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Brevi appunti sulla riforma della disciplina delle intercettazioni
Redazione 12 luglio 2010 17:21
Nel file allegato è possibile leggere lo schema dell’audizione del 29 giugno 2010 presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati del prof. Glauco Giostra, ordinario di procedura penale alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma.

Un potere politico che abbia a cuore l’efficienza della giustizia e i diritti dei cittadini dovrebbe elaborare un sistema in cui tendenzialmente siano disposte tutte e soltanto le intercettazioni necessarie , e, di queste, siano utilizzabili e pubblicabili tutte e soltanto le risultanze rilevanti.
Tenendo fermo un tale punto di fuga ideale, c’è bisogno di riforma? Sì, perché, anche al netto delle inattendibili iperboli della linguaggio politico attuale (si ricorda che in un’indagine conoscitiva del Senato approvata all’unanimità nel novembre 2006 si affermava che la nostra disciplina delle intercettazioni è probabilmente la più garantista dei Paesi occidentali e che il numero delle intercettazioni effettuate non è comparabile con quello degli altri Paesi, in quanto soltanto da noi vi è piena giurisdizionalizzazione del procedimento ammissivo, mentre altrove è assolutamente prevalente il numero “nero” di operazioni disposte dalla polizia o dai servizi segreti), si intercetta troppo e si pubblicano troppe intercettazioni. Diverse sono le cause delle due disfunzioni; diversi, quindi, debbono essere i rimedi.
Sotto il primo profilo, non si registrano significative inadeguatezze dell’odierna disciplina normativa: i presupposti (esclusivamente per delitti di particolare allarme sociale, in presenza di gravi indizi di reato, solo se ve ne è una assoluta indispensabilità) sono rigorosi e stringenti. E’ la prassi che, talvolta, si è dimostrata troppo permissiva per accidia investigativa del p.m. e per lassismo del g.i.p. (ancora di recente la Corte di cassazione - sent.12-2-2009, Lombardi - ha dovuto censurare l’ordinanza di un g.i.p. che aveva autorizzato una intercettazione motivando per relationem alla richiesta del p.m., a sua volta pedissequamente appiattita sulla relazione della p.g.).
Sotto il secondo profilo vi è, invece, una vistosa carenza legislativa: il legislatore del 1988 non ha considerato che il meccanismo, condivisibile, di collegare la pubblicabilità del contenuto dell’atto alla caduta del segreto interno, non poteva applicarsi senza correttivi alle intercettazioni; essendo queste, infatti, cieche idrovore di notizie, un tale sistema consente che, una volta venuto meno il segreto, vengano riversate sui media anche informazioni assolutamente estranee ai fatti del processo.

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