sovranità e dell’indipendenza della nazioni, nello svolgimento pacifico dei rapporti internazionali.
Per la realizzazione degli scopi di cui sopra l’associazione si propone le iniziative più opportune tra cui, a mero titolo esemplificativo:
a1) Promuovere iniziative di studio, divulgazione ed informazione culturale, atte ad elidere ogni forma di discriminazione, esclusione e disuguaglianza sociale, economica, culturale, etnica o di genere, e ad incentivare la diffusione della cultura delle differenze, dell’integrazione, della solidarietà, della convivenza civile.
b1) Organizzare attività di informazione nei confronti dell’opinione pubblica, attraverso incontri, conferenze, convegni o supporti editoriali, periodici o non periodici, nonché mediante la promozione e l’organizzazione di media televisivi, radiofonici ed informatici, al fine di denunciare ed evidenziare casi di illegittime compromissioni o limitazioni delle libertà civili e/o politiche dell’esercizio dei diritti di democrazia che si realizzi in Italia e nel mondo, anche se ai danni di cittadini stranieri.
c1) Porre in essere iniziative concrete di tutela, anche ai sensi dell’art. 27 L. 383/00, innanzi a ad organi giurisdizionali Nazionali e Comunitari ai fini della protezione degli interessi individuali e collettivi, nell’ipotesi in cui si registrino lesioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché atti di discriminazione anche a sfondo razziale nel territorio nazionale od in quello europeo ed internazionale.
d1) Svolgere attività di utilità sociale in favore degli associati e dei terzi ed attività accessorie, anche di carattere economico, direttamente connesse a queste ultime, da esplicarsi nella qualità di ente non commerciale.
L’Associazione promuove forme di collaborazione e sinergia in tutte le forme giuridiche consentite con altri enti o organismi omologhi a livello nazionale, internazionale, regionale, nonché con Istituzioni Pubbliche, culturali e/o scientifiche.
• che dunque l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici sancisce con Statuto la finalità essenziale di vedere applicate le Convenzioni Internazionali a tutela dei Diritti Umani, e per questo si impegna a sostenere ogni azione in difesa dei diritti dell’uomo (art. 5.e);
• che i diritti delle donne sono diritti umani, (secondo quanto ribadito anche nella Quarta Conferenza Mondiale sulle donne delle Nazioni Unite, tenutasi a Pechino nel 1995), e nell’ambito del discorso sui diritti umani la violenza sulle donne, nelle sue molteplici espressioni, intesa come abuso, sopraffazione, limitazione delle libertà personali, disparità di trattamento e sottrazione di opportunità, violazione di diritti, è un fenomeno che coinvolge l’intera struttura della società ovvero la vita sociale in tutte le sue articolazioni;
• che la violenza sulle donne è “la manifestazione di un potere relazionale storicamente diseguale tra uomini e donne (..) uno dei principali meccanismi sociali attraverso i quali le donne sono costrette ad occupare una posizione subordinata rispetto agli uomini.” (Preambolo “CEDAW” Convenzione delle Nazioni Unite per l’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, ratificata dall’Italia in data 10 giugno 1985 con L.132/1985) ;
• che la violenza domestica, secondo i dati forniti dalle statistiche dell’OMS, del Consiglio d’Europa e dell’ISTAT, rappresenta la forma di violenza contro le donne più diffusa;
• che la principale causa di decesso ed inabilità per le donne tra i 16 e 44 anni in Italia, in Europa e nel Mondo, è l’uccisione da parte del proprio partner o di soggetto con essa in relazione di intimità;
• che la violenza domestica è fatta non solo di aggressività fisica, ma soprattutto di strategie di mortificazione e denigrazione interne alla quotidianità delle relazioni coniugali, le quali incidono drammaticamente sulla psiche e sul sereno sviluppo dei bambini;
• che, secondo il CISMAI, la violenza domestica mette a rischio , a partire dalle prime fasi della gravidanza, la salute psicofisica e la vita stessa, sia delle madri che dei bambini;
• che, per i minori, assistere al maltrattamento della madre, figura di riferimento affettivo, mediante aggressioni fisiche, psicologiche, verbali, o semplicemente percepire gli effetti della avvenuta violenza, conoscendola attraverso gli esiti della stessa (oggetti distrutti, ematomi, tristezza della madre), (c.d. “violenza assistita”), espone il bambino ad una esperienza lesiva sul piano dei diritti fondamentali all’incolumità fisica, psichica ed all’equilibrio relazionale, facendo della famiglia un luogo di violenza fisica ed emotiva non solo per la donna ma anche per i bambini;
• che pertanto la discriminazione e la violenza sulle donne è un fenomeno, come sostenuto dagli antropologi, che, da episodi particolari, permette di risalire alla architettura generale della società, alle fratture che la attraversano, alle disuguaglianze, all’ordinamento giuridico, alle regole, alle relazioni interpersonali, all’ambiente famigliare, ai sentimenti;
• che ogni Stato “ha l’obbligo di esercitare la dovuta diligenza nel prevenire, investigare, e punire gli atti di violenza, sia che siano esercitati dallo Stato sia che siano perpetrati da privati cittadini, e di provvedere alla protezione delle vittime” (Consiglio d’Europa, raccomandazione 5/2002 della Commissione dei Ministri degli Stati Membri sulla protezione delle donne dalla violenza, II);
• che è quindi un’obbligazione per lo Stato Italiano riconoscere e contrastare le discriminazioni e la violenza contro le donne, soprattutto in ambito famigliare, (ove rappresenta una duplice violazione dei diritti fondamentali della donna e dei bambini ex art. 31 Cost.), in forza non solo del principio costituzionale sancito dall’art. 3, ma anche in virtù della ratifica operata dallo Stato dei vari trattati, dichiarazioni, e convenzioni internazionali, nonché in virtù delle raccomandazioni e direttive provenienti dagli organismi comunitari, aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali delle donne e dei bambini;
• che, nello specifico, nel promuovere la difesa e l’attuazione dei principi democratici e di uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica all’art. 3, lo Statuto dell’Associazione Nazionale Giuristi Democratici fa riferimento al principio di uguaglianza formale indicato all’art. 3 comma 1 Cost. laddove afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (..) senza distinzioni di sesso, ma ancor di più si richiama al principio di uguaglianza sostanziale sancito al secondo comma del medesimo articolo, per cui è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (..);
• che, tra le finalità statutarie, nel sostenere ogni azione in difesa dei diritti dell’uomo (art. 5.e) e nel promuovere in particolare l’affermazione e la difesa del principio di uguaglianza (art. 5.b) l’Associazione si impegna ad attivarsi per: promuovere iniziative di studio, divulgazione ed informazione culturale, atte ad elidere ogni forma di discriminazione, esclusione e disuguaglianza (..) di genere, e ad incentivare la diffusione della cultura delle differenze, dell’integrazione, della solidarietà, della convivenza civile (art. a.1); Porre in essere iniziative concrete di tutela, anche ai sensi dell’art. 27 L. 383/00, innanzi a ad organi giurisdizionali Nazionali e Comunitari ai fini della protezione degli interessi individuali e collettivi, nell’ipotesi in cui si registrino lesioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché atti di discriminazione anche a sfondo razziale nel territorio nazionale od in quello europeo ed internazionale (art. c.1);
• che, in virtù del richiamo statutario (art. 5, comma c.1) all’art. 27 della L. 383/2000, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, viene riconosciuto all’Associazione Nazionale Giuristi Democratici, la legittimazione:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi a tutela dell’interesse dell’associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’Associazione;
• che l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici, nell’attuazione in concreto dei propri fini statutari, dal 2004 ad oggi ha prestato preminente attenzione alla elaborazione giuridica ed alla analisi normativa in materia di violenza di genere, con uno specifico interesse al riconoscimento del femminicidio come crimine contro l’umanità a livello internazionale, ed alla sensibilizzazione sociale sulle situazioni di discriminazione e violenza poste in essere tanto da enti pubblici quanto dai singoli, intervenendo nello specifico con comunicati sui singoli casi di discriminazione e violenza contro le donne avvenuti in Italia e nel Mondo negli ultimi anni;
• che la definizione di “femminicidio” così come elaborata e diffusa in Italia dall’Associazione Nazionale Giuristi Democratici, e corrispondente al significato attribuito al termine a livello internazionale in ambito socio – criminologico e giuridico, è la seguente: col termine femminicidio si vuole includere in un’unica sfera semantica di significato ogni pratica sociale violenta fisicamente o psicologicamente, che attenta all'integrità, allo sviluppo psico-fisico, alla salute, alla libertà o alla vita della donna, col fine di annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla sottomissione o alla morte della vittima nei casi peggiori. Questo perché la violenza sulle donne può manifestarsi in forme molteplici, più o meno crudeli, più o meno subdole, e non è detto che lasci sempre marchi visibili sul corpo: essa infatti può provenire non solo dall’uomo, ma anche dalla società, che la favorisce o in taluni casi la provoca attraverso le sue discriminazioni, i suoi stereotipi, le sue istituzioni. Cionondimeno, in qualsiasi forma venga esercitata, la violenza rappresenta sempre l’esercizio di un potere che tende a negare la personalità della donna: brutalizzando il suo corpo o la sua anima si afferma il dominio su di essa, rendendola oggetto di potere la si priva della sua soggettività. Il femminicidio quindi è un fatto sociale: la donna viene uccisa in quanto donna, o perché non è la donna che l’uomo o la società vorrebbero che fosse;
• che, più in particolare, l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici è intervenuta:
- con una attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica mediante la
presentazione in varie iniziative di un dossier esplicativo dei fattori
caratterizzanti la violenza di genere in Italia e nel mondo;
- operando in collaborazione con assessorati alle pari opportunità e centri antiviolenza, al fine di favorire la diffusione di una cultura e di alcune prassi operative contro la violenza di genere maggiormente aderenti al dettato costituzionale e tali da garantire in concreto, anche in situazioni problematiche, l’applicazione delle misure giuridiche previste dal nostro ordinamento in materia di discriminazione;
- attraverso la traduzione e la diffusione delle Raccomandazioni al Governo Italiano da parte del Comitato per l’applicazione della CEDAW, accompagnata da una attività di informazione e formazione sugli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani delle donne;
- attraverso l’analisi e l’elaborazione dottrinale sulla legislazione in fieri, che ha visto l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici convocata in audizioni in sede di commissione affari sociali in materia di affido condiviso ed in sede di commissione giustizia in materia di analisi e proposte di modifica del disegno di legge Bindi – Mastella – Pollastrini;
- attraverso altre attività collaterali meglio specificate come da documentazione che si produce in visione;
• che, pur essendo l’azione in giudizio una forma di tutela tipicamente volta alla protezione dei diritti individuali, sempre più spesso, in materia di discriminazioni basate sul genere, sulla razza, sul credo religioso, viene attribuita, in ottemperanza alle linee guida emerse a livello internazionale, la legittimazione ad agire anche ad associazioni che contro tali discriminazioni si adoperano, per garantire l’interazione tra la lesione del diritto soggettivo e la dimensione collettiva di estrinsecazione di tali diritti;
• che, per quanto sopra detto e richiamato, i fatti reato contestati all’imputato ai capi A), B), C) ed E) della richiesta di rinvio a giudizio, hanno provocato una lesione del diritto soggettivo proprio dell’Associazione Nazionale Giuristi Democratici, da intendersi quale lesione dell’interesse concreto alla salvaguardia di situazioni storicamente circostanziate, di esplicita violazione dei diritti fondamentali delle donne e dei bambini riconducibili ad una cultura che non riconosce a tali soggetti la piena dignità di Persone, ed in quanto tali assunte dalla associazione per farne oggetto delle proprie cure ai sensi delle finalità statutarie;
• che ogniqualvolta l’interesse di una associazione acquista concretezza, prende corpo, ne diviene elemento costitutivo in quanto corrisponde alla passione civile o, più in generale, alla affectio della pluralità dei soggetti che lo hanno prescelto e si sono dati una organizzazione al fine di più efficacemente perseguirlo insieme, la difesa dell’interesse leso incarna la realizzazione dello scopo specifico dell’associazione, oggetto di un diritto soggettivo assoluto dell’associazione. Ne consegue che l’Associazione viene offesa ogni qualvolta si registri in capo ad essa un danno per il pregiudizio arrecato all’interesse protetto perseguito.
• che quindi, una volta constatato che un interesse superindividuale si è per così dire storicizzato, perché preso a cuore come suo scopo dal gruppo all’uopo organizzato, è difficile negare che un danno arrecato all’oggetto di tale interesse non costituisca, a causa dell’affectio che lo connota, una offesa e una frustrazione per il gruppo stesso, che lo aveva assunto, fuori da un motivo di lucro, a ragione della propria esistenza;
• che laddove l’interesse che l’Associazione pretende di azionare sia specifico e determinato, ed ogniqualvolta dal reato derivi un danno per l’interesse accertato come proprio dell’Associazione, questa è legittimata a costituirsi parte civile;
• che non vi è dubbio che l'Associazione Giuristi Democratici, nel promuovere e porre in essere iniziative concrete di contrasto ai singoli episodi di femminicidio o di violenza domestica, compia una attività assolutamente conseguente a quelle previste dal proprio Statuto ed in quanto tale meritevole di tutela; parimenti non vi è dubbio che, dalla commissione dei reati di cui agli artt. 575, 577 comma 1 n. 4 in relazione ai n. 1 e 4 dell’art. 61, 577 comma 2 c.p., art. 772 c.p., art. 18 comma 1, 2, 4 L. 194/1978, sia derivata una lesione agli scopi statutariamente perseguiti dalla scrivente associazione;

Tutto ciò premesso, l'Associazione Nazionale Giuristi Democratici
DICHIARA
• a norma degli art. 74 e segg. c.p.p. di costituirsi, come in effetti si costituisce, parte civile nel procedimento penale n. 4394/07 R.G.N.R. – n. 3498/07 R.G. GIP contro SPACCINO ROBERTO, nato a Marsciano (PG) il 15.7.1970 , attualmente ristretto presso la casa circondariale di Terni, imputato dei reati p. e p. dagli artt. 575, 577 comma 1 n. 4 in relazione ai n. 1 e 4 dell’art. 61, 577 comma 2 c.p., art. 772 c.p., art. 18 comma 1, 2, 4 L. 194/1978;
AL FINE DI:
ottenere l'affermazione della penale responsabilità dell’imputato, il risarcimento dei danni non patrimoniali da quantificarsi secondo equità e da destinarsi ad azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
Allega i seguenti documenti:
1) statuto associazione;
2) verbale con deliberazione di nomina del legale rappresentante e di costituzione parte civile e nomina difensore e procuratore speciale;
3) documentazione attestante l’attività svolta dall’Associazione Nazionale Giuristi Democratici in materia di femminicidio e, nello specifico, violenza di genere in ambito domestico.
Perugia, 18 marzo 2008
Avv. Monica Miserocchi

L'ordinanza ammissiva del G.U.P.
Tribunale di Perugia
Ufficio G.I.P.

N. 3498/07 R.G. GIP

Il Giudice per l'Udienza Preliminare;
visti gli atti del processo nei confronti di SPACCINO ROBERTO;
considerati i vari atti di costituzione di parte civile che sono stati presentati;
udite le eccezioni spiegate dalla difesa dell'imputato quanto alla ammissibilità della costituzione di parte civile della "Associazione Nazionale Giuristi Democratici" e della "Associazione Ossigeno Onlus";
Osserva

Nulla quaestío sulle costituzioni dei soggetti legati da vincoli di parentela od affinità rispetto alla vittima del reato: gli atti curati dai rispettivi difensori appaiono corredati dai necessari requisiti sostanziali e for-mali.
Non vi sono inoltre problemi quanto alle costituzioni degli enti che, ad avviso degli stessi difensori del-l'imputato, sono portatori di interessi (e in particolare titolari di situazioni giuridiche), che nella individua-zione delle causae petendi a sostegno della legittimazione a costituirsi parte civile vengono da un lato as-sunte come lese dalle presunte condotte poste in essere dall'imputato, e dall'altro assurgono a ragione stessa dell'esistenza delle varie associazioni. In concreto, è evidente il pregiudizio all'immagine, nonché l'ostacolo al perseguimento dei fini essenziali dell'ente, che si viene a realizzare quando si intenda commesso un rea-to con - secondo l'esponente - gratuito ricorso alla violenza i confronti di una donna, e l'ente nasca proprio per affermare il diritto delle donne a non essere soggette a tale tipo di condotte. In tutti i casi portati oggi all'attenzione di questo Ufficio, al di là del costituzioni su cui sono state avanzate eccezioni, gli enti patro-cinanti vedono appunto la lotta a discriminazione nei riguardi delle donne come fine essenziale se non e-sclusivo, oltre ad aver rappresentato in passato la stessa ragione storica della nascita dell'associazione.
In ordine alla contestuale istanza della "Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus Cen-tro di Orientamento dei Diritti della Donna" per essere ammessa al patrocinio a spese dei Stato, si rende peraltro necessario invitare la richiedente ad integrare la domanda, segnalando (cor documenti del caso e/o con ulteriore autocertificazione) se nel precedente anno di imposta siano intervenute donazioni o sponso-rizzazioni - espressamente contemplate dallo Statuto – tali da concorrere alla formazione di un reddito, non essendo sufficiente a tal fine la mera indicazioi iell'assenza di fini di lucro (caratteristica che appartiene del resto a tutte o quasi le associazioni che oggi sollecitano la propria costituzione).
Venendo ai due enti la cui costituzione viene contestata dalla difesa, si rileva in effetti che i rispettivi fini statutari hanno portata decisamente più ampia, e che in entrambi i casi le condotte. ascritte all'imputato possono intendersi lesive di situazioni giuridiche che quelle associazioni potrebbero rappresentare al pari di diritti decisamente diversi: ergo, si tratta di condotte che non verrebbero a minare quella che potrebbe intendersi la ragione ontologica degli enti.
Tuttavia, non sembra potersi ragionevolmente confondere la genesi di un ente con quella che poi ne diven-ta la manifestazione concreta nel contesto sociale in cui viene ad operare, e d'altro canto è evidente che – in prospettiva - un'associazione più direttamente coinvolta e colpita nella sua essenza potrà vantare ragioni di risarcimento superiori a quelle azionabili da un ente portatore di interessi diffusi di taglio più generale: ovviamente, si tratterebbe di questioni di merito sulla valutazione in concreto delle domande, non già sul-l'ammissibilità delle stesse ancora a monte.
Come anche argomentato nei due atti di costituzione, e comprovato attraverso i documenti allegati, se è vero che la tutela delle donne non rappresentava l'unica ragion d'essere dei "Giuristi Democratici" o di "Ossigeno Onlus", essa ne è sicuramente diventata - anche nell'immagine che la collettività riconosce oggi alle due associazioni, il che ha le sue rilevanti implicazioni in punto di eventuali danni non patrimoniali conseguenti a condotte criminose - un obiettivo specifico di azione e di interesse, portando entrambe le as-sociazioni in questione ad organizzare sul tema iniziative di rilievo nazionale, nonché ad assurgere a punti di riferimento financo in sede di osservazioni su progetti di riforme legislative.
Si conviene con la difesa circa la necessità di dettare dei limiti concreti alla costituzione di parte civile in situazioni come quella in esame, correndosi altrimenti il rischio di legittimare l'ingresso nei processi penali anche a soggetti che abbiano meri principi generali di riferimento, magari contenuti in semplici richiami alle prime norme della Costituzione; tuttavia, si ribadisce, la valutazione va fatta in concreto, analizzando quelle che potevano essere le precipue ragioni che portarono anni addietro alcuni soggetti ad associarsi, ma soprattutto in che modo le associazioni così venute ad esistenza abbiano operato concretamente per la tute-la dei diritti posti a fondamento delle istanze risarcitorie.
Da ultimo, va considerato che per tutti gli enti è stato congruamente dedotto il radicamento nel territorio della Regione dell'Umbria, a sostegno del rapporto di immediata derivazione causale dalla condotta del-l'imputato dei danni rispettivamente lamentati.
P. Q. M.

Il Giudice dell'Udienza Preliminare ammette tutte le costituzioni di parte civile avanzate, nei limiti dei ri-spettivi atti, invita la "Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa - Onlus Centro di Orienta-mento dei Diritti della Donna" ad integrare la propria istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Sta-to, nei termini di cui in motivazione, e dispone procedersi oltre.

Perugia 18.3.2008

Il Giudice
Dott. Paolo Micheli