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I Giuristi Democratici parte civile per fatti di Genova 2001
Redazione 1 giugno 2007 12:10
L'Associazione Giuristi Democratici di Genova prosegue l'attività di attiva partecipazione ai processi per i fatti avvenuti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8.
Dopo essersi costituita parte civile nel cosiddetto processo Diaz (vedi post), la sua costituzione è stata ammessa in un altro processo che vede parti offese avvocati aderenti all'associazione.
Pubblichiamo l'atto di costituzione e in allegato l'ordinanza con cui il Giudice ammette la stessa.

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Giudice: Dr.ssa Colella - Udienza: 10 febbraio 2006, ore 9.00

ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
Nel procedimento penale n. 9532/02 R.G. N.R., contro CANTERINI Vincenzo, con udienza fissata per il giorno 10 febbraio 2006.

Il sottoscritto Avv. Emilio Robotti, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale della Associazione Giuristi Democratici di Genova, (di seguito indicata semplicemente come Associazione Giuristi Democratici) con sede in Genova, Piazza Cattaneo 26/11, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Dario Rossi, nato a Padova il 13.12.1965 e residente in Genova, ed elett. dom.ta nel suo studio in Genova via Malta 5/16 come da procura speciale in calce al presente atto
PREMESSO CHE
? E' pendente avanti a questo Tribunale il procedimento penale di cui in epigrafe a carico di CANTERINI Vincenzo, nato a Roma il 20.2.1947, elettivamente domiciliato in Genova, presso lo studio dell'avv. S. Romanelli, imputato: A) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 582, 585, 61 n. 2 e 9 c.p., "perché quale comandante del VII Nucleo Sperimentale Antisommossa del I Reparto Mobile di Roma, essendone al comando a Genova, nella zona di c.so Buenos Aires, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo B), cagionava lesioni personali a Vano Marco, Vitale Gianluca e Leori Nicola, consistite in: - urticazione degli occhi, con conseguente temporaneo accecamento, e della pelle del volto, affaticamento respiratorio per Vitale Gianluca; - urticazione degli occhi con temporaneo accecamento per Vano Marco; - urticazione degli occhi con temporaneo accecamento per Leori Nicola; agendo per mezzo di una bomboletta spray di gas urticante C.S. in dotazione quale armamento personale di servizio, con l'aggravante di aver abusato dei poteri e di aver violato i doveri inerenti la propria funzione di pubblico ufficiale. In Genova, il 20.7.01"; B) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 610, 61 n. 9 c.p., "perché, nella medesima qualità indicata sub A), mediante violenza consistita nell'utilizzazione di una bomboletta spray di gas urticante C.S. in dotazione quale armamento personale di servizio contro Vano Marco, Vitale Gianluca e Leori Nicola, in carenza dei presupposti legittimanti l'uso di tale arma, costringeva i medesimi ad allontanarsi dal viale ove sostavano. In Genova il 20.7.01". Reati entrambi contestati nel decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova in data 23.02.2005, che qui si intende integralmente richiamato.
? L'Associazione Giuristi Democratici ha aderito al Genoa Social Forum (GSF) ed ha partecipato alla iniziative ed alle manifestazioni collaterali tenute a Genova nei giorni dal 18 al 22 luglio 2001.
? L' Associazione Giuristi Democratici ha prestato inoltre al GSF la propria collaborazione anche tramite gli avvocati iscritti alla propria associazione, prestando un servizio di assistenza legale nei giorni dal 18 al 22 luglio 2001; preventivamente alla prestazione di tale servizio, come risulta dalla documentazione prodotta, l'Associazione Giuristi Democratici attraverso il proprio legale rappresentante si premurò anche di richiedere parere preventivo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova circa la compatibilità di tale servizio con le regole deontologiche della professione di avvocato.
? Per permettere all'Associazione Giuristi Democratici di prestare il servizio di assistenza legale il GSF poneva nella disponibilità della scrivente associazione la stanza posta al primo piano dell'edificio ove è ospitata la scuola Diaz in via Cesare Battisti n. 6, numero due computers, telefoni, scrivanie ed altri arredi di proprietà del Comune di Genova, temporaneamente concessi in comodato.
? Nell'indicata aula dell'edificio scolastico de quo, l'Associazione Giuristi Democratici, nei giorni dal 18 al 22 luglio 2001, attraverso i propri aderenti, effettivamente provvedeva a svolgere il servizio di assistenza legale, utilizzando computers, linee telefoniche ed altre attrezzature per tenere anche i contatti tra gli avvocati in sede e quelli svolgenti funzioni di osservatori e legali in caso di necessità nei luoghi deputati alle manifestazioni politiche e limitrofi;
? La scrivente associazione, nelle settimane precedenti alle manifestazioni previste per il G8 di Genova nel 2001 aveva diramato un appello a tutti gli avvocati affinché si mettessero in contatto con essa e a disposizione di essa per svolgere il ruolo di osservatori e anche di avvocati, ove necessario, durante le manifestazioni organizzate dal Genoa Social Forum nei giorni 19-20-21 al fine di garantire il corretto esercizio del diritto dei cittadini a manifestare liberamente il proprio pensiero;
? L'attività di cui sopra veniva svolta sia attraverso il centro di coordinamento presso l'edificio scolastico in Via C. Battisti n. 6, sia attraverso avvocati ad essa aderenti che si occupavano di seguire le manifestazioni al fine di verificare che non venissero lesi i diritti dei manifestanti e di stazionare in alcuni luoghi offrendo le prestazioni legali che avrebbero potuto essere utili nell'occasione;
? a tal fine, agli avvocati fu distribuita dall'associazione una maglietta gialla con la scritta "GSF-ORGANIZZAZIONE", da essi indossata con un adesivo ben visibile recante la scritta "AVVOCATO-LAWYER" e il numero di telefono del coordinamento legale del GSF, gestito dalla scrivente associazione.
? Gli avvocati Marco Vano e Gianluca Vitale, aderendo all'Associazione Giuristi Democratici e all'appello da essa lanciato, nei giorni dal 18 al 21 di luglio del 2001 si occupavano di offrire il servizio necessario partecipando alle manifestazioni in qualità di "osservatori" e di Avvocati al fine di verificare che fossero rispettati i diritti dei manifestanti. La funzione degli "osservatori legali" quali Vano e Vitale era ben riconoscibile sia dai manifestanti che dalle Forze dell'Ordine, come precedentemente esposto, dal fatto che indossavano la maglietta gialla con la scritta "GSF-ORGANIZZAZIONE", recante la scritta "AVVOCATO-LAWYER" e il numero di telefono del coordinamento legale del GSF gestito dall'Associazione Giuristi Democratici. Entrambi pertanto ricevevano la maglietta in questione il 19 luglio e la indossavano anche nei giorni successivi. In particolare, erano quindi assolutamente ed inequivocabilmente riconoscibili nella loro funzione la mattina del 20 luglio, allorché accaddero i fatti di cui è imputato il dott. Vincenzo CANTERINI. In tale occasione gli Avvocati Vano e Vitale, dopo aver assistito ad alcuni incidenti tra manifestanti e forze dell'ordine, giungevano all'intersezione tra C.so Buenos Aires e Via Casaregis. Qui notavano un agente di polizia che, portato un ginocchio a terra, sparava un lacrimogeno ad altezza uomo verso un gruppo di ragazzi che si trovavano in via Casaregis, nella direzione di via Tolemaide. L'avv. VANO e l'avv. VITALE intervenivano quindi, verbalmente, per chiedere che si interrompesse quell'azione, in quanto pericolosa per l'incolumità delle persone e non giustificata dalla situazione in atto. Seguivano alcuni minuti di calma, durante i quali l'avv. VITALE riceveva una telefonata sul cellulare. Mentre rispondeva, notava che un ufficiale di polizia, in seguito identificato per il dott. Vincenzo CANTERINI, comandante del VII Nucleo Sperimentale Antisommossa del I Reparto Mobile di Roma, indossava il casco di protezione e si dirigeva con fare minaccioso verso i due avvocati e alcune altre persone, che stavano assistendo pacificamente alla scena, mentre l'avv. VITALE cercava di invitarlo alla calma, alzando la mano sventolando un fazzoletto bianco. Ciononostante l'imputato, dopo aver estratto una bomboletta spray, continuava a dirigersi nella sua direzione, urlando di allontanarsi. E mentre di seguito l'avv. VITALE e l'avv. VANO iniziavano ad indietreggiare, l'imputato si avvicinava repentinamente e colpiva entrambi con un getto di liquido urticante, da distanza alquanto ravvicinata. Nella stessa azione, venivano colpite dal medesimo getto altre persone, parti offese. Gli avv. VANO e VITALE accusavano pertanto momentanea cecità, dolore intenso e serie difficoltà respiratorie in conseguenza dell'azione dell'imputato; tale situazione di intenso dolore e di temporanea inabilità funzionale e sensoriale perdurava anche dopo che, con l'aiuto di altre persone presenti, gli avv. VITALE e VANO riuscivano a lavarsi il viso con dell'acqua. Solo dopo essere riusciti a riaprire gli occhi, le parti offese si incamminavano verso piazzale Kennedy, sede del "Convergence Center" del GSF. Durante il tragitto, entrambi erano costretti più volte a fermarsi, perdurando notevoli difficoltà di respirazione ed un intenso bruciore agli occhi. Per tali motivi dovevano ricorrere all'aiuto di due persone che li avevano avvicinati dopo l'aggressione, riferendo loro di avere filmato la scena. Giunti infine in piazzale Kennedy, l'avv. VANO e l'AVV. VITALE continuavano a provare gli intensi dolori agli occhi e le difficoltà respiratorie sopra evidenziati per più di un'ora. Solo diverso tempo dopo infatti riuscivano a riprendere la loro attività di avvocati e osservatori legali, pur continuando a patire - ma in modo più lieve - le conseguenze dell'ingiusta aggressione subita ad opera dell'imputato.
? Non è privo di pregio rilevare, ai fini del presente atto, che per gli avvenimenti di quei tragici giorni a Genova sono pendenti diversi processi penali, tra i quali quello pendente innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale (sez. I Penale - Pres. Dott. Barone - R.G.N.R. 14525/01 ) per i reati commessi nell'edificio scolastico in via Diaz n. 6 (scuola Diaz - Pascoli in via Cesare battisti N. 6) ai danni dell'Associazione Giuristi Democratici, che ha avuto origine da istanza di sequestro e successivo esposto - denuncia - querela depositato in data 07.08.2001 (che si deposita) presentato per la scrivente associazione dal suo legale rappresentante pro tempore Avv. Dario Rossi e dove la scrivente associazione è parte offesa nonché parte civile costituita.
? Le finalità della scrivente associazione, come si ricava dallo statuto che si produce, sono quelle di: a) contribuire all'affermazione di un consapevole impegno dei giuristi, individuale e collettivo, alla vita democratica e nazionale ed internazionale; b) adoperarsi attivamente per il continuo superamento delle strutture giuridiche alle esigenze più avanzate della realtà sociale, mediante la realizzazione di un assetto nuovo e più democratico dell'ordinamento giuridico e attuando i principi progressivi ed antifascisti della Costituzione della Repubblica; d) sostenere ogni azione in difesa dei diritti dell'uomo, della libertà dei popoli, del rispetto della sovranità e dell'indipendenza delle Nazioni, nello svolgimento pacifico dei rapporti internazionali.
? E' ormai giurisprudenza prevalente che enti ed associazioni anche non riconosciute, quali l'esponente, possano costituirsi parte civile nell'ipotesi di lesione immediata e diretta, derivante da reato, di interessi propri dell'associazione e/o dei propri aderenti, anche quando tale interesse non abbia natura patrimoniale; purché l'interesse leso coincida con un diritto reale o con un diritto soggettivo del sodalizio, anche se l'interesse offeso sia perseguito in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, e sempre che tale interesse sia assunto nello statuto dell'ente a ragione della propria esistenza e attività. In tal senso, si vedano Cass. Pen. Sez III, 26 settembre 1996, n. 8699, Perotti ed altri, Cass. Pen. Sez. VI, 10 gennaio 1990 n. 59, Monticelli in Dir. e Giur., 1990, 484; in merito alla costituzione di p.c. A seguito del reato di diffamazione a mezzo stampa, Cass. Pen. Sez. V, 26 ottobre 2001, Scalfari ed altri in Giur. It., 2003, 1444 nonché Cass. Pen. Sez V, 26 ottobre 2001 n. 1188 in Diritto e Giustizia, 2002, f.7, 75.
? Non vi è poi dubbio che l'Associazione Giuristi Democratici, nel fornire attraverso i propri associati un servizio di assistenza legale e di "osservatori legali" ai partecipanti alle manifestazioni collaterali ed antagoniste al G8, perfettamente legittime alla luce delle norme costituzionali ed ordinarie, attraverso propri associati ed altri avvocati che hanno aderito al suo appello, mettendo a disposizione una "divisa" attraverso la quale essere riconoscibili ed un servizio di coordinamento, abbia posto in essere una attività assolutamente conseguente a quelle previste dal proprio statuto ed anzi meritevole di tutela, quale l'adempimento da parte dei singoli aderenti in questa formazione sociale dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale riconosciuti e tutelati dall'art. 2 della Costituzione; parimenti non vi è dubbio che, dalla commissione dei reati di cui artt. 81 cpv., 582, 585, 61 n. 2 e 9 c.p. nonché dagli artt. 81 cpv., 610, 61 n. 9 c.p., da parte dell'imputato CANTERINI Vincenzo sia derivata una lesione agli scopi statutariamente perseguiti dalla scrivente associazione, al diritto di esplicazione della personalità dei suoi aderenti, sia allo stesso nome e all'onorabilità della stessa associazione, alla quale tanti cittadini avevano affidato le proprie speranze di ricevere tutela legale e tramite la quale confidavano, successivamente, di avere aiuto per ottenere giustizia nei confronti di quei molti episodi di negazione del diritto verificatisi in quei giorni di luglio del 2001. Attraverso il compimento dei reati per i quali si procede nel procedimento penale in epigrafe, è stato poi impedito alla scrivente associazione di portare avanti lo scopo prefissato, poiché in conseguenza della condotta criminosa dell'imputato è stato impedito lo svolgimento dell'attività di "osservatori legali" ed avvocati che l'Associazione Giuristi Democratici intendeva garantire.
? Sulla lesione alla scrivente associazione in conseguenza dei singoli reati, si può osservare che sicuramente è sorto un danno, non solo patrimoniale, ed infatti:
? in merito ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 582, 585, 61 n. 2 e 9 e di cui agli artt. 81 cpv., 610, 61 n. 9 c.p., è da osservare che essi riguardano la scrivente associazione, poiché i suoi membri ed aderenti sono stati impediti dallo svolgere il loro ruolo di "osservatori legali" e di avvocati e quindi assolutamente inibiti ad espletare il servizio dalla scrivente associazione gratuitamente offerto ai cittadini ed al Genoa Social Forum, a causa dell'aggressione subita ad opera dell'imputato CANTERINI Vincenzo e delle conseguenze di esso;
Tutto ciò premesso, l'Associazione Giuristi Democratici di Genova
DICHIARA
? a norma degli art. 74 e segg. c.p.p. di costituirsi, come in effetti si costituisce, parte civile nel procedimento penale n. 9532/02 R.G. N.R. CANTERINI Vincenzo, nato a Roma il 20.2.1947, elettivamente domiciliato in Genova, presso lo studio dell'avv. S. Romanelli, imputato: A) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 582, 585, 61 n. 2 e 9 c.p., "perché quale comandante del VII Nucleo Sperimentale Antisommossa del I Reparto Mobile di Roma, essendone al comando a Genova, nella zona di c.so Buenos Aires, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo B), cagionava lesioni personali a Vano Marco, Vitale Gianluca e Leori Nicola, consistite in: - urticazione degli occhi, con conseguente temporaneo accecamento, e della pelle del volto, affaticamento respiratorio per Vitale Gianluca; - urticazione degli occhi con temporaneo accecamento per Vano Marco; - urticazione degli occhi con temporaneo accecamento per Leori Nicola; agendo per mezzo di una bomboletta spray di gas urticante C.S. in dotazione quale armamento personale di servizio, con l'aggravante di aver abusato dei poteri e di aver violato i doveri inerenti la propria funzione di pubblico ufficiale. In Genova, il 20.7.01"; B) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 610, 61 n. 9 c.p., "perché, nella medesima qualità indicata sub A), mediante violenza consistita nell'utilizzazione di una bomboletta spray di gas urticante C.S. in dotazione quale armamento personale di servizio contro Vano Marco, Vitale Gianluca e Leori Nicola, in carenza dei presupposti legittimanti l'uso di tale arma, costringeva i medesimi ad allontanarsi dal viale ove sostavano. In Genova il 20.7.01". Reati entrambi contestati nel decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova in data 23.02.2005, che qui si intende integralmente richiamato
al fine di:
1) ottenere l'affermazione della penale responsabilità degli imputati, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai fatti criminosi di cui si sono resi responsabili gli imputati e la rifusione integrale delle spese.
Allega i seguenti documenti:
1) statuto associazione;
2) verbale assembleare deliberazione di nomina del Comitato Direttivo;
3) verbale con deliberazione di nomina del legale rappresentante e di costituzione parte civile e nomina difensore e procuratore speciale;
4) Esposto - denuncia - querela e precedente istanza di sequestro presentato dall'associazione;
5) Richiesta assunzione informazioni ex art. 362 cpp;
6) Richiesta di parere preventivo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e risposta del suo Presidente.
7) Ordinanza ammissione parte civile Associazione Giuristi Democratici.

Genova, 09.02.2006

Avv. Emilio Robotti
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PROCURA SPECIALE E NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA
- L'Avv. Dario Rossi, nato a Padova il 13.12.1965 e residente in Genova, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Associazione Giuristi Democratici di Genova, con sede in Genova Piazza Cattaneo 26/11 parte lesa nel procedimento penale n. 9532/02 R.G. N.R. avente ad imputato CANTERINI Vincenzo, nato a Roma il 20.2.1947, elettivamente domiciliato in Genova, presso lo studio dell'avv. S. Romanelli, imputato: A) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 582, 585, 61 n. 2 e 9 c.p., "perché quale comandante del VII Nucleo Sperimentale Antisommossa del I Reparto Mobile di Roma, essendone al comanda a Genova, nella zona di c.so Buenos Aires, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo B), cagionava lesioni personali a Vano Marco, Vitale Gianluca e Leori Nicola, consistite in: - urticazione degli occhi, con conseguente temporaneo accecamento, e della pelle del volto, affaticamento respiratorio per Vitale Gianluca; - urticazione degli occhi con temporaneo accecamento per Vano Marco; - urticazione degli occhi con temporaneo accecamento per Leori Nicola; agendo per mezzo di una bomboletta spray di gas urticante C.S. in dotazione quale armamento personale di servizio, con l'aggravante di aver abusato dei poteri e di aver violato i doveri inerenti la propria funzione di pubblico ufficiale. In Genova, il 20.7.01"; B) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 610, 61 n. 9 c.p., "perché, nella medesima qualità indicata sub A), mediante violenza consistita nell'utilizzazione di una bomboletta spray di gas urticante C.S. in dotazione quale armamento personale di servizio contro Vano Marco, Vitale Gianluca e Leori Nicola, in carenza dei presupposti legittimanti l'uso di tale arma, costringeva i medesimi ad allontanarsi dal viale ove sostavano. In Genova il 20.7.01". Reati entrambi contestati nel decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova in data 23.02.2005, che qui si intende integralmente richiamato;
con conseguente danno patrimoniale e/o non patrimoniale per la sottoscritta
NOMINA
quale proprio difensore e procuratore speciale, l'Avv. Emilio Robotti, nato a Genova il 28.07.1964 con studio in via Malta 5/16, eleggendo domicilio presso e nello studio anzidetto in via Malta 5/16, Genova, affinché dichiari di volersi costituire ed effettivamente si costituisca parte civile nel procedimento penale n. 9532/02 R.G. N.R. , pendente innanzi al Tribunale di Genova Dr.ssa Colella - Udienza: 10 febbraio 2006, ore 9.00 Udienza fissata con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova in data 23.02.2005 per il giorno 10 febbraio 2006, con prosecuzione, come da ante indicato decreto, espressamente conferendogli mandato di esperire le necessarie attività e formalità processuali ed extraprocessuali, ivi inclusa la sottoscrizione dell'atto di costituzione di parte civile, che riterrà necessarie e/o utili al fine di ottenere un congruo risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
In particolare conferisce al nominato procuratore tutti i poteri a lui riservati dalla legge, incluso quello di citare in giudizio il responsabile civile, di disporre del diritto in contesa, di proporre impugnazioni e di rappresentarla in tutti i gradi successivi del giudizio, di nominare sostituti, consulenti tecnici e periti, con espressa autorizzazione a transigere, incassare somme e quietanzare, rinunciare all'azione ed alla costituzione di parte civile, nonché in generale di compiere tutti quegli atti che riterrà utili e/o necessari per il perseguimento del suddetto scopo.
La presente procura speciale si riferisce al procedimento penale sopra più specificatamente individuato e ad ogni successiva fase e grado.
E' revocato ogni precedente mandato.
Genova, 09.02.2006
Per l'Associazione Giuristi Democratici di Genova
Il legale rappresentante pro tempore
(Avv. Dario Rossi)

E' autentica
Avv. Emilio Robotti