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Lettera aperta di Giuristi Democratici e Asgi ai Presidenti del Tribunale e del C.O.A. di Venezia sul "protocollo immigrazione"
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Lettera aperta di Giuristi Democratici e Asgi ai Presidenti del Tribunale e del C.O.A. di Venezia sul "protocollo immigrazione"
Redazione 20 marzo 2018 10:02
Le due associazioni chiedono di soprassedere all’attivazione del c.d. "protocollo" e la fissazione di un incontro tra tutti gli attori coinvolti, invocando altresì l'intervento urgente di Ministero della Giustizia, CSM, CNF ed OCF a tutela del principio del giusto processo, della corretta organizzazione degli Uffici giudiziari e delle professionalità che, nel processo, garantiscono i diritti di cui all'art. 24 Cost.

Torino, lì 19.3.2018

                                                                                  Ill.mo
                                                                                  Presidente del Tribunale di Venezia
                                                                                  dott.ssa Manuela Farini
                                                                                  prot.tribunale.venezia@giustiziacert.it
                                                                                  tribunale.venezia@giustizia.it

                                                                                  Ill.mo
                                                                         Presidente dell’Ordine degli Avvocati di                                                                                                           Venezia
                                                                                  
Avv. Paolo Maria Chersevani
                                                                                  consiglio@venezia.pecavvocati.it
                                                                                  info@studiochersevani.it

e, per conoscenza

                                                                                  Spett.le
                                                                                  Ministero della Giustizia
                                                                                  On.le Andrea Orlando
                                                                                  matteo.bianchi01@giustizia.it
                                                                                  capo.gabinetto@giustiziacert.it
                                                                                  serviziocsm.gabinetto@giustiziacert.it
                                                                                  prot.dag@giustiziacert.it

                                                                                  Spett.le
                                                                                  Consiglio Superiore della Magistratura
                                                                                  protocollo.csm@giustiziacert.it

                                                             Ill.mo                                                                                                                                       Consiglio Nazionale Forense – Presidenza
                                                                                  Avv. Andrea Mascherin

                                                                                  Ill.mo
                                                                                  Organismo Congressuale Forense
                                                                                  Avv. Antonio F. Rosa
                                                                                 

OggettoProtocollo Sezione Immigrazione del Tribunale di Venezia.

Le scriventi Associazioni (ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione e Giuristi Democratici) apprendono in maniera casuale che in data 6 marzo 2018 è stato sottoscritto, dalla Presidente del Tribunale di Venezia e dal Presidente dell’Ordine degli avvocati di Venezia, un Protocollo per la gestione dei ricorsi avanti la ‘Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea’.

Al riguardo, pur nel condivisibile intento di definire modalità organizzative razionali ed efficaci nella gestione di questo peculiare contenzioso giuridico, non può non evidenziarsi l’inopportunità di avere adottato un Protocollo senza un procedimento che abbia coinvolto pubblicamente tutti i soggetti professionalmente coinvolti in detto giudizio, a partire dagli avvocati e dalle avvocate che diffusamente si occupano di questa materia.

Per sua natura un Protocollo ha l’obiettivo di definire prassi comuni, utili per il lavoro di tutti gli attori coinvolti (dai giudici, alle cancellerie, agli avvocati) e, pertanto, l’assunzione di un modello organizzativo affatto condiviso snatura la funzione stessa dello strumento, configurandosi, invece, come mezzo autoritario che, proprio per l’assenza di condivisione, non può raggiungere alcun risultato utile. Nessuna sanzione, del resto, può definirsi legittima non discendendo da norme di legge.

Quanto al contenuto del Protocollo, vanno evidenziate le seguenti gravissime illegittimità e criticità:

- “L’audizione del ricorrente verrà condotta esclusivamente dal Giudice o dal GOT delegato, senza l’intervento dell’avvocato”: trattasi di una gravissima illegittimità che mina il fondamentale diritto alla difesa e impedisce all’avvocato di svolgere il mandato ricevuto, che sottende in modo imprescindibile l’assistenza processuale, in tutte le fasi del processo e con tutte le modalità consentite dalla legge. In proposito di evidenzia che l’art. 1 del Nuovo Codice Deontologico Forense stabilisce, all’art. 1, che “L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio”.

Nessuna previsione di legge, d’altronde, contempla tale esclusione mentre, al contrario, poiché la parte non sta in giudizio personalmente, è obbligatoria la difesa tecnica e pertanto la previsione contenuta nel Protocollo è manifestamente illegittima ed incostituzionale. Ciò soprattutto in considerazione della particolarità del processo in materia di protezione internazionale di cui all'art. 35 bis d.lgs. 25/2008 e, comunque, anche se si volesse ritenere l'audizione del ricorrente rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 117 c.p.c. secondo cui "Le parti possono [anche in tale fase del processo, ndr] farsi assistere dai difensori";

- “Procura: devono essere indicati luogo e data di rilascio”: è previsione che sottende un palese sospetto che l’avvocato non riceva effettivamente la procura dal proprio assistito e comunque previsione non prevista da alcuna disposizione di legge. Si ricorda, in proposito, che la recente riforma del giudizio afferente la protezione internazionale (legge n. 46/2017) ha previsto l’obbligatorietà dell’apposizione della data sulla procura esclusivamente per il giudizio di Cassazione e pertanto la previsione contenuta nel Protocollo non è assistita da alcun legittimazione normativa.

Se dal mancato rispetto della singolare previsione l'organo giudicante volesse fare derivare una qualsivoglia conseguenza, ciò si tradurrebbe in atto abnorme, certamente contrario al principio di conservazione degli atti processuali ed alle regole contenute anche nell'art. 182 c.p.c., come modificato dalla L.18 giugno 2009, n.69

- “I documenti allegati devono essere tradotti in italiano”: trattasi di previsione evidentemente contraria all'art. 122 c.p.c., in virtù del quale solo gli atti del processo in senso proprio devono essere redatti in lingua italiana, non anche i documenti della parte, i quali vanno tradotti qualora ciò sia richiesto dal contraddittore ovvero quando la traduzione sia d'ausilio al magistrato.

Peraltro questo onere viene posto a carico esclusivo del ricorrente, dimenticando le difficoltà derivanti dalla stretta tempistica di introduzione del giudizio e che la parte onerata è persona non abbiente, che non ha oggettivamente le risorse economiche per sostenere gli alti costi connessi. La previsione, inoltre, omette di considerare che le fonti di informazione sul Paese di origine, necessarie per la redazione del ricorso ma anche per la stessa decisione amministrativa e quella giudiziaria, rappresentano un obbligo di legge (art. 3 d.lgs. 251/2007, artt. 8 e 27 d.lgs. 25/2008) che non è condizionato alla loro traduzione, tant’è che sono utilizzate senza traduzione sia dalla Commissione territoriale che emana il provvedimento oggetto di giudizio, sia dal Giudice nel momento in cui pronuncia la decisione. Vero è che gli stessi Giudici nominati nelle sezioni specializzate devono avere precise conoscenza linguistiche (art. 2 legge 46/2017).

La previsione, dunque, viola il diritto alla parità delle armi (art. 6 CEDU), ponendo a carico di un solo soggetto del processo un onere irragionevole e sproporzionato, che mina il suo diritto alla difesa.

- “Obbligo di comunicare se il ricorrente è affetto da malattie infettive e produzione di certificazione sanitaria che escluda il rischio contagio”: è previsione che viola il diritto alla riservatezza e il divieto di diffusione di dati sensibili, oltre a creare un’ingiustificata ed illegittima discriminazione tra i soli ricorrenti nei giudizio afferenti la protezione internazionale e qualsiasi altra persona che promuove una controversia e compare personalmente davanti al Giudice.

- “Determinazione fissa dell’importo da liquidare per l’assistenza legale ai ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato”: è previsione che introduce criteri di determinazione degli importi da liquidare per assistenza legale inferiori a quelli di cui al d.p.r. 115/2002 (art. 130) e al DM 55/2014, oltre che al Protocollo promosso dal CNF, non tenendo conto delle particolari difficoltà e impegno nella redazione e nell’assistenza nel giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale.

Infine, la previsione irragionevolmente riduce ancor di più l’importo liquidabile in caso di soccombenza, con effetto punitivo al di fuori dei presupposti di legge.

- “Istituzione di liste di Avvocati volontari”: si ipotizza che il Tribunale e/o l'Ordine degli avvocati possano assegnare al ricorrente una difesa, al di fuori dei criteri legali attualmente in vigore e, potenzialmente, preconizzando un controllo sugli avvocati stessi determinato dalla valutazione di positivo adempimento di pregressi incarichi. Ipotesi irragionevole quando è evidente l'unico percorso per un'adeguata tutela dei diritti dei richiedenti asilo (e in generale di tute le persone) è la formazione continua sia di avvocati che di magistrati.

Oltre ai gravi profili sopra evidenziati, il Protocollo non si è preoccupato di alcuni aspetti importanti per la garanzia di un giusto processo pur attinenti alla prassi (non solo) locale, quali, ad esempio:

- la nomina dell'interprete, oggi molto spesso a carico del ricorrente, e il vaglio delle sue competenze;

- le corrette modalità con le quali deve essere condotto l’interrogatorio libero, né con riguardo al metodo (ad esempio mediante rinvio alle linee guida EASO o UNHCR), né con riguardo ai tempi, né con riguardo al numero massimo giornaliero;

- i tempi di evasione di decreti di liquidazione;

- la delega al giudice onorario all'esame del ricorrente, giudice che poi non partecipa al collegio che decide sul ricorso.

Per tutte queste ragioni, le scriventi Associazioni, nel denunciare l’inopportunità di un Protocollo non condiviso e le gravi illegittimità che esso contiene

Chiedono

Che le Autorità in indirizzo soprassiedano all’attivazione di detto Protocollo e organizzino a breve un incontro con tutti gli attori coinvolti nel processo afferente le Sezioni specializzate per l’immigrazione, al fine di discutere e condividere possibili soluzioni razionali ed eque, tenendo anche conto di quanto sta discutendo l’Osservatorio Nazionale sul Processo civile.

In difetto, ferme ulteriori iniziative a tutela dei richiedenti protezione internazionale,

Chiedono

al Ministero della Giustizia, al CSM, al CNF ed al OUA di intervenire urgentemente a tutela del principio del giusto processo, della corretta organizzazione degli Uffici giudiziari e delle professionalità che, nel processo, garantiscono i diritti di cui all'art. 24 Cost.

Confidando in un positivo sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

 

Presidente ASGI                                                Asgi - sezione Veneto

Avv. Lorenzo Trucco                                           Avv. Beatrice Rigotti

Presidente Giuristi Democratici    Giuristi Democratici -sez. "G. Ambrosoli" Padova

Avv. Roberto Lamacchia                                    Avv. Maria Monica Bassan