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Eliminata la gratuità delle cause di lavoro
Redazione 8 luglio 2011 08:11
Il decreto legge 98/2001 prevede il versamento del contributo unificato anche per le cause di lavoro.
I Giuristi Democratici chiedono l'eliminazione di questa norma e invitano a manifestare contro questa manovra.

Sappiamo come la gratuità nelle cause di lavoro fosse già prevista sin dalla legge 319/58, successivamente confermata dalla legge 533/73 ed ha rappresentato un caposaldo del nostro stato di diritto, fotografando la situazione di parte debole del lavoratore che, secondo i dettami della nostra Costituzione, poteva, attraverso la gratuità dell’accesso alla giustizia, essere messa nelle condizioni di poter tutelare i propri diritti.

A partire dal 2008, sulla questione della gratuità del processo del lavoro si è verificata una serie di interventi legislativi principalmente caratterizzati dalla assoluta confusione nella tecnica normativa del nostro legislatore, ma che, in ogni caso, mirava a rendere, sotto il profilo del pagamento del contributo unificato, il processo del lavoro omogeneo agli altri tipi di contenzioso civile.

E così, l’art. 24 del D.Legge 112/08 entrato in vigore il 25/06/2008, all’allegato A) voce 1639, abrogava la legge 319/58, rendendo così obbligatorio il contributo unificato, di importo variabile, con entrata in vigore di tale obbligo a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge, e dunque dal 25/12/2008.

A conferma della “distrazione” e confusione tecnica del legislatore, ricordiamo che la gratuità del processo del lavoro era stata stabilita anche dal decreto legislativo 533/73, onde l’abrogazione della voce 1639, allegato A) della legge 319/58, non avrebbe consentito di instaurare l’obbligo del pagamento del contributo unificato.

Fortunatamente non abbiamo avuto occasione di occuparci della questione perché, tre giorni prima della scadenza del termine sopra ricordato, il decreto legge 22/12/2008 n. 200 sopprimeva il riferimento alla voce 1639 dell’allegato A), così eliminando, in ogni caso, l’abrogazione della legge 319/58 e ristabilendo la gratuità del processo di lavoro e previdenza.

Successivamente, però, l’art. 67 bis del disegno di legge 1441 quater A inseriva nuovamente tra le norme da abrogare, e non se ne capisce la ragione, la voce 1639 allegato A), che era già stata soppressa dal decreto legge 200/2008 e contemporaneamente prevedeva che alle cause di lavoro e previdenza fosse applicato un contributo unificato fisso, pari a quello previsto per i processi di locazione, e dunque pari ad ? 103,00, con efficacia, anche qui, a partire dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della legge.

In sede di discussione in aula, al Senato, l’art. 67 bis sopra ricordato è stato stralciato e dunque, ad oggi, ma non ci sono certezze sul domani, il processo del lavoro è rimasto gratuito.

Peraltro, con la legge finanziaria relativa al 2010 (L. 191/2009) è stato previsto il pagamento di un contributo unificato anche per i processi di lavoro limitatamente ai giudizi di Cassazione e non se ne comprende la ragione. Sempre per segnalare la confusione tecnica del legislatore, peraltro, con detta legge finanziaria è stato abrogato il contributo unificato di 103,00 euro, previsto dal comma 4 dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002 relativo ai processi di locazione che era stato esteso ai processi del lavoro, peccato che il relativo articolo 67 bis fosse già stato stralciato dalla norma in esame al Senato.
Dunque, sino a ieri, il processo del lavoro era gratuito per il primo e il secondo grado e restava sottoposto all’obbligo di pagamento del contributo unificato per il grado di Cassazione.
Ora, con l'entrata in vigore del Decreto Legge 98/2011, tutto il sistema salta ed ogni controversia di lavoro é assoggettata al versamento di un contributo unificato, diversificato secondo il reddito del lavoratore e secondo il valore della causa.
Si tratta di una modifica epocale, perché comporterebbe una riduzione drastica del contenzioso, non essendo i lavoratori, già preoccupati dal rischio della soccombenza per le spese di giudizio, in grado di affrontare esborsi prima ancora di affrontare la causa.
La modifica presenta aspetti di evidente incostituzionalità, laddove si confronta la norma con gli artt. 3, comma 2 e 4, comma 1 e 35 Cost. .
E' indispensabile attuare immediatamente una campagna di informazione capillare nei confronti dei cittadini, per far comprendere la gravità di quanto sta accadendo e per studiare insieme forme di protesta.
Torino-Padova-Roma-Napoli-Palermo 7/07/2011
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI