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Assemblea generale Giuristi Democratici. Lavoro: anno zero? Padova, 28 marzo 2015
Redazione 3 marzo 2015 01:18
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI

ASSEMBLEA GENERALE

Padova, sabato 28 marzo 2015, h. 10,00 – 19,00
Centro Universitario, Via Zabarella n. 82

Lavoro: anno zero?

Lavoro: anno zero?
Il dibattito attorno al lavoro italiano è viziato da cattiva coscienza e inadeguata conoscenza.
Si sostiene che il lavoro italiano sia scarsamente produttivo, eccessivamente rigido e poco flessibile, con norme che trascendono i livelli medi europei. Tali vincoli sono stati inaspriti dalla lettera BCE al governo italiano del 2011. Tra le misure che il governo avrebbe dovuto adottare, assieme al contenimento del debito e dell’indebitamento pubblico, trovavano spazio in modo esplicito le politiche per il mercato del lavoro. Le raccomandazioni della BCE e della Commissione hanno guidato le azioni dei governi Monti, Letta e Renzi, a prescindere dalla veridicità o meno dei richiami della lettera. Secondo il diritto liberale e positivo, guida per ogni società fondata sulla necessità di predisporre misure coerenti per ripristinare il diritto ad avere le stesse opportunità di partenza per tutti i cittadini, ovvero la predisposizione di norme diseguali (poiché persone diverse sono interessate da trattamenti fiscali e normativi diversi), la comparazione dei principali indicatori di uguaglianza del rapporto capitale-lavoro, mostra una alterazione delle principali rilevazioni statistiche internazionali.
Le statistiche registrano valori che divergono da molti luoghi comuni.
I principali luoghi comuni sono individuabili in pochi, ma qualificanti, indicatori: orari di lavoro, produttività del capitale e del lavoro, rigidità nel e del mercato del lavoro. Inoltre, le analisi Ocse che indagano il rapporto “maggiori-minori tutele e crescita dell’occupazione” mostrano che negli ultimi 25 anni non hanno avuto alcun successo. Altrettanto severo è stato il FMI nel 2006 quando Olivier Blanchard sostenne che “le differenze nei regimi di protezione dell’impiego appaiono largamente incorrelate alle differenze tra i tassi di disoccupazione dei vari Paesi” (O. Blanchard, “European Unemployment: the Evolution of Facts and Ideas”, Economic Policy, 2006). Altri studi (Riccardo Realfonzo, Guido Tortorella) confermano che operando una correlazione con metodologie tradizionali tra la variazione della protezione del lavoro e il tasso di disoccupazione per il periodo 1990-2013 emerge un segno negativo: al ridursi della protezione del lavoro il tasso di disoccupazione tendenzialmente cresce, tanto è che secondo Realfonzo: “è dunque molto imbarazzante che nel dibattito di politica economica italiana ci sia chi ancora si appella all’idea secondo cui la flessibilità del lavoro favorisca la crescita dell’occupazione”.
I più recenti interventi normativi, ben lungi dal constatare le emergenze statistiche, sembrano assecondare i luoghi comuni di cui si è detto.
Nell’attuale sistema, se la legge Fornero (n. 92/2012) aveva dato una vigorosa spallata alla normativa vigente da oltre un quarantennio per i licenziamenti illegittimi (incidendo soprattutto sulla tutela reintegratoria in favore di quella meramente risarcitoria), la disciplina introdotta col c.d. "Jobs Act I" nel D.L. 20 marzo 2014 n. 34, poi convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 78, ha, da un lato, ridisciplinato il contratto di apprendistato, e dall'altro, modificato la disciplina del contratto di lavoro a termine ("diretto" e "indiretto", rappresentato dal contratto di lavoro somministrato), ponendo una nuova disciplina della c.d. flessibilità in entrata, che aveva avuto sinora un’attuazione soltanto parziale. I Giuristi Democratici, consapevoli della necessità di ricercare altri strumenti idonei ad espungere dal provvedimento in questione quanto meno gli aspetti più intollerabili sul piano etico e giuridico hanno, in questa direzione, denunciato il governo alla Commissione delle Comunità europee, individuando puntualmente numerose violazioni, da parte del decreto-legge, di direttive comunitarie in relazione sia ai contratti a termine che a quelli di apprendistato, chiedendo conseguentemente che fosse avviata nei confronti dello Stato italiano la procedura di infrazione ai sensi dell’art. 259 TFUE, per violazione del diritto comunitario, con riferimento alla Direttiva CEE 1999/70/CE sul contratto a termine, nonché con i principi fondamentali della Carta Sociale Europea e delle convenzioni dell'OIL (Denuncia alla Commissione dell'Unione Europea contro il Jobs Act - D.L. 20 marzo 2014, n. 34).
Successivamente, il 21 febbraio 2015, il Consiglio dei ministri ha varato, in via definitiva, i primi due decreti legislativi attuativi del cosiddetto Jobs act e cioè della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183. Un decreto riguarda il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e quindi la riforma delle tutele in caso di licenziamento illegittimo. L’altro concerne gli ammortizzatori sociali. Peraltro, il governo ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo contenente il riordino delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, come prescritto nelle deleghe inserite nel medesimo Jobs act. Quest’ultimo testo potrà assumere una veste definitiva solo dopo che verrà sottoposto al parere non vincolante delle commissioni parlamentari e successivamente riesaminato dal Consiglio dei ministri.
I Giuristi Democratici, unitamente a numerosi avvocati e docenti giuslavoristi di vari Fori d'Italia, tra cui il primo firmatario Filippo Maria Giorgi, hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la quale si formula la "richiesta di rinvio al Governo, ai fini del riesame, del primo decreto attuativo della legge delega 10 dicembre 2014 n. 183 —c.d. Jobs Act— «recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti».
Ciò che ci ha indotto a tale iniziativa è la constatazione dell’arretramento delle tutele che l’emanando decreto finirebbe per attuare, riportando le garanzie giurisdizionali offerte a quella parte di concittadini–lavoratori destinatari della nuova disciplina ad una soglia di azionabilità della lesione dei loro diritti derivanti dal rapporto di lavoro che appare, al più, paragonabile a quella vigente nel nostro ordinamento prima della introduzione dello Statuto dei diritti dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300. Questa è una conseguenza che, già di per sé considerata, non può ritenersi legittimata dalla giustificazione che essa costituisca il frutto di opzioni di politica legislativa, come tali insindacabili, ove si rifletta che si tratta di scelte che, anche solo considerando l’azzeramento di un così (temporalmente) rilevante processo evolutivo dell’ordinamento lavoristico, inevitabilmente entrano in rotta di collisione, da un lato, con il diverso quadro di riferimento nel frattempo introdotto dalla vincolante disciplina comunitaria e, dall’altro, con la diversa disciplina garantita dall’ordinamento, di fronte ad identiche fattispecie risolutorie, a quei cittadini-lavoratori che non siano riguardati dalla novella per il solo fatto che il loro rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avente per il resto identica natura e disciplina, sia stato stipulato in qualunque data antecedente all’entrata in vigore del decreto. Nel testo si elencano "le violazioni degli artt. 3 e 117 Cost, alle quali si aggiungono una serie di eccessi di delega, che hanno introdotto nel decreto previsioni normative non riconducibili ai principi ed ai criteri direttivi enucleati dal Parlamento", che ci hanno indotto a rivolgere al Capo dello Stato "la più rispettosa, ma non per questa meno accorata, preghiera di voler esercitare il potere di stimolare il Governo ad opportuni ripensamenti" ( I Giuristi democratici scrivono al Presidente Mattarella: il decreto attuativo del Jobs Act sia rinviato al governo ).
Della nuova configurazione del nostro sistema del diritto del lavoro intendiamo discutere a Padova, sabato 28 marzo prossimo, senza infingimenti ed ipocrisie, convinti, come siamo, che la tutela del contraente debole abbia riflessi sociali generali, favorendo lo sviluppo di una societĂ  piĂą giusta, fondata sul lavoro, come prevede la Costituzione, ed economicamente autosufficiente. Ma la tutela del lavoratore costituisce anche un baluardo giuridico contro lo sfruttamento, la diseguaglianza, le vessazioni e il ricatto. Serve, in definitiva, a garantire le condizioni che in nessun modo possono essere considerate come privilegi o eccessi di tutele, ma costituiscono la base del nostro ordinamento giuridico e le fondamenta di una societĂ  civile ed evoluta: si tratta della dignitĂ , dell'eguaglianza sostanziale, della libertĂ  di scelta e di autodeterminazione.
Lo faremo, nella prima parte del nostro incontro, discutendo con studiosi di diritto del lavoro, magistrati ed avvocati, mentre, nella seconda parte, è prevista una tavola rotonda con gli interventi di politici, sindacalisti e rappresentanti delle forze associative, alla quale è stato invitato anche il Ministro della Giustizia. L'invito alla partecipazione è rivolto a tutti i sinceri democratici, sensibili alle problematiche del diritto del lavoro italiano.

Torino, Padova, Roma, Napoli, Bologna, 2 marzo 2015.

Associazione Nazionale Giuristi Democratici