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Sulla riforma della professione forense
Redazione 4 febbraio 2011 17:21
Ennio Lenti ci offre una breve analisi del disegno di legge approvato dal Senato il 23.11.2010.
Viene sottolineato come vengano lasciati irrisolti i problemi di fondo e in particolare come sia fortemente da criticare la scelta effettuata sull'accesso ala professione

Il giudizio sul progetto di legge riguardante la “nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, approvato dal Senato ed ora trasmesso all’esame della Camera, non può che essere complessivamente negativo.
L’approvazione della legge definitiva in materia non pare tra le priorità del governo, date le difficoltà nelle quali attualmente l’esecutivo si dibatte, pertanto potrebbe apparire inutile l’esame di una normativa che probabilmente non vedrà mai la luce nella sua attuale formulazione.
Tuttavia il testo approvato in prima lettura dal Senato potrebbe costituire la base della formulazione definitiva della legge, più avanti nel tempo, se questo governo dovesse durare, oppure fungere da nuovo progetto per un futuro governo; sotto tal profilo può valere la pena commentare i punti salienti dell’ultima stesura della nuova disciplina, nella speranza di poter contribuire al miglioramento del testo definitivo.
Alcune parti della riforma rappresenterebbero, qualora approvate, l’inevitabile adeguamento a nuove realtà che si sono diffuse soltanto negli ultimi decenni.
Mi riferisco alle norme relative al suo svolgimento in forma associata o societaria, che, tralasciando un dettagliato esame, mi paiono nel complesso adeguate.
Positivo appare anche il giudizio sul progetto laddove stabilisce che “l’attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati (art. 2 n.6)”, anche se ciò è previsto “fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate (art. 2 n.6, citato)”, dunque si tratterà di valutare limiti e contenuti della futura disciplina delle altre professioni interessate.
Altre parti del testo prevedono l’aggiornamento della disciplina relativa ai consigli dell’ordine (aumento del numero dei consiglieri fino a 25 per gli ordini con oltre 5.000 iscritti, durata quadriennale della carica, anche se mi sembrava più adeguata, per ragioni di controllo democratico sull’operato del Consiglio, la durata triennale prevista nel progetto originario) e introducono l’opportuna distinzione tra organo dell’accusa e collegio giudicante nei procedimenti disciplinari; altre norme ancora riguardano la formazione continua, le “informazioni sull’esercizio della professione” (che tradotto significa la pubblicità consentita), l’assicurazione per la responsabilità civile (che diverrà obbligatoria), le tariffe professionali (con espresa reintroduzione dei minimi tariffari) e la specializzazione professionale.
Su quest’ultimo argomento, che interessa molto la Camera Penale e le associazioni di avvocati giuslavoristi ed esperti in diritto di famiglia, il dibattito sarebbe lungo e sinteticamente si può osservare che le modalità per conseguire il titolo di specialista sono demandate ad un futuro regolamento che dovrà prevedere “percorsi formativi e professionali di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive”; la specializzazione rappresenta un obiettivo da perseguire, tuttavia dipenderà dalla nuova normativa regolamentare e dalla sua applicazione, se essa comporterà una maggior garanzia per il cliente o in molti casi soltanto un titolo da esporre sulla carta intestata.
La reintroduzione dei minimi tariffari mi pare opportuna non per ragioni corporative, bensì per la tutela stessa del cliente, poiché, come si è ribadito da più parti, la prestazione professionale non è una merce ed una esasperata concorrenza al ribasso può soltanto condurre ad un servizio dequalificato.
A seguito di emendamenti e colpi di mano verificatisi nella commissione del Senato, il progetto ha purtroppo subito anche peggioramenti in varie sue parti.
E’ stata reintrodotta la facoltà, alla maniera antica, delle delega soltanto “verbale” al collega per la sostituzione in udienza (la delega al praticante abilitato dovrà invece essere rilasciata per iscritto) e la Commissione del Senato ha aumentato da due a tre il numero dei praticanti che potranno svolgere attività presso un solo avvocato (sappiamo quanto il riconoscimento di una pratica fittizia possa essere deleterio e sia servito in passato a consentire soltanto la partecipazione all’esame di avvocato), oltre tutto con facoltà di chiedere al consiglio dell’ordine l’autorizzazione all’utilizzo di un ancora maggior numero di praticanti.
Il Senato aveva anche introdotto il gravissimo precedente della compatibilità dello svolgimento della professione con l’attività di lavoro autonomo, poi, fortunatamente, è tornato sui suoi passi, ristabilendo l’incompatibilità (art. 17).
L’attività del tirocinante sarà anch’essa incompatibile con l’impiego pubblico, non invece con “attività di lavoro subordinato privato” e di ciò diremo tra breve, sotto altro profilo.
Il progetto del Senato contiene anche la nuova disciplina per l’iscrizione nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che si potrà conseguire a seguito di iscrizione all’albo avvocati per almeno cinque anni e superamento dell’esame relativo ovvero dopo lo svolgimento della professione per otto anni e la proficua frequenza della Scuola superiore dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF che avrà facoltà di introdurre anche una verifica finale di idoneità. Gli iscritti all’albo speciale al momento di entrata in vigore della legge conserveranno l’iscrizione: gli innumerevoli avvocati attualmente iscritti all’albo speciale, in particolare i più giovani tra essi, godranno in futuro di un privilegio che può sembrare ingiusto (soprattutto nella prospettiva della specializzazione conseguita sulla base di specifiche frequenze e prove), tuttavia mi pare che su questo punto non fosse consentita una diversa disciplina, che avrebbe cozzato contro diritti ormai acquisiti.
Discorso a parte merita l’art. 37 del testo approvato dal Senato, ove si prevede che il Consiglio Nazionale Forense “elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati”, norma anche terminologicamente preordinata ad assegnare all’OUA compiti di rappresentante unico dell’avvocatura che sicuramente non le competono.
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Le parti più insoddisfacenti del testo approvato dal Senato riguardano sicuramente l’accesso alla professione ed il conseguimento del titolo di avvocato, con evidenti conseguenze sui numeri (già oggi esorbitanti ed ingestibili) degli iscritti agli albi e sulla possibilità di sopravvivenza economica di molti avvocati, con ulteriori riflessi sulla qualità della prestazione professionale fornita al cliente.
Da una riforma invocata da tempo ed in presenza di un costante aumento degli iscritti, che anno dopo anno non si arresta, era logico attendersi dal legisalatore scelte chiare e ferme.
Quella licenziata dal Senato rappresenta invece una riforma a metà, che regola compiutamente l’esercizio della professione in forma associata o societaria, aggiorna la disciplina e l’attività dei consigli dell’ordine e dei procedimenti disciplinari e lascia però irrisolti i problemi di fondo.
Per quanto riguarda l’accesso alla pratica, il Senato ha abolito la preselezione informatica dei candidati (invece prevista dal testo sottoposto al suo esame) e ha purtroppo mantenuto l’impostazione contenuta nel testo fornito dal CNF, che è sostanzialmente ambigua poiché per un verso sembrerebbe voler rendere più proficuo e severo il tirocinio (laddove il Senato, come abbiamo appena osservato, è andato nella direzione opposta) e finisce invece per rendere soltanto nominale la pratica giudiziaria vera, quella da svolgere presso lo studio di un avvocato.
E’ infatti previsto che il tirocinante svolga la pratica biennale presso lo studio di un avvocato e tuttavia nel contempo frequenti obbligatoriamente per identico periodo “corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge (art. 41)” ed ancora, come prima rilevato, che egli possa svolgere impiego privato, “purché con modalità ed orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento (della pratica n.d.a.)”.
Poiché la frequenza ai corsi sarà rigidamente controllata e sarà arduo determinare e verificare l’idoneità degli orari compatibili con lo svolgimento del tirocinio, non è difficile immaginare che verrà trascurato lo svolgimento della pratica effettiva, quella presso il dominus (sia pur con tutti i difetti che conosciamo) e presso gli Uffici Giudiziari, unica in grado di formare veramente il futuro avvocato dopo gli studi teorici affrontati all’Università ed ancora nei corsi di formazione.
In tale situazione tutti i discorsi sulla necessità di adeguata preparazione, sulla qualità della prestazione da fornire al cliente (e quindi sull’immagine complessiva dell’avvocatura) resteranno parole vuote, scritte sulla carta.
L’altro aspetto pesantemente negativo del testo licenziato dal Senato riguarda le disposizioni sullo svolgimento dell’esame di avvocato. Dopo aver cercato di formulare in proposito, negli articoli 44 e seguenti, norme più severe rispetto a quelle vigenti, il capo II termina con l’art. 48 (dal titolo “disciplina transitoria per l’esame”) che testualmente recita: “Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti (dunque nei successivi tre anni verrebbero introdotte soltanto le nuove modalità di esame, n.d.a.)”.
Una tipica riforma all’italiana, dunque, che nella parte decisiva riguardante lo svolgimento dell’esame di avvocato ed il conseguimento del titolo, entrerebbe in vigore cinque anni dopo la sua approvazione (anch’essa peraltro non prevista entro breve).
Tempi inaccettabili per una professione che ha bisogno di urgenti rimedi e si spera che la Camera dei Deputati vorrà riformulare le norme, emendando gli errori di fondo prima denunciati e sopprimendo o riformulando drasticamente l’art. 48, con previsione degli stretti termini tecnici per l’entrata in vigore del provvedimento.
Torino, 3 febbraio 2011 Ennio LENTI